Cass. pen., sez. IV, sentenza 16/02/2005, n. 19338
CASS
Sentenza 16 febbraio 2005

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Massime1

In tema di motivazione dei provvedimenti cautelari, il giudice del riesame, in particolare nei procedimenti complessi nei quali è necessario individuare le relazioni intercorrenti tra molti soggetti e confrontare risultati probatori di diverso genere (intercettazioni, sequestri, pedinamenti etc.), non può limitarsi ad una mera elencazione, sia pure di tipo ricostruttivo, degli elementi di prova acquisiti, ma deve valutare il compendio fattuale al fine di poter affermare la gravità indiziaria che costituisce il presupposto dell'applicazione della misura. (Ha chiarito la Corte che, in ipotesi di reati associativi, tale gravità indiziaria deve risultare riferibile anche all'elemento soggettivo, consistente nella volontà di partecipare al sodalizio criminale).

Commentario1

  • 1Gravi indizi di colpevolezza, rinvio alla scheda predisposta dalla P.G., illegittimitàAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 7 novembre 2007

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 16/02/2005, n. 19338
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 19338
Data del deposito : 16 febbraio 2005

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