Sentenza 5 febbraio 1999
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 05/02/1999, n. 31 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 1999 |
Testo completo
- REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Antonio IANNOTTA Presidente di Sezione R.G.N. 7755/96 Cron. 3008 Dott. Francesco AMIRANTE Presidente di Sezione Rep. 448 - Consigliere Dott. Massimo GENGHINI Dott. Vincenzo CARBONE Rel. Consigliere Ud. 08/10/98 Dott. Antonio VELLA Consigliere Dott. Erminio RAVAGNANI Consigliere Dott. Giovanni PAOLINI Consigliere Dott. Ettore GIANNANTONIO Consigliere Dott. Roberto Michele TRIOLA Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE IL SOLE 24 ORERichie sta Copla studio S E N TEN ZA dal Sig. IL SOLE 24 ORE por dirti L. 3020 sul ricorso proposto da: _ S. FER 1999. "MILCO 82 BARI" A R.L., in IL CANCELLIERECOOPERATIVA EDILILIZIA persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA L. MANTEGAZZA 24, presso 10 studio dell'avvocato LUIGI GARDIN, LIRE 3000 rappresentata e difesa dall'avvocato COSTANTINO VENTURA, giusta delega a margine del ricorso;
1998 ricorrente CK879913 516
contro
-1- 1 "IMPREGILO S.P.A." CAPOGRUPPO, in persona del legale CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE- rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata Richiesta copia studio del Sig. GARDENT in ROMA, VIA V. PICARDI 4/B, presso 10 studio per diritti 3000 25 FEB. 1999 il dell'avvocato NICOLA RAGNI, rappresentata e difesa IL CANCELLIERE dagli avvocati ANNA MARIA ANGIULI VINCENZO CAPUTI LIRE 1000 CANCELLE JAMBRENGHI, giusta delega a margine del controricorso;
controricorrente M per regolamento preventivo di giurisdizione in E R 8011 P al giudizio pendente n. 3819/95 U del relazione S T R Tribunale di BARI;
O C 222450 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/10/98 dal Consigliere Dott. Vincenzo CARBONE;
LIRE 5000 uditi gli avvocati Costantino VENTURA, per la CANCELLERIA Anna Mariaricorrente, ANGIULI, per la P controricorrente;
AE385029 udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Alessandro CARNEVALI che ha concluso AY165891 per l'affermazione dell'autorità giudiziaria AE385034 ordinaria. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO dal Sig. VENTURA Richiesta COR per uiritti L. 10000+3 11 09 MAR 1999 IL CANCELLIERE -2- CORTE BORBA O CASSAZI Richleric Na studio dal 3. GIANNARLOA per diritti 3002 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO il19·MAR 1991 IND IERE La cooperativa edilizia “Milco 82 Bari" quale proprietaria di un suolo edificatorio in Bari, con alto indice di fabbricabilità, con atto di citazione del 30.5.1995 esponge che il Comune di Bari aveva approvato il progetto 0 esecutivo relativo alla realizzazione della viabilità Asse Nord-Sud e Asse 0 LIRE 20 CANCELLERIA Est-Ovest, comprendente parte del suolo di proprietà Milella e che in forza Ad del decreto sindacale n.44 del 23.4.1990, in data 5.6.1990, il R.T.I. "Cogefar-Impresit s.p.a. (mandataria)- INES s.p.a" si è immesso nel possesso AY207233 0 dell'immobile, trasformandolo irreversibilmente. L'occupazione temporanea 200 CANCELLERIA LIRE d'urgenza, autorizzata per mq.2185 fino al 31.7.1992, è stata prorogata al 31.12.1994 con la delibera della giunta municipale n. 1570 dell'8.4.1992. In AY207300 data 31.12.1994 l'occupazione è divenuta illegittima per scadenza,sia della dichiarazione di pubblica utilità, che di quella di indifferibilità e urgenza dei lavori, ma il Comune di Bari,con delibera del 21.12.1994, ha riapprovato il progetto, fissando nuovi termini di inizio e di ultimazione dei lavori e delle espropriazioni. Secondo gli istanti, tale delibera, peraltro impugnata con ricorso al TAR Puglia, non può in alcun modo ovviare alla intervenuta scadenza del termine del 31.12.1994, in quanto riapprova il progetto con una nuova dichiarazione di pubblica utilità, stabilendo nuovi termini, ancorati ad un evento quale l'approvazione della variante al P.R.G., allo stato, non ancora verificatosi e che pertanto ha dato luogo ad una frattura cronologica . L i t t i r i d r e p O M M O C tra vecchia e nuova approvazione dell'opera pubblica. I D . g i S l a d o i d u t s a i p o c a t s e i h c i R E I P O C O I C I F F U E N O I Z A S S A C I D A M E R P U S E T R O C B CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Richiesta Copia studio } dal Sig. *Sulla base di tali premesse, gli istanti, ritenendo che l'occupazione è 3000 per diritti L. 21 SEI 1999 divenuta illegittima alla data del 31.12.1994, ed essendo già avvenuta il CANCELLIERE l'irreversibile trasformazione con acquisto della p.a. del suolo privato, cita la LIRE 1500 CANCELLERIA Impregilo s.p.a., quale mandataria del raggruppamento temporaneo di imprese (attuale denominazione della Cogefar Impresit a seguito della fusione per incorporazione con la LA IA) dinanzi il Tribunale di Bari, E405121 perché, accertata che l'occupazione è divenuta illegittima, il convenuto fosse E405122 condannato al risarcimento dei danno subito per la perdita dell'immobile irreversibilmente trasformato, in misura pari al valore venale, nonché al deprezzamento subito dalla parte residua, maggiorato di rivalutazione monetaria e interessi fino al soddisfo, nonché al pagamento dell'indennità di occupazione, per tutto il periodo in cui la stessa si è legittimamente protratta, con vittoria di spese ed onorari. Costituitasi, la s.p.a. Impregilo eccepisce l'improponibilità della domanda per difetto di giurisdizione del Tribunale adito, rilevando che i termini di occupazione sono stati ulteriormente prorogati e che le proroghe ancorchè illegittime, impediscono al proprietario del bene occupato di chiedere all'a.g.o. il risarcimento del danno perché si versa in situazione di difettoso esercizio e non di carenza di potere della P.A. Al fine di chiarire la questione di giurisdizione, la cooperativa edilizia "Milco 82 Bari" ha proposto regolamento preventivo di giurisdizione prima che la causa fosse decisa dal Tribunale di Bari. Si è costituita con chiedendo controricorso la s.p.a Impregilo, eccependo l'inammissibilità del ricorso e nel merito il rigetto. V'è memoria per la ricorrente. MOTIVI DELLA DECISIONE Pregiudiziale all'esame del ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione è l'eccezione di inammissibilità dello stesso sollevata dal resistente. Si sostiene, infatti, che la facoltà riconosciuta a ciascuna delle parti dalla norma di cui all'art.41c.p.c. di chiedere alle Sezioni unite della Corte di cassazione la risoluzione delle questioni di giurisdizione ai sensi dell'art.37 c.p.c. va contenuta entro un limite temporale preciso, dettato dalla natura preventiva del regolamento di giurisdizione. Secondo il diritto vivente, la facoltà di proporre il predetto regolamento è esercitabile soltanto finché la causa non sia decisa nel merito in primo grado. In questi sensi, si va consolidando un orientamento giurisprudenziale di recente affermato da le quali queste sezioni unite, hanno deciso che il regolamento preventivo di giurisdizione non è proponibile dopo che il giudice del merito abbia emesso una decisione, anche se limitata alla giurisdizione o ad altra questione processuale (Cass., sez. un., 22.3.1996 n. 2466). Orbene, ricorrente dall'uso da parte di queste sezioni unite del termine “decisione" in luogo di "sentenza", in relazione al testo legislativo dell'art.41 c.p.c. vigente ove non compare l'avverbio "definitivamente" che, invece, costituiva requisito imprescindibile della decisione in primo grado della causa, ai fini della configurabilità di una situazione preclusiva della 5 proponibilità del regolamento di giurisdizione ai sensi dell'art. 1, co. L. 31.3.1877, n.3761, e tenuto conto delle innovazioni introdotte dal legislatore del c.p.c. nel testo originario e in quello novellato nel 1990, allorché ha stabilito che il merito può essere deciso con ordinanza, anche prima della fine del processo (artt. 186, 186 bis, ter, quater c.p.c.), vorrebbe trarre, come ulteriore conseguenza, che gli stessi effetti preclusivi del ricorso preventivo vanno riconosciuti all'ordinanza del 19.4.1996, pronunciata nel giudizio pendente dinanzi al Tribunale civile di Bari, con la quale il giudice, ritenendo ammissibili e rilevanti le eccezioni di improponibilità della domanda per difetto di giurisdizione dell'a.g.o. e di incompetenza del Tribunale sollevate dalla convenuta, ha invitato le parti a precisare le conclusioni, al fine della riserva della causa a se medesimo per la formale pronuncia in funzione di giudice unico,ai sensi dell'art. 190 bis c.p.c. L'assunto non è condivisibile e l'eccezione va, pertanto, dichiarata infondata. Queste sezioni unite hanno deciso che il regolamento preventivo di giurisdizione non è proponibile dopo che il giudice del merito abbia emesso una sentenza, anche soltanto limitata alla giurisdizione o ad altra questione processuale che chiude il processo (Cass., sez. un., 22.3.1996 n. 2466). Con una precedente decisione (Cass., sez. un., 12.6.1995 n. 6595) avevano avuto modo riesaminando funditus il problema di ritenere l'inammissibilità del 1 ricorso per regolamento di giurisdizione qualora il procedimento, nella specie possessorio, si concluso con ordinanza declinatoria di giurisdizione, cioè con un provvedimento che chiudesse comunque il giudizio di primo grado, nel senso che il giudice pronunciandosi ave espresso, anche implicitamente, il proprio giudizio sulla giurisdizione. Nelle