Sentenza 16 febbraio 2005
Massime • 1
In tema di motivazione dei provvedimenti cautelari, il giudice del riesame, in particolare nei procedimenti complessi nei quali è necessario individuare le relazioni intercorrenti tra molti soggetti e confrontare risultati probatori di diverso genere (intercettazioni, sequestri, pedinamenti etc.), non può limitarsi ad una mera elencazione, sia pure di tipo ricostruttivo, degli elementi di prova acquisiti, ma deve valutare il compendio fattuale al fine di poter affermare la gravità indiziaria che costituisce il presupposto dell'applicazione della misura. (Ha chiarito la Corte che, in ipotesi di reati associativi, tale gravità indiziaria deve risultare riferibile anche all'elemento soggettivo, consistente nella volontà di partecipare al sodalizio criminale).
Commentario • 1
- 1. Gravi indizi di colpevolezza, rinvio alla scheda predisposta dalla P.G., illegittimitàAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 7 novembre 2007
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 16/02/2005, n. 19338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19338 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BATTISTI Mariano - Presidente - del 16/02/2005
Dott. DE BIASE Arcangelo - Consigliere - SENTENZA
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Consigliere - N. 389
Dott. GALBIATI Ruggero - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PA Ettore - Consigliere - N. 011886/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) LE IO, N. IL 11/09/1946;
2) OL AN, N. IL 11/08/1970;
3) DI TO TE, N. IL 28/02/1966;
avverso ORDINANZA del 26/01/2004 TRIB. LIBERTÀ di ROMA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BRUSCO CA GIUSEPPE;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. DELEHAYE Enrico che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.
Uditi i difensori Avv.ti:
Rocco Bruno CONDOLEO per OL;
Fabrizio MERLUZZI (in sostituzione dell'avv. ARICÒ) per DI TO;
i quali hanno concluso per l'accoglimento dei ricorsi proposti nell'interesse dei rispettivi assistiti.
La Corte:
OSSERVA
1) Il Tribunale di Roma, sezione per il riesame, con ordinanza 26 gennaio 2004, ha accolto l'appello del Pubblico Ministero proposto contro l'ordinanza 9 luglio 2003 del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma che aveva rigettato la richiesta di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di LE IO, OL AN e DI TO TE e ha applicato ai medesimi la misura richiesta per vari reati, anche di natura associativa, concernenti il traffico illecito di ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti, in particolare cocaina (da importare dal sud America e da raffinare in Italia) ed hashish.
Dopo aver analiticamente ripercorso le vicende oggetto del procedimento richiamando il contenuto delle conversazioni intercettate, delle indagini di polizia giudiziaria che avevano condotto a sequestri di quantitativi anche ingenti di sostanza stupefacente il Tribunale ha ritenuto la gravità indiziaria nei confronti delle persone in precedenza indicate sia per la partecipazione all'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti sia per i reati fine ritenuti accertati. In particolare è stato ritenuto accertato per i reati associativi ipotizzati:
- per il capo 1 addebitato a LE IO (unitamente agli associati IP NT, IN EL, PO VA, PA LE, IL UI, NI ID, GN GI e SU GI) che l'indagato avesse il compito di coordinare gli approvvigionamenti, le importazioni in Italia, lo smistamento e la distribuzione agli acquirenti delle sostanze stupefacenti;
- per il capo 17 addebitato a DI TO TE e OL AN (unitamente agli associati ER AB, KA AO, CA EL, LI NN, DI TA NO, ZO VA, MP LE, NE AF CA, LI IN, AL MI EA UC, SS TI RE, ER ER, CE HY NY, LA AT, IN EM, LI DA, AM PH PH MA) che gli indagati finanziassero le importazioni delle quali erano anche destinatari. Per i reati fine è stato invece ritenuta l'esistenza dei gravi indizi di colpevolezza per le ipotesi criminose addebitate a:
- LE (capo 4), unitamente ad altri, per il tentativo di importazione in Italia di circa 50 kg. di cocaina;
- DI TO e OL (capo 18), unitamente ad altri, per l'importazione in Italia di circa 670 kg. di hashish che in parte trattenevano e in parte cedevano a terzi;
- DI TO (capo 19), unitamente ad altri, per l'importazione in Italia di circa 150 kg. di hashish da lui interamente trattenuto;
- DI TO (capo 20), unitamente ad altri, per la ricezione di circa 2 chili di hashish come "campione";
DI TO e OL (capo 21), unitamente ad altri, per l'importazione in Italia di circa kg.
