Sentenza 15 marzo 2002
Massime • 1
Per la configurabilità del delitto di omissione di soccorso (art. 593 cod.pen.)non è sufficiente la mera notizia che taluno versi in pericolo in luogo sottratto alla diretta percezione visiva dell'agente, ma occorre che sussista contatto materiale, attraverso gli organi sensoriali, tra quest'ultimo e la persona oggetto del ritrovamento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 15/03/2002, n. 20480 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20480 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FOSCARINI BRUNO Presidente del 15/03/2002
1. Dott. CASINI CARLO Consigliere SENTENZA
2. Dott. PIZZUTI GIUSEPPE Consigliere N. 383
3. Dott. ROTELLA MARIO Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. COLAIANNI NICOLA Consigliere N. 030388/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da
1) ER LI N. IL 16/01/1959
avverso SENTENZA del 04/12/2000 TRIBUNALE di VITERBOvisti gli atti, la sentenza ed il procedimento udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. COLAIANNI NICOLA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Febbraro Giuseppe che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Udito il difensore Avv. Gianzi Giuseppe di Roma.
Con la sentenza sopra menzionata ND FE veniva condannato per il reato di cui all'art. 593 co. 2 c.p. perché, dopo essere stato contattato telefonicamente nella qualità di medico di base da tale IN NO ed avergli detto di rivolgersi alla guardia medica, incrociando l'autovettura a bordo della quale il IN stava portandosi appunto a detto servizio e pur sollecitato per un intervento tempestivo ed immediato per il suo stato di malessere, ometteva di prestare l'assistenza occorrente, allontanandosi ed adducendo precedenti e non meglio specificati impegni. Ricorre ora per cassazione denunciando inosservanza ed erronea applicazione con motivazione illogica in ordine alla sussistenza del detto reato: con il IN non c'era stato contatto sensoriale ne' se ne poteva dedurre una concreta situazione di pericolo, tale da privarlo della capacità di provvedere a se stesso: ed infatti subito dopo la guardia medica ne riscontrò un semplice stato d'ansia. Il ricorso è fondato.
Per la configurabilità del delitto di omissione di soccorso occorre che sussista un contatto materiale diretto, attraverso gli organi sensoriali, con l'oggetto del ritrovamento, onde la mera notizia che taluno sia in pericolo in luogo sottratto alla percezione visiva diretta dell'agente non è di per sè idonea ai fini della prospettabilità del reato (in termini Cass. 15.10.1987, n. 11670, ced 177072). Nella specie tale contatto sensoriale è mancato non solo, ovviamente, nella conversazione telefonica - ed infatti nessun rimprovero viene mosso in proposito nel capo di imputazione - ma anche nel successivo incrocio per strada delle vetture dell'imputato e del IN. Nè la semplice richiesta di soccorso, pur reiterata, vale, come erroneamente ritenuto in sentenza, a configurare la situazione di pericolo richiesta per la sussistenza del reato: per accertare la quale - fuori dei casi di presunzione, come la mancanza di segni di vita o di animazione - occorre appunto quel contatto sensoriale che nella specie non si è verificato.
Il fatto ascritto all'imputato - peraltro, non medico curante del denunciante e fuori servizio - può essere valutato al più sotto il profilo della deontologia professionale ma non presenta gli elementi costitutivi del reato contestato e, quindi, non sussiste.
P.Q.M.
La Corte di cassazione annulla senza rinvio l'impugnata sentenza perché il fatto non sussiste.
Così deciso in Roma, il 15 marzo 2002.
Depositato in Cancelleria il 24 maggio 2002