specie, invece, con un'ordinanza che non chiude affatto il processo, il giudice si è limitato ad invitare le parti a precisare le conclusioni senza in alcun modo interferire sull'esito finale della lite. Con il proposto ricorso, si chiede, in via preventiva, che le sezioni unite dichiarino la giurisdizione del giudice ordinario considerando infondata l'eccezione di difetto di giurisdizione dell'a.g.o. sollevata in prime cur& dalla società Impregilo. Nella specie, la ricorrente ha proposto, oltre al giudizio risarcitorio in sede civile innanzi al Tribunale di Bari, ricorsi dinanzi al TAR per la Puglia. Negli anzidetti ricorsi sono state esposte le censure di legittimità, rilevate nei confronti degli atti impugnati, e che non hanno alcuna attinenza con le censure esposte nella citazione risarcitoria in sede civile. Con il giudizio civile, l'attuale ricorrente, sul presupposto che tali atti amministrativi sono inidonei a fondare il potere espropriativo della P.A., a seguito della scadenza dei termini, ha chiesto il risarcimento del danno per la perdita del loro suolo privato, bene divenuto parte integrante ed irreversibile dell'opera pubblica. In altri termini, è stata dedotta l'occupazione appropriativa per avvenuta scadenza dei termini precedentemente fissati, perché l'occupazione legittima pacificamente iniziata in data 6.5.1990, più volte prorogata,è venuta a cessare in data 31.12.1994, quando cioè è scaduto il termine massimo prorogato, X oltre il quale non può protrarsi l'occupazione temporanea e d'urgenza. Inoltre alla successiva rifissazione dei termini, contenuta nella delibera n.252/94 non può riconoscersi nessun valore, poiché essi non hanno ancora iniziato ad avere attuale decorrenza, in quanto riferiti all'approvazione della variante al P.R.G. da parte dell'autorità regionale, non ancora avvenuto, cioè ad una nuova opera pubblica che non si pone neppur in continuità temporale con quella precedente. Il fatto incontestabile, che alla fine dell'ultima proroga al 31.12.1994 non fosse stato emanato il decreto di esproprio, ha comportato l'acquisto a titolo originario del suolo privato, divenuto parte integrante ed irreversibile dell'opera pubblica, sicché tutti i successivi provvedimenti amministrativi, a prescindere dalla loro legittimità, si presentano, tamquam non essent. Queste ragioni militano in favore dell'attribuzione della giurisdizione della presente controversia al giudice ordinario, presso cui è già incardinata, competente a conoscere della dedotta situazione di sopravvenuta carenza di potere espropriativo, ed infondata appare l'avversa eccezione di difetto di giurisdizione. L'apprensione del fondo del privato, posta in essere dalla p.a. o da suoi concessionari o delegati, quando sono scaduti i termini, o perché non prorogati, o, come nella fattispecie, perché la p.a. ha ritenuto di modificare l'opera pubblica, dando luogo ad una successiva ed autonoma dichiarazione di pubblica utilità, ancorata ad una variante del p.r.g., rappresenta una mera attività materiale, non ricollegabile ad un provvedimento amministrativo attuale, esistente anche se viziato, avente natura ablatoria ed emanato nell'ambito dei poteri spettanti alla amministrazione Pertanto, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario in ordine alla domanda di risarcimento del 1101. 1077 danno, proposte dal proprietario del fondo occupato irreversibilmente 100T 250000 trasformato, in quanto scaduti i termini di occupazione legittima al 60000 310.000 '31.12.1994, il suolo privato è stato acquistato a titolo originario dalla p.a. TORNA rendendo inutiliter datum ogni atto amministrativo successivo, sia se trattasi di decreto di esproprio sia se si trattasi di atti relativi ad una nuova ed g IZ D autonoma dichiarazione di pubblica utilità correlata al nuovo progetto. ATTI GIU La controversia non concerne l'accertamento dell'illegittimità della nuova delibera della giunta municipale del 1994, ma unicamente il risarcimento del danno conseguente all'acquisto a titolo originario del suolo della p.a. avvenuto il 31.12.1994. Va dichiarata pertanto la giurisdizione del giudice ordinario. Le spese del presente giudizio ricadono, per il principio della soccombenza, sulla resistente
P.Q.M.
a d La Corte, a sezioni unite, dichiara la giurisdizione del giudice £317.000 # -liquidate in ordinario. Condanna la resistente al pagamento delle spese processuali oltre a lire 3 milioni per onorario difensivo. Cosí deciso in Roma, nelia Camera di Consiglio della sezioni unite civili della Corte di cassazione, addì 8.10.1998 Il Cons. rel. est. Il Presidente !འ་མི་ང་འི་“ཅག sitato in Cancelleria 1 Collaboratore di Consellerts Saleene 5 FEB 1992g Rowe, COLLABORATORE DI CA L