2.626 di hashish;
- OL (capo 22), unitamente ad altri, per l'importazione di circa kg. 59 di hashish che venivano poi da lui trattenuti;
- OL (capo 23), unitamente ad altri, per l'importazione in Italia di circa kg. 230 di hashish che veniva in parte ceduto a terzi e in parte da lui trattenuto;
- OL (capo 25), unitamente ad altri, per il tentativo di importazione in Italia di circa kg.
2.300 di hashish che veniva sequestrato in Spagna;
- OL (capo 26), unitamente ad altri, per l'importazione in Italia di circa kg.
1.000 di hashish che veniva da lui trattenuto;
- OL (capo 27), unitamente ad altri, per l'importazione in Italia di circa kg. 10 di cocaina che veniva sequestrata.
2) Contro questa ordinanza hanno proposto ricorso le tre persone indicate sottoposte alle indagini.
- OL AN ha proposto due distinti ricorsi.
Con il primo si deduce innanzitutto la non attualità delle esigenze cautelari. I fatti sono stati commessi nel 2002, le indagini sono da tempo concluse e l'organizzazione di cui OL è accusato di aver fatto parte è stata da tempo "sgominata" e alcun indizio esiste che il ricorrente possa dedicarsi ad analoghe attività. L'applicazione della custodia cautelare non avrebbe quindi altra finalità che quella di far scontare anticipatamente la pena che potrebbe essere inflitta. Del tutto assertiva sarebbe poi l'affermazione che si riferisce ad un impossibile inquinamento probatorio e al congetturale pericolo di fuga.
Si contesta poi, nel ricorso, l'esistenza della gravità indiziaria in ordine al reato associativo rilevando che le intercettazioni telefoniche non hanno mai riguardato la persona del ricorrente e che, comunque, dalle conversazioni intercettate - peraltro riferite ad un breve periodo di tempo - emerge soltanto che a OL veniva offerta in vendita la droga importata ma alcun elemento esiste che egli fosse partecipe dell'associazione. Il che è confermato dall'unico episodio in cui egli avrebbe ricevuto la sostanza (cosa peraltro non provata) nel quale si sarebbe limitato all'acquisto di una parte della droga importata.
Infine l'esistenza della gravità indiziaria sarebbe smentita anche dal mancato accertamento che la persona cui si riferivano gli interlocutori delle conversazioni intercettate intendevano effettivamente riferirsi a OL quando usavano soprannomi di incerto significato.
Con il secondo ricorso proposto OL AN deduce innanzitutto il vizio di motivazione sulla ravvisata sua partecipazione all'associazione criminosa con argomentazioni analoghe a quelle contenute nel primo ricorso;
si ribadisce, in questo secondo atto d'impugnazione, che il ricorrente era solo una persona cui gli importatori di sostanze stupefacenti si rivolgevano per sollecitare l'acquisto mentre alcuna prova esiste della sua partecipazione al sodalizio criminoso.
Il medesimo vizio viene denunziato con il secondo motivo di ricorso con il quale si censura l'ordinanza impugnata perché, non essendo stata sequestrata alcuna partita di sostanza stupefacente, non esisterebbe la prova dell'esistenza della medesima e della sua qualità.
Con il terzo motivo, infine, il ricorrente si duole della ravvisata esistenza attuale delle esigenze cautelari con argomentazioni analoghe a quelle contenute nel primo ricorso.
- DI TO TE, con il ricorso da lui proposto, deduce innanzitutto il vizio di motivazione sull'affermata sua partecipazione all'associazione criminosa per la quale mancherebbe ogni gravità indiziaria. Il ricorrente sottolinea come, già dal tenore dell'imputazione, appaia incerto il ruolo svolto da lui svolto e come egli venga alternativamente indicato come finanziatore o acquirente;
evidenzia inoltre come alle conversazioni intercettate non partecipi mai il ricorrente e sottolinea comunque che il loro contenuto pone in evidenza che DI TO aveva rapporti del tutto occasionali con gli associati e comunque diretti a scopi completamente estranei all'attività criminale dell'associazione (vacanze, visita in ospedale).
Il secondo e il terzo motivo sono identici a quelli proposti da OL con la precisazione, riferita al terzo motivo riguardate le esigenze cautelari, che il ricorrente è incensurato.
