Sentenza 21 ottobre 2014
Massime • 2
In tema di tutela del paesaggio, la sospensione condizionale della pena può essere subordinata alla rimessione in pristino dello stato dei luoghi ordinata dal giudice con la sentenza di condanna, atteso che la non autorizzata immutazione dello stato dei luoghi, in zona sottoposta a vincolo, può comportare conseguenze dannose o pericolose e che la sanzione specifica della rimessione ha una funzione direttamente ripristinatoria del bene offeso.
In materia di reati ambientali, la fattispecie di cui all'art. 181, comma 1-bis, lett. a) del D.Lgs. 42 del 2004 - che punisce gli interventi abusivi che ricadono nelle zone sottoposte a vincolo paesaggistico - è correttamente contestata quando, pur in assenza di esplicita menzione dello specifico provvedimento impositivo del regime vincolistico, sulla base delle altre indicazioni sia comunque possibile risalire al vincolo gravante sull'area.
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- 1. PENALE: subordine della sospensione condizionale alla demolizione delle opere abusive.Di Fulvio Conti Guglia · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/
E' ormai pacificamente riconosciuta la possibilità, per il giudice penale, di subordinare l'applicazione della sospensione condizionale