Sentenza 3 agosto 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/08/2001, n. 10761 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10761 |
| Data del deposito : | 3 agosto 2001 |
Testo completo
Aula 'A' IN1 0761/01 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE S PREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Marino Donato SANTOJANNI Presidente R.G. N. 22696/99 MILEO Rel. Consigliere Cron. 23329 Dott. Vincenzo MERCURIO Consigliere Rep. Dott. Ettore CUOCO Consigliere Ud. 09/02/01 Dott. Pietro ---- ConsigliereDott. Francesco Antonio MAIORANO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IV AN, elettivamente domiciliata in ROMA M iles PIAZZA DI VILLA CARPEGNA 43, presso lo studio dell'avvocato ELIO DE PROPRIS, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato EUGENIO DE PROPRIS, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
CODELFA S.p.A. COSTRUZIONI GENERALI in liquidazione, ---- elettivamente domiciliato in ROMA V.LE DELLE MILIZIE 1, presso lo studio dell'avvocato SIMONA NAPOLETANI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato 2001 ------ - MARIA BERTOLOTTI, giusta delega in atti;
706 -1- - controricorrente avverso la sentenza n. 111/98 del Tribunale di LATINA, depositata il 30/11/98 R.G.N. 1177/93; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/02/01 dal Consigliere Dott. Vincenzo MILEO;
udito l'Avvocato DE PROPIS;
udito l'Avvocato SPINOSO per NAPOLITANI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. Wiles -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO In data 16 luglio 1970 l'operaio VE NO, lavorando alle dipendenze della CO S.p.A., subiva un grave infortunio, decedendo poi nell'Ospedale di Tivoli dove era stato trasportato e soccorso. Nel giudizio civile per il risarcimento dei danni, promosso da TO IO, moglie dell'operaio deceduto, interveniva VE GE, in proprio e quale madre esercente la patria potestà sul predetto minore, per la tutela dei propri diritti risarcitori, ma i giudici di primo e secondo grado dichiaravano prescritto il diritto della intervenuta. La Suprema Corte, investita del ricorso da Under della VE, cassava la impugnata parte del Tribunale di Roma, ritenendo sentenza interrotta la prescrizione del diritto di essa istante, e rimetteva il giudizio rescissorio al Tribunale di Latina, presso il quale lo stesso veniva ritualmente riassunto dalla interessata, con richiesta di riforma della sentenza del Pretore di Roma e condanna della Società CO al risarcimento dei danni subiti dalla concludente, in relazione alla morte del figlio ed in misura da liquidarsi in via equitativa con gli accessori di 3 legge. Resisteva la convenuta, la quale, formulando in via preliminare varie eccezioni, contestava nel merito la fondatezza della avversa pretesa e chiedeva il rigetto dell'appello. Con decisione del 30 novembre 1998 il Tribunale di Latina, pur riformando la sentenza pretorile del 29 maggio 1985 sotto il profilo della ivi ritenuta invalidità temporale e procedurale della pretesa, rigettava nel merito la domanda sia in ordine alla richiesta dei danni patrimoniali, sia quanto a quelli morali. Osservavano i giudici di merito che, pur LE potendosi configurare in astratto la responsabilità della Società per il decesso del proprio operaio nel corso del lavoro espletato, la VE non aveva fornito alcuna prova quanto alla concreta ricorrenza della stessa, sia diretta, sia indiretta ai sensi dell'art. 2049 cod. civile, né aveva evidenziato elementi probatori idonei a ricostruire la dinamica dell'evento; e che neppure dal procedimento penale instaurato а carico dei preposti potevano trarsi spunti in senso favorevole alla ricorrente, sia perché detto giudizio si era concluso con declaratoria di estinzione dell'azione 4 penale per intervenuta prescrizione degli illeciti contestati, sia perché allo stesso la CO non era stata posta in grado di partecipare, sì che nessuna efficacia esso poteva esplicare nei suoi confronti. Avverso tale sentenza la VE ha proposto ricorso per cassazione, ancorandolo ad un solo motivo;
resiste la Società con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico mezzo di impugnazione la ricorrente, denunciando violazione degli artt. 2049 cod. civile, in relazione all'art. 360, n.3, cod. proc. civile, nonché contraddittorietà e quindi LE nullità della sentenza in riferimento all'art. 132 n.4 e 360 n.5 stesso codice di rito, articola la censura in una duplice direzione. Deduce, in sintesi, che il Tribunale di Latina ha rigettato nel merito la domanda, confermando la decisione pretorile unicamente sotto questo profilo e non dunque in tema di prescrizione, sul della prova dipresupposto della inesistenza responsabilità a carico degli imputati in sede penale e, ai sensi dell'art. 2049 cod. civile, della Società attualmente convenuta, laddove tale prova risultava in modo esaustivo dalle sentenze 5 penali precedenti, che pertanto dovevano fare stato e produrre i loro effetti giuridici nell'attuale procedimento;