Infine, con il ricorso da lui proposto, LE IO deduce, quale motivo di ricorso, la violazione dell'art. 606 lett. f (?) ed e del c.p.p. in merito alla gravità indiziaria non essendo provato che l'utenza intercettata fosse nella disponibilità del ricorrente;
in ogni caso il contenuto delle conversazioni intercettate smentirebbe l'ipotesi che il ricorrente facesse parte dell'associazione la cui esistenza non viene in alcun modo dimostrata nell'ordinanza essendovi soltanto la prova che l'"infiltrato" GN GI contattava via via varie persone proponendo l'acquisto di quantitativi di sostanza stupefacente mentre è del tutto mancante la prova dell'esistenza di un gruppo di persone che si dedicavano stabilmente, in rapporto tra di loro, all'attività criminale mettendo a disposizione risorse economiche e distribuendosi gli utili conseguiti.
Si sottolinea in particolare nel ricorso, con riferimento al requisito della stabilità, che LE abbandonò ogni rapporto con GN pochi giorni dopo averlo conosciuto e che comunque difetterebbe la prova che il ricorrente abbia fornito alcun apporto all'attività dell'associazione asseritamente esistente. DI TO TE ha depositato, il 17 giugno 2004, memoria difensiva con la quale rileva che il Tribunale, avendo deliberato di escludere dal novero degli associati chi avesse avuto una partecipazione marginale agli illeciti traffici degli associati, non avrebbe poi tenuto conto, esaminando la posizione del ricorrente, che questi ha avuto contatti con gli altri associati per un periodo assai limitato di tempo (dal 9 febbraio al 29 marzo 2002) mentre l'attività dell'associazione si estenderebbe dall'ottobre 2001 al dicembre 2002. Inoltre DI TO sarebbe rimasto completamente estraneo ai contatti tra gli associati in occasione di un viaggio, rimasto allo stato di tentativo e avvenuto il 30 marzo 2002, compiuto con un'imbarcazione per rifornirsi di sostanza stupefacente così come alcun contatto fu preso con il ricorrente dopo il sequestro dell'imbarcazione avvenuto il 6 maggio 2002. Dopo questi fatti esiste una lunga serie di importazioni alle quali il ricorrente risulta del tutto estraneo. In presenza di questa sporadicità di contatti l'ordinanza impugnata non avrebbe spiegato le ragioni della ritenuta gravità indiziaria con un più specifico esame della posizione del ricorrente. E nello stesso vizio sarebbe incorsa nell'argomentare sulla partecipazione del ricorrente ai reati fine (in particolare all'importazione cui si riferisce il capo 21).
Analogamente, per quanto riguarda l'esistenza delle esigenze cautelari, il giudice di merito avrebbe compiuto una valutazione complessiva per tutti gli indagati senza un esame della posizione del ricorrente in particolare per quanto riguarda l'esistenza del pericolo di fuga, i precedenti, i contatti con persone operanti all'estero.
Quanto poi al pericolo di reiterazione l'affermazione secondo cui il fallimento di alcune operazioni non avrebbe affievolito la spinta criminale degli associati è palesemente smentita, per quanto riguarda DI TO, dalla circostanza, pacifica, che egli è scomparso dalla scena addirittura prima del sequestro dell'imbarcazione avvenuto il 6 maggio 2002.
3) I ricorsi sono fondati anche se le censure proposte eludono in parte il problema di fondo posto dal provvedimento impugnato. Peraltro le censure proposte che si riferiscono alla gravità indiziaria impongono al giudice di legittimità l'esame della congruità della valutazione adottata dal giudice di merito sul punto.
Per chiarire i termini di questo problema è necessario riassumere il percorso argomentativo ricavabile dall'ordinanza impugnata che così si articola: una parte iniziale chiarisce l'origine delle indagini ricordando che le medesime nascono dalle dichiarazioni di GN GI rese alla Guardia di Finanza. In tali dichiarazioni GN (peraltro già sottoposto a indagini nell'ambito di un procedimento instaurato nei confronti di appartenenti ad organizzazioni di tipo camorristico) chiariva di essere un informatore della polizia spagnola e di aver già consentito, in più occasioni, importanti operazioni di contrasto del narcotraffico e si offriva di collaborare ad analoghe operazioni in Italia. In particolare GN prendeva contatti con LE IO con il quale avviava trattative per l'impianto di una raffineria di cocaina e per l'importazione in Italia di un ingente quantitativo della medesima sostanza. L'ordinanza prosegue riportando in modo analitico tutte le attività investigative svolte: tenore delle conversazioni intercettate;
esiti degli appostamenti e delle percezioni visive degli operatori sui rapporti e incontri tra i protagonisti della vicenda, sequestri di sostanza stupefacente e in definitiva elencando minuziosamente tutti i risultati delle investigazioni.
