Sentenza 27 aprile 2016
Massime • 1
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 628, comma terzo, n. 3 bis cod. pen., in relazione agli artt. 3 e 27 Cost., in quanto l'esclusione dal bilanciamento tra attenuanti ed aggravanti ivi prevista si fonda sul legittimo esercizio della discrezionalità del legislatore, estrinsecantesi in una tutela rafforzata dell'inviolabilità del domicilio, non potendo altresì ritenersi integrata la violazione del principio rieducativo della sanzione penale, essendo previste pene non irragionevolmente differenti e, comunque, proporzionate alla maggiore gravità dei fatti commessi all'interno del domicilio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 27/04/2016, n. 20208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20208 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2016 |
Testo completo
20208/ 1 6 : : REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 27/04/2016 N. 1102/2016 SENTENZA Composta dagli ill.mi sig.ri: Dott. FRANCO FIANDANESE Presidente Dott. UGO DE CRESCIENZO Consigliere REGISTRO GENERALE Dott. GIOVANNA VERGA Consigliere N.44765/2015 Rel.Consigliere Dott. IGNAZIO PARDO Dott. GIOVANNI ARIOLLI Consigliere : SENTENZA Sul ricorso proposto da: DI AR SC N. IL 30/5/1986 O avverso la sentenza n. 9445/2015 CORTE DI APPELLO di NAPOLI del 11/02/2015 Visti gli atti, la sentenza e il ricorso Udita in PUBBLICA UDIENZA del 27/04/2016 la relazione fatta dal Consigliere Dott. IGNAZIO PARDO;
Udito il Procuratore Generale in persona del dott. Mario Fraticelli che ha chiesto dichiararsi l'annullamento con rinvio in relazione alla determinazione della pena Udito il difensore avv.to Nicola Monda che ha chiesto l'accoglimento del ricorso N 1 RITENUTO IN FATTO 1.1 Con sentenza in data 11 febbraio 2015 la Corte di appello di Napoli confermava la pronuncia del G.U.P. del Tribunale di Nola del 25-6-2014 che aveva condannato Di IO RA alla pena di anni di reclusione ed € 3.000 di multa in quanto ritenuto colpevole dei delitti di rapina e lesioni personali.
1.2 Riteneva la Corte di Napoli manifestamente infondata la sollevata questione di legittimità costituzionale del divieto di bilanciamento tra attenuanti ed aggravanti di cui ai commi 3 bis, ter e quater dell'art. 628 cod.pen., nonché correttamente determinato l'aumento per la continuazione con il delitto di lesioni personali.
1.3 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione la difesa dell'imputato riproponendo, con il primo motivo, la questione di legittimità costituzionale del divieto di bilanciamento tra attenuanti ed aggravanti di cui ai numeri 3 bis, ter e quater dell'art. 628 cod.pen. per violazione degli artt. 3, 25 secondo comma e 27 Costituzione;
rilevava al proposito che la clausola di esclusione del bilanciamento, già inserita dal legislatore con riguardo ad altre fattispecie, rendeva evidente la disparità di trattamento tra le fattispecie di cui al comma 3 bis, 3 ter e 3 quater e le altre ipotesi aggravate prevista in tema di rapina. Inoltre, detta previsione, comportava l'irrogazione di una pena sproporzionata e quindi priva della finalità rieducativa di cui all'art. 27 Cost.. Con il secondo motivo deduceva inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 81 comma 4 poiché, pur in presenza della contestata recidiva la pena non può comunque superare il cumulo materiale, sicchè aveva errato il giudice di appello a ritenere che l'aumento per il recidivo doveva essere operato nella misura di 1/3 della pena base e fosse stato inferiore a quanto previsto dalla norma. All'udienza del 27 aprile 2016 le parti concludevano come in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere respinto.
2.1 Ed infatti, quanto al primo motivo, la questione di legittimità costituzionale del comma terzo n. 3 bis dell'art. 628 cod.pen., unica norma applicata nel caso in esame, è manifestamente infondata in relazione all'art. 3 della costituzione dovendo ribadirsi le argomentazioni correttamente svolte dal giudice di appello;
la volontà del legislatore di tutelare in maniera rafforzata l'inviolabilità del domicilio giustifica la previsione del divieto di bilanciamento e quindi una tutela rafforzata dei fatti avvenuti in quei luoghi. Il principio di uguaglianza non può infatti comportare un indiscriminato vincolo di trattazione identica di tutte le ipotesi di rapina, qualsiasi sia il luogo e le modalità di accadimento dei fatti e di aggressione dei beni giuridici, sicchè rientra nella discrezionalità legislativa trattare in maniera differente vicende che riguardano l'aggressione di beni e luoghi personali quali il domicilio. 2 Non sussiste neppure la contestata violazione del principio rieducativo posto che la pena base per il delitto aggravato, applicabile nel caso di specie in cui ricorre l'aggravante di cui all'art. 628 comma 3 bis cod.pen., è pari ad anni 4 e mesi 6 mentre la sanzione minima prevista per il delitto semplice è pari ad anni 3 sicchè non può ritenersi integrata quella violazione del valore rieducativo della sanzione penale a fronte di pene non irragionevolmente differenti e comunque proporzionate alla maggiore gravità dei fatti commessi all'interno del domicilio.
2.2 Quanto al secondo motivo, il ricorrente difetta di interesse poiché se è vero che nell'applicare l'aumento per continuazione nei casi di soggetti recidivi il limite è sempre costituito dal cumulo materiale delle pene, nel caso in esame, l'irrogato aumento di anno 1 di reclusione non ha violato la normativa alla luce delle sanzioni previste dall'art. 582 cod.pen. né il cumulo delle pene già irrogate sicchè la statuizione contenuta nella motivazione della sentenza di appello riferita ad un aumento inferiore a quello previsto non ha determinato alcuna conseguenza ed il ricorrente è privo di interesse a dedurla in assenza di modificazioni della pena finale irrogata e correttamente determinata dal primo giudice. Difatti il giudice di appello non ha modificato la pena inflitta all'esito del giudizio di primo grado ma si è limitato a confermarla pur con quelle considerazioni riguardanti l'aumento per continuazione che nessuna rilevanza concreta hanno di fatto avuto. Alla luce delle predette considerazioni, l'impugnazione deve essere respinta.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Roma, 27 aprile 2016 IL! CONSIGLIERE ESTO Dott. Ignaz IL PRESIDENTE Dott. Franco Fiandanese panco fandary DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 16 MAG 2016 IL DICASS A 11 Cancelliere M E CANCELLIER R P Claudia Piane 嘶