ed aggiunge che, comunque, la sentenza dei giudici di merito si configura come contraddittoria e immotivata, dal momento che, malgrado tali inequivoche risultanze, poggia le proprie conclusioni sulla asserita insussistenza di elementi univocamente probatori e degli accertamenti necessari per una declaratoria di responsabilità della datrice di lavoro, invece irreversibilmente acquisiti e chiari in base ai cennati procedimenti in sede penale. Il motivo è infondato in entrambe le M ilesprospettazioni e sotto un triplice profilo. Come correttamente evidenziato dalla sentenza impugnata, anzitutto si Osserva che la ricorrente non ha fornito alcuna prova della eventuale responsabilità degli imputati originariamente sottoposti a procedimento penale per l'evento luttuoso, nella qualità di dipendenti della Società, laddove siffatta rigorosa prova di parte interessata si imponeva nel giudizio civile di danno a norma dell'art. 10 T.U. n.1124/65, nel testo riformato a seguito di plurimi interventi della Corte Costituzionale, ricorrendo nella specie 6 la ipotesi di declaratoria di estinzione dei reati per prescrizione, eventualmente sollecitando il giudice civile per un approfondito accertamento al riguardo anche ai sensi dell'art. 421 cod. proc. civile. In secondo luogo, va rilevato che, anche se la invocata sentenza della Corte di Appello di Roma responsabilità, avesse accertata detta penale provare nel incombeva comunque alla ricorrente giudizio civile l'addebito della stessa alla Società, sia per fatto proprio, sia per fatto dei dipendenti preposti, ai sensi dell'art. 2049 cod. civile, atteso che la C.O.D.E.L.F.A. non era stata Uniles mai posta in grado di partecipare, né aveva partecipato, al procedimento penale che, pertanto, non poteva spiegare alcun effetto sul primo in quanto instaurato nei confronti di un soggetto diverso (datrice di lavoro). Ed al riguardo, con sentenza del 19 giugno 1981, n.102, la Corte Costituzionale ha dichiarato la illegittimità del combinato disposto degli artt. 11 e 10 T.U. n.1124/65, nella parte in cui disponeva che, nel giudizio civile di danno a carico del datore di lavoro per un infortunio di cui sia civilmente responsabile per fatto di un proprio dipendente, 7 l'accertamento dei fatti materiali che furono oggetto di un giudizio penale fosse vincolante anche nei confronti del datore di lavoro rimasto ad esso estraneo, perché non posto in condizione di intervenire. Infine, a medesime conclusioni è dato pervenire pur se si volesse ancorare la responsabilità societaria alla norma di chiusura dettata dall'art. 2087 cod. civile in tema di generica tutela delle condizioni di lavoro dei propri dipendenti, in quanto l'applicazione dei principi in essa contenuti, e gli obblighi peculiari che ne scaturiscono in ordine al ristoro dei danni M iles derivati ai prestatori di lavoro, presuppongono pur sempre situazioni di anomalie nella organizzazione imprenditoriale, le quali, anche se esulanti dalle regole antinfortunistiche sancite specificamente, determinano una attenuata tutela della integrità fisica dei dipendenti, tale dunque che soltanto una rigorosa prova della sua configurabilità causale, da fornirsi da parte interessata, può sortire efficacia risarcitoria nell'alveo del peculiare thema decidendum. Né, d'altra parte, Va del tutto obliterata, come puntualmente evidenziato dai giudici di merito 8 a definitiva riprova della completa estraneità datoriale al giudizio penale, la circostanza che tale Del Favero, ritenuto e sottoposto a procedimento penale quale legale rappresentante della Società per il sinistro in esame, e dunque partecipe in quella sede, fu assolto con formula piena, perché poi risultato estraneo, nel senso di rivestito detta qualità nell'ambito non aver mai della azienda. considerazioni che precedono consentono, Le dunque, di ritenere la correttezza giuridica della Wiles impostazione della sentenza del Tribunale ed il rigore logico dell'iter argomentativo e motivazionale della stessa, che in conseguenza non appare inficiata dalle violazioni di legge e dagli altri vizi denunciati;
per l'effetto il ricorso va rigettato. Ricorrono giusti motivi per la integrale compensazione tra le parti delle spese relative al presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del presente giudizio di cassazione. Roma 9 febbraio 2001. 9 ЛЖ ИТ ий il Presidente: Il Cons. estensore: Vincenze Millo IL CANCELLIERE HI Depositata in Cancelleria - 3 A60. 2001 Oggi, A DL M CAS E IL CANCELLERE R P U S N O T