All'esito di questa analitica esposizione il Tribunale trae le seguenti conclusioni:
"Il complesso contesto di scoperta, sopra rievocato nelle sue specifiche dinamiche fenomenologiche, a parere del tribunale, dirama all'interprete la rilevanza fattuale di un rapporto necessario, e probatoriamente dimostrato, tra antecedenti, come significati dalle pregresse e innumerevoli relazioni conversazionali intercettate e dai sequestri di sostanze stupefacenti operati dalla polizia giudiziaria, e il conseguente, secondo l'ipotesi ricostruttiva dei fatti postulata dall'accusa". Prosegue l'ordinanza impugnata, dopo alcune considerazioni che completano il discorso riferito, con la precisazione che "il quadro storico formato dai testi dei flussi conversazionali e comunicativi, intercettati e ritrascritti, raffigura, per ciascuno dei soggetti nei cui confronti il P.M. ha formulata domanda coercitiva, la netta e concreta situazione di indiziarietà cautelare proposta".
L'ordinanza prosegue ricordando le ingenti risorse di cui godevano le organizzazioni criminali e, con specifico riferimento ai reati associativi contestati, afferma che ciascuno dei partecipi era palesemente "consapevole di aderire ad una associazione per delinquere e di agire per la illecita causa sociale e per il raggiungimento dei suoi fini criminosi" e precisa che lo "scorrere narrativo delle dinamiche dei traffici scoperti, e rievocati sopra, rimette alla immediata evidenza dell'interprete la naturale e logica preesistenza, rispetto al singolo fatto di reato, della struttura di tipo associativo, secondo la previsione paradigmatica e normativa, preposta alla organizzazione ed alla esecuzione. Siffatta realtà storica è significata, proprio, dagli elementi che gli stessi indagati, interagendo tra loro, versano all'indagine captativa." In conclusione "tutti i soggetti nei cui confronti si svolte l'indagine... si collocano, ad avviso del tribunale, all'interno dell'articolato scenario criminale su rievocato, in una posizione così significativa che, vuoi per il ruolo ideativo, vuoi per il ruolo organizzativo, ovvero, anche soltanto di partecipazione esecutiva assunto, per nessuno di essi possa ricorrersi alla figura della marginalità partecipativa o della indiretta ed irrilevante contribuzione causativa rispetto ai delitti ipotizzati." Per quanto riguarda poi le posizioni degli odierni ricorrenti l'ordinanza precisa che "le posizioni del LS, del CO, del Di NT, in particolare, debbono essere qualificate in forza di dati fattuali diramati dalle acquisizioni investigative, come sopra riprodotte, alla stregua delle quali, il LS ricoprì centrali compiti direttivi, come storicizzato nel corpo descrittivi del capo nr. 1); il CO e il Di NT, come specificato nella rappresentazione storica sotto il capo nr. 17), della citata rubrica, furono finanziatori e destinatari delle sostanze stupefacenti. Trattasi di tre figure di dominante ruolo decisionale ed operativo, le quali si caratterizzano per la incisiva compenetrazioni strutturale e per il vincolo psicologico-finalistico stabile, che determina la loro organicità ai rispettivi sodalizi". 4) Come è agevole verificare da quanto in precedenza riferito l'ordinanza impugnata si è limitata ad un'analitica esposizione delle indagini svolte, alla elencazione e all'esito dei singoli atti di indagine compiuti, alla riproduzione delle conversazioni intercettate occupando centinaia di pagine per riferire di quanto compiuto nel corso delle indagini preliminari.
Malgrado la compiutezza dell'esposizione fattuale non può dirsi, peraltro, che il giudice dell'appello cautelare abbia adempiuto all'obbligo di motivazione perché, all'esito della completa esposizione riferita, ha completamente omesso ogni valutazione di sintesi sull'esito delle indagini svolte limitandosi ad affermare che, in base a quanto in precedenza riferito, doveva ritenersi la gravità indiziaria. Manca dunque, nel provvedimento impugnato, proprio la parte di motivazione che costituisce la funzione essenziale attribuita al giudice di merito: la valutazione del compendio fattuale ai fini di affermare, nel procedimento cautelare, la gravità indiziaria e, nel processo di merito, la sufficienza del materiale probatorio acquisito al fine di pervenire all'affermazione di responsabilità dell'imputato.
