Sentenza 2 gennaio 2002
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- 1. Contrordine! I riders sono collaboratori eterorganizzatiAccesso limitatoGiuseppe Antonio Recchia · https://www.altalex.com/ · 23 maggio 2019
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/01/2002, n. 8 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2002 |
Testo completo
Aula A REPUB00 008/02 IN NOM EL POCOLO ITALIAN LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N.4630/99 Dott. Antonio SAGGIO Presidente Dott. Alberto SPANÒ Consigliere Cron. 8 Dott. Attilio CELENTANO Consigliere LAMORGESE Cons. Rel. Rep. Dott. Antonio Ud. 03/10/01 Dott. Paolo STILE Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: BE ER IG, elettivamente domiciliato in Roma, via G.B. Martini n. 6, presso l'avv. ER IG de Palma, che con l'avv. Riccardo Rossotto lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
ricorrente -
contro
NEW LASER s.p.a., in persona del presidente e legale rappresentante ERini Procopio, elettivamente 3705 domiciliato in Roma, via G.B. Vico n. 1, presso l'avv. Franco Prospero Mangili, che con l'avv. Cesare Faggetti lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
controricorrente 1 avversO la sentenza n. 4297 del Tribunale di Torino depositata il 5 ottobre 1998 (R.G. 844/97). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 3 ottobre 2001 dal Relatore Cons. Antonio Lamorgese;
PER DELEGA RICCARDO ROSSOTTO Uditi gli avv.ti Antonio Rampin per il ricorrente e Lorenzo Prosperi Mangili per la resistente (delega avv. Franco Prosperi Mangili); Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello Matera, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso del 14 marzo 1996 al Pretore di Torino, in funzione di giudice del lavoro, il sig. ER IG UB esponeva di avere stipulato con la SOC. NE SE un accordo di collaborazione avente ad oggetto la consulenza, l'assistenza e la promozione di prodotti della società nell'ambito del settore bancario, poi esteso anche ai vari ministeri e comunque ad enti governativi, ma con la esclusione dei clienti già acquisiti. Nell'esecuzione di tale incarico, specificava il ricorrente, aveva intrattenuto rapporti con la società EL e con il Ministero delle Poste e delle 2 Telecomunicazioni, per l'installazione di servizi ed apparecchiature della preponente, e la collaborazione era continuata anche nei successivi anni sino al 1995, ma sebbene l'esito positivo delle trattative con la conclusione di due contratti, di importo pari a lire 250.000.000 il primo e 1.420.000.000 il secondo, per la fornitura e installazione da parte della NE SE di sistemi apparecchiature per controllo a distanza e utilizzati dal Ministero delle Poste, la medesima società si era rifiutata di pagargli le provvigioni ammontanti a lire 334.000.000. La società convenuta, costituitasi in giudizio, resisteva alla domanda, negando sia la riconducibilità del rapporto allo schema del contratto di agenzia e la sua proroga in data successiva al 31 dicembre 1992, sia che la EL, con la quale essa aveva concluso i contratti su cui l'attore aveva fondato la sua pretesa, rientrasse tra i soggetti compresi fra quelli con i quali l'UB avrebbe dovuto svolgere l'attività di collaborazione dedotta in giudizio. Il Pretore con sentenza del 12 febbraio 1997 accoglieva parzialmente la domanda e condannava la NE SE al pagamento in favore del ricorrente della somma 3 di lire 77.000.000, oltre interessi e rivalutazione monetaria, a titolo di provvigioni maturate in relazione al contratto di subappalto stipulato il 21 maggio 1993 con la EL. La decisione appellata dalla società e in via incidentale anche dall'UB - costui insisteva per la qualificazione del rapporto come di agenzia e per l'integrale pagamento della somma inizialmente richiesta - è stata riformata dal Tribunale della stessa sede con pronuncia del 22 febbraio/12 marzo 1999, che ha rigettato la domanda proposta. Il giudice del gravame, per quanto qui ancora rileva, individuato l'oggetto dell'incarico, affidato dalla NE SE all'UB con l'accordo nella sua formulazione originaria, nel favorire la penetrazione commerciale della società presso istituti bancari stabilendo contatti direttamente con tali aziende, per poi concludere affari con esse, ha ritenuto che anche l'estensione dell'accordo dovesse essere interpretata secondo il suo tenore letterale, e cioè che il diritto alla provvigione maturasse per l'UB soltanto se questi avesse procurato contatti che avessero portato alla stipulazione di contratti di fornitura direttamente con un ministero o ente governativo;
