CASS
Sentenza 13 marzo 2023
Sentenza 13 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 13/03/2023, n. 10594 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10594 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: CA DE nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 15/05/2022 del TRIBUNALE di MESSINA udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO;
lette le conclusioni del PG, Elisabetta Ceniccola, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 13 maggio 2022, il Tribunale di Messina, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha accolto l'istanza del pubblico ministero di revoca della sospensione condizionale della pena concessa a DE AR con sentenza di condanna emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Messina il 3 novembre 2014, irrevocabile il 20 marzo 2015, per il reato di cui all'art. 95 d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, accertato il 2 febbraio 2010. L'istanza è stata accolta ex art. 168 cod. pen. per il sopraggiungere di ulteriore condanna per delitto commesso il 4 aprile 2014 (sentenza del Tribunale di Messina emessa il 18 giugno 2020, confermata dalla Corte d'appello con sentenza del 17 maggio 2021, irrevocabile il 24 novembre 2021). Penale Sent. Sez. 1 Num. 10594 Anno 2023 Presidente: BONI MONICA Relatore: RUSSO CARMINE Data Udienza: 31/01/2023 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore, deducendo violazione degli artt. 163 e 168 cod. pen. per avere il giudice dell'esecuzione disposto la revoca di diritto della sospensione condizionale della pena in assenza dei presupposti richiesti dalla legge. In particolare, non ricorrono le condizioni richieste dall'art. 168 comma 1 n. 1 cod. pen. poiché nel quinquennio dal passaggio in giudicato della sentenza emessa il 3 novembre 2014 dal Tribunale di Messina, irrevocabile il 20 marzo 2015, AR non ha commesso alcun nuovo reato. Parimenti, difettano le cause di revoca della sospensione condizionale della pena prevista dall'art. 168 comma 1 n. 2 cod. pen. in quanto l'ulteriore condanna è divenuta irrevocabile in data 24 novembre 2021, ben oltre il termine di cinque anni decorrenti dal passaggio in giudicato della sentenza che ha concesso il beneficio de quo. 3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, Elisabetta Ceniccola, ha concluso per l'accoglimento del ricorso, con conseguente annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. La causa di revoca della sospensione condizionale della pena, prevista dall'art. 168, comma 1, n. 1 cod. pen. si realizza quando nel termine di esperimento di cinque anni, se la condanna è per delitto, o di due anni se la condanna è per contravvenzione, previsto dall'art. 163 cod. pen., sia stato commesso un altro reato. Il quinquennio decorre, però, dalla data di passaggio in giudicato della sentenza la cui pena è stata condizionalmente sospesa (tra le altre, Sez. 1, n. 39867 del 24/09/2012, Mazzilli, Rv. 253368; Sez. 4, n. 45716 del 11/11/2008, Peruzzini, Rv. 242036). Nel caso in esame, quindi, il fatto per cui è intervenuta la successiva condanna è stato accertato esser commesso in data 4 aprile 2014, quindi in data antecedente al passaggio in giudicato della sentenza la cui pena è stata condizionalmente sospesa, che è il 20 marzo 2015, sicché esso non può costituire causa della revoca del beneficio concesso successivamente. Né è applicabile la diversa causa di revoca dell'art. 168, comma 1, n. 2, cod. pen., in quanto la seconda condanna è divenuta irrevocabile in data 24 novembre 2021, quando il termine quinquennale decorrente sempre dal 20 marzo 2015 era ormai spirato. 2 In definitiva, il ricorso è fondato e l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Messina. Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2023.
lette le conclusioni del PG, Elisabetta Ceniccola, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 13 maggio 2022, il Tribunale di Messina, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha accolto l'istanza del pubblico ministero di revoca della sospensione condizionale della pena concessa a DE AR con sentenza di condanna emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Messina il 3 novembre 2014, irrevocabile il 20 marzo 2015, per il reato di cui all'art. 95 d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, accertato il 2 febbraio 2010. L'istanza è stata accolta ex art. 168 cod. pen. per il sopraggiungere di ulteriore condanna per delitto commesso il 4 aprile 2014 (sentenza del Tribunale di Messina emessa il 18 giugno 2020, confermata dalla Corte d'appello con sentenza del 17 maggio 2021, irrevocabile il 24 novembre 2021). Penale Sent. Sez. 1 Num. 10594 Anno 2023 Presidente: BONI MONICA Relatore: RUSSO CARMINE Data Udienza: 31/01/2023 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore, deducendo violazione degli artt. 163 e 168 cod. pen. per avere il giudice dell'esecuzione disposto la revoca di diritto della sospensione condizionale della pena in assenza dei presupposti richiesti dalla legge. In particolare, non ricorrono le condizioni richieste dall'art. 168 comma 1 n. 1 cod. pen. poiché nel quinquennio dal passaggio in giudicato della sentenza emessa il 3 novembre 2014 dal Tribunale di Messina, irrevocabile il 20 marzo 2015, AR non ha commesso alcun nuovo reato. Parimenti, difettano le cause di revoca della sospensione condizionale della pena prevista dall'art. 168 comma 1 n. 2 cod. pen. in quanto l'ulteriore condanna è divenuta irrevocabile in data 24 novembre 2021, ben oltre il termine di cinque anni decorrenti dal passaggio in giudicato della sentenza che ha concesso il beneficio de quo. 3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, Elisabetta Ceniccola, ha concluso per l'accoglimento del ricorso, con conseguente annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. La causa di revoca della sospensione condizionale della pena, prevista dall'art. 168, comma 1, n. 1 cod. pen. si realizza quando nel termine di esperimento di cinque anni, se la condanna è per delitto, o di due anni se la condanna è per contravvenzione, previsto dall'art. 163 cod. pen., sia stato commesso un altro reato. Il quinquennio decorre, però, dalla data di passaggio in giudicato della sentenza la cui pena è stata condizionalmente sospesa (tra le altre, Sez. 1, n. 39867 del 24/09/2012, Mazzilli, Rv. 253368; Sez. 4, n. 45716 del 11/11/2008, Peruzzini, Rv. 242036). Nel caso in esame, quindi, il fatto per cui è intervenuta la successiva condanna è stato accertato esser commesso in data 4 aprile 2014, quindi in data antecedente al passaggio in giudicato della sentenza la cui pena è stata condizionalmente sospesa, che è il 20 marzo 2015, sicché esso non può costituire causa della revoca del beneficio concesso successivamente. Né è applicabile la diversa causa di revoca dell'art. 168, comma 1, n. 2, cod. pen., in quanto la seconda condanna è divenuta irrevocabile in data 24 novembre 2021, quando il termine quinquennale decorrente sempre dal 20 marzo 2015 era ormai spirato. 2 In definitiva, il ricorso è fondato e l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Messina. Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2023.