Che questa valutazione di sintesi non possa essere attribuita al giudice di legittimità - che, è opportuno ribadirlo, è giudice della motivazione non della decisione - costituisce un'affermazione addirittura ovvia ove si consideri che la Corte di Cassazione non è legittimata a rivalutare il materiale probatorio, o indiziario, preso in considerazione dal giudice di merito ma deve soltanto verificare la congruenza logica della valutazione di questo materiale compiuta dal giudice di merito. Sarebbe contraddittorio affermare che è inibito al giudice di legittimità operare questa rilettura degli atti eventualmente accogliendo una diversa ricostruzione dei fatti astrattamente plausibile - e consentirgliela se il giudice di merito l'abbia omessa.
Naturalmente queste considerazioni vanno adattate alla natura del procedimento e alla sua complessità: se il giudice dell'impugnazione cautelare indica un elemento indiziario semplice (per es. che l'indagato è stato visto da più testimoni mentre sparava alla vittima) la circostanza fattuale descritta è idonea da sola ad evidenziare la gravità indiziaria;
non v'è quindi necessità di un'ulteriore operazione valutativa di sintesi degli accertamenti svolti per pervenire alla conclusione sulla gravità indiziaria e ciò anche nel caso in cui il giudice ritenga l'insufficienza indiziaria.
Ma ciò non può avvenire in procedimenti complessi, come quello in esame, nel quale è necessario ricostruire le relazioni tra decine di persone, confrontare l'esito degli appostamenti, pedinamenti e delle altre operazioni di polizia svolte con il contenuto delle conversazioni intercettate, decriptare il significato di queste conversazioni, ricollegare queste conclusioni all'esito delle operazioni di polizia ed in particolare agli arresti, perquisizioni e sequestri eseguiti.
Tanto più deve affermarsi questo principio quando siano ipotizzati i reati associativi per la cui configurazione non sono sufficienti episodici rapporti criminosi essendo necessaria anche l'esistenza di una struttura organizzativa permanente, sia pure di natura embrionale, e di un accordo criminoso finalizzato alla consumazione di un numero indeterminato di reati. È quindi necessario che la gravità indiziaria si riferisca anche all'elemento soggettivo del reato associativo consistente nella coscienza e volontà di partecipare al sodalizio criminale ricavabile anche dalle condotte accertate ma che non può automaticamente derivare dalla consumazione dei reati fine.
Tornando all'esame del caso in esame va ribadito che l'ordinanza impugnata difetta totalmente di motivazione in ordine al procedimento valutativo devoluto al giudice di merito.
Pur ripercorrendo tutte le attività investigative svolte nei confronti delle persone sottoposte alle indagini (che vengono numerose volte citate nell'esposizione analitica: tra le altre LE alle pagine 42, 43, 46 e 56; OL alle pagine 117, 119, 120, 127, 128, 147, 148, 149, da 162 a 178; DI TO alle pagine 117, 119, 121, da 126 a 133) l'ordinanza impugnata omette poi di trarre le conclusioni non solo per quanto riguarda i reati associativi ma altresì in relazione ai reati fine perché non coordina tra loro gli elementi fattuali accertati traendone soltanto conclusioni meramente assertive e senza quindi consentire al giudice di legittimità di sindacare (l'inesistente) procedimento valutativo del giudice di merito.
Procedimento valutativo assente anche per la valutazione degli elementi individualizzanti essendosi, il provvedimento impugnato, limitato ad una valutazione complessiva del compendio indiziario pur essendo, quanto meno la posizione di LE, ben diversa da quella degli altri due indagati.
Queste considerazioni valgono anche per LE per il quale la parte iniziale della narrativa riferisce delle dichiarazioni di GN che lo accusano di essere interessato all'installazione di una raffineria di cocaina e all'importazione in Italia di ingenti quantitativi della medesima sostanza. Difetta infatti ogni valutazione sulla attendibilità del dichiarante, sul collegamento tra gli asseriti accordi criminali e il riscontro delle conversazioni intercettate, sul collocamento di LE all'interno dell'associazione di cui è accusato di far parte.
Consegue alle considerazioni svolte l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale del riesame di Roma che dovrà attendersi ai criteri indicati.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Quarta Penale, annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Roma. Così deciso in Roma, il 16 febbraio 2005.
Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2005