4 diversamente, qualora la preponente avesse concluso contratti con soggetti diversi, a loro volta appaltatori delle amministrazioni 0 enti ora menzionati, sarebbe venuta meno la finalità perseguita dalla NE SE di entrare in rapporto commerciale diretto con un certo tipo di clientela. Ha quindi affermato il Tribunale che il concetto di destinatario finale dell'opera, richiamato dal Pretore per liquidare le provvigioni del contratto stipulato il 21 maggio 1993 con la EL, era estraneo non solo al tenore letterale dell'accordo, loma anche all'intendimento delle parti che avevano concluso. Ha poi rilevato che destinatario finale della fornitura della NE SE era la TE, società privata, subentrata alla Azienda di Stato per i servizi telefonici prima della stipula del subappalto tra la EL e la NE SE, e che infine dopo le trattative intercorse fra queste due società era stato realizzato un accordo ben diverso in termini economici da quello delineato nell'offerta a suo tempo indirizzata al Ministero delle poste. Il Tribunale ha infine ritenuto che la convenzione fra l'UB e l'odierna resistente non era qualificabile come contratto di agenzia, avendo oggetto e finalità diversi. 5 Di questa pronuncia l'UB ha richiesto la cassazione formulando tre mezzi di annullamento, illustrati con memoria. L'altra parte resistito con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 1362 cod. civ. e vizio di motivazione. Si duole che la sentenza impugnata non abbia tenuto conto della formulazione dell'estensione dell'accordo da cui risultava che dovessero essere compresi i contratti nei quali destinatario finale della fornitura fosse stato un ministero od un ente governativo. Addebita al Tribunale di avere omesso di valutare che la fornitura era voluta dal Ministero delle poste e di avere, pur negando il diritto alla provvigione, contraddittoriamente riconosciuto come circostanze pacifiche che l'UB aveva procurato il contratto fra EL e NE SE ed aveva organizzato la visita del PO presso la sede della NE SE. Prima dell'esame di questa censura deve essere esaminata la sua ammissibilità, che la controricorrente contesta sostenendo che il motivo non denuncia errori logici o giuridici nei quali sarebbe incorsa la sentenza impugnata, ma si limita a contrapporre una diversa tesi interpretativa. L'eccezione deve essere disattesa. In effetti, sottolinea la società richiamando la come giurisprudenza di questa Corte, l'interpretazione dei contratti di diritto comune, in quanto apprezzamento di fatto istituzionalmente riservato al giudice del merito, è sindacabile, in sede di legittimità, soltanto sotto il profilo del rispetto dei canoni legali di ermeneutica econtrattuale yes della coerenza e logicità della valutazione al controllo di una motivazione coerente e logica, e sia la denuncia della violazione delle regole di ermeneutica sia quella del vizio di motivazione esigono specifiche indicazioni, essendo la parte, che muova tali censure, tenuta a precisare il modo attraverso il quale si è realizzata la violazione anzidetta e le ragioni dell'obiettiva deficienza e contraddittorietà del ragionamento del giudice: le censure infatti non si possono risolvere nella mera contrapposizione di una interpretazione diversa da quella criticata. Qui la ricorrente non solo ha lamentato come la soluzione interpretativa del Tribunale fosse in contrasto con il tenore 7 letterale dell'accordo, ove l'incarico di collaborazione per la diffusione dei prodotti NE SE era espressamente esteso anche ai vari ministeri e comunque agli enti governativi, ma anche la illogicità delle argomentazioni del Tribunale, che se, da un lato, aveva affermato l'espletamento da parte dell'UB dell'attività di collaborazione, diretta alla stipula, poi avvennuta, di un contratto con un ente governativo, per una fornitura voluta dall'allora Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni, dall'altro aveva negato il compenso ad esso ricorrente privilegiando l'aspetto formale della qualificazione dei contraenti, in quanto la NE SE aveva stipulato con una società privata (la EL) il subappalto della fornitura, di cui era destinatario finale l'ente governativo. Le doglianze sono fondate nei limiti appresso indicati. Accertata la comune intenzione dei contraenti nel senso che l'attività di consulenza, promozione e assistenza commerciale affidata all'UB era (v. pag. 15 della sentenza impugnata) sostanzialmente diretta a favorire la penetrazione commerciale della società NE SE dapprima 8 soltanto