Cass. pen., sez. II, sentenza 27/04/2016, n. 20208
CASS
Sentenza 27 aprile 2016

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È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 628, comma terzo, n. 3 bis cod. pen., in relazione agli artt. 3 e 27 Cost., in quanto l'esclusione dal bilanciamento tra attenuanti ed aggravanti ivi prevista si fonda sul legittimo esercizio della discrezionalità del legislatore, estrinsecantesi in una tutela rafforzata dell'inviolabilità del domicilio, non potendo altresì ritenersi integrata la violazione del principio rieducativo della sanzione penale, essendo previste pene non irragionevolmente differenti e, comunque, proporzionate alla maggiore gravità dei fatti commessi all'interno del domicilio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 27/04/2016, n. 20208
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 20208
    Data del deposito : 27 aprile 2016

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