presso gli istituti bancari, e poi, con la modifica dell'accordo avvenuta il 2 gennaio 1982, estesa ai ministeri ed agli enti governativi, non può il criterio letterale essere utilizzato dal giudice in contrasto con la intenzione espressa dalle parti e con il loro comportamento successivo, cui il ricorrente ha pure fatto riferimento nella esposizione della censura. La sentenza impugnata a pag. 18 così testualmente motiva: "È bensì vero che l'UB procurò il contatto tra EL e NE SE ed organizzò la visita del PO (ndr.: direttore tecnico della EL, come si legge a pag. 13 della sentenza) presso la sede di quest'ultima, ma ...le offerte predisposte da NE SE ... erano dirette al Ministero delle Poste sicché, a tale riguardo, EL fece solo da tramite". Ancora più avanti a pag. 18, "UB e NE SE cercarono quindi di entrare in contatto direttamente con il ministero per instaurare un rapporto commerciale con lo stesso, ed in quest'ottica EL è stata vista come un tramite per portare i prodotti di NE SE all'attenzione dell'ente pubblico". Orbene a fronte di questi accertamenti evidenziati dal Tribunale e della verificata partecipazione dell'UB ad una prima parte delle trattative (v. pag. 19 della sentenza impugnata), che poi, ulteriormente sviluppate, avevano portato al contratto di subappalto 21 maggio 1993, illogica è la negazione del compenso relativamente a detta fornitura solo per la valorizzazione del dato relativo alla qualificazione dei soggetti che avevano stipulato il subappalto, valutazione questa che si pone in contrasto con la portata del contratto e la intenzione dei contraenti innanzi delineati. Contraddittoria è pure la deduzione svolta dal giudice di appello, come ulteriore motivo di compenso preteso dall'UB, enegazione del secondo cui destinatario finale della fornitura non era un ente governativo, ma la società TE, a cui con D.M. 29 dicembre 1992 era stata affidata la esclusiva dei servizi di concessione in ad uso pubblico in precedenza telecomunicazioni gestiti da ASST Azienda di Stato per i Servizi Telefonici. Il medesimo giudice ha infatti riscontrato, secondo quanto era emerso dalle fatture quietanzate prodotte dalla NE SE, che da detta Azienda di Stato la EL aveva ottenuto l'appalto per la fornitura in questione il 24 dicembre 1992, anteriormente quindi al richiamato 10 decreto ministeriale, ed ha quindi sottolineato come la EL, ottenuto l'appalto, avesse ripreso le trattative con le ditte contattate in precedenza (v. pag. 20 della sentenza), stipulando infine il contratto con la NE SE per una fornitura analoga alla pregressa offerta del 18 maggio 1992, a suo tempo inviata alle PP.TT. c/o EL Impianti. Con il secondo motivo il ricorrente denunciando ancora un vizio di insufficiente motivazione della sentenza impugnata, nonché violazione e falsa applicazione degli artt. 1742 e critica la pronuncia del Tribunale, perché SS. - nel confermare il rigetto delle domande dell'appello incidentale statuizione oggetto proposto - si è limitata ad affermare la legittimità della decisione del giudice di primo grado, di cui aveva richiamato in modo generico le argomentazioni. Sostiene che per gli elementi emersi il rapporto doveva essere qualificato come contratto di agenzia e che la qualificazione di collaborazione data dalle parti allaaccordo di convenzione conclusa non era incompatibile con la volontà di stipulare un contratto di agenzia. Assume che l'attività da lui svolta in esecuzione del suddetto accordo era, secondo quanto affermato 11 da alcuni testimoni (NO, RL e OM) diretta a promuovere la conclusione di contratti La censura è priva di fondamento. Contrariamente ila quanto deduce il ricorrente, Tribunale ha motivato perché il rapporto in questione esulava dallo schema del contratto di argomentazioni agenzia, non solo richiamando le svolte dal Pretore, ma aggiungendo che si trattava di un incarico dal contenuto più ampio rispetto al contratto di agenzia, volto a fornire all'altra parte consulenza, assistenza e promozione commerciale: l'incarico conferito all'UB - ha sottolineato il giudice di appello - non prevedeva infatti l'obbligo di promuovere contratti per conto della preponente, ma si estrinsecava in un'attività, evidentemente saltuaria, diretta a stabilire contatti tra la NE SE ed enti individuati fra categorie predeterminate, con diritto a provvigione in misura superiore a quella normalmente riconosciuta agli agenti, solo se i contatti procurati dall'odierno ricorrente avessero successivamente portato alla conclusione di contratti di forniture. la Per quanto concerne la ricerca e individuazione della comune volontà delle parti 12 manifestata nella conclusione del negozio si tratta di un tipico apprezzamento di fatto riservato al giudice del merito, che non risulta adeguatamente censurato dal ricorrente, limitandosi costui ad attribuire agli elementi evidenziati dal Tribunale a sostegno del proprio convincimento una diversa valutazione per desumere la esistenza di una differente volontà dei contraenti, senza giuridici del individuare vizi logici ragionamento seguito dalla sentenza impugnata. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, caratteri distintivi del contratto di agenzia sono la continuità e la stabilità dell'attività dell'agente diretta a promuovere la conclusione di contratti del preponente nell'ambito di una zona, realizzando in tal modo con quest'ultimo una non episodica collaborazione professionale autonoma con risultato a proprio rischio e con obbligo di osservare oltre alle norme di correttezza e di lealtà le istruzioni ricevute dal preponente (cfr. Cass. 5 giugno 1998 e v. pure Cass. 8 febbraio 1999 n. 1078, Cass. 23 febbraio 1999 n. 1553). Caratteri che il Tribunale ha invece escluso nell'attività dell'UB, rimarcando come essa fosse diretta non a promuovere contratti, ma a stabilire contatti di 13 enti con la NE SE, "creando così la semplice occasione per la conclusione dell'affare", e del resto il ricorrente non ha neppure prospettato la esistenza di elementi dai quali potesse desumersi soprattutto la stabilità del rapporto, né di essere tenuto nello svolgimento dell'incarico a seguire istruzioni della preponente. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia vizio di motivazione e violazione e/o falsa applicazione dell'art. 437 cod. proc. civ. Si duole in particolare che il giudice di appello abbia disatteso la richiesta da lui avanzata di escussione dei testi TO e VA in base alla rilevata omessa indicazione dei medesimi testimoni nell'atto introduttivo del giudizio e addebita alla sentenza impugnata di non avere considerato che i fatti sui quali i predetti testimoni dovevano essere interrogati, tutti specificati nei capitoli di prova articolati nel ricorso introduttivo del giudizio, erano determinanti ai fini della decisione della causa e che, inoltre, egli nel giudizio pretorile si era trovato nell'impossibilità di provvedere alla loro intimazione. Deduce altresì che a torto il Tribunale non aveva attribuito alcun valore 14 probatorio alla dichiarazione scritta a firma dei PI TO, argomentando in modo contraddittorio che essa non sarebbe stata confermata dal suo autore. La censura non può essere accolta. In base alla consolidata giurisprudenza di questa Corte (v. fra le tante sentenze, quelle del 4 dicembre 1999 n. 13566, 12 novembre 1999 n. 12580, 11 ottobre 1999 n. 11386, 12 maggio 1999 n. 4684 ) il ricorrente che in sede di ricorso per cassazione lamenti la mancata ammissione di una prova testimoniale ○ l'omesso esame di un documento ha l'onere di indicare specificamente, all'occorrenza trascrivendole, le circostanze oggetto della prova o il contenuto del documento trascurato, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività dei fatti da provare, controllo che per il principio di autosufficienza del ricorso va compiuto sulla sola base del ricorso stesso senza possibilità di integrazione con altri atti. Il ricorrente non ha adempiuto a tale onere, in quanto si è limitato a rinviare ai pregressi atti del giudizio in ordine al contenuto del documento ed ai fatti oggetto della prova. Si deve quindi ritenere la carenza del requisito della 15 l'inammissibilità specificità e, di conseguenza, della censura in esame. In conclusione, accolto per quanto di ragione il primo motivo di ricorso, vanno rigettati gli altri due motivi. La causa, in relazione alle censure accolte, deve essere rimessa per il nuovo esame ad altro giudice, designato come in dispositivo, il quale provvederà anche alla regolamentazione delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie per quanto di ragione il primo motivo di ricorso e rigetta gli altri due;
cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di appello di Torino. Così deciso in Roma, il 3 ottobre 2001. Il Presidente 11 Consigliere est. Антолго башора I , D LLO SSA Chiche O , TA 10 I B . I SPESA D 33 T terse R STA 5 ELL'A IL CANCELLERE . PO N N Depositato in Cencelleria D G IM 11-8-73 O SI oggi, 2 GEN. 2002 A A SEN D D , E TE I O A ESEN E ISTR IRITTO G G V IL CANCELLIERE REG E L D LLA Janelle O O N E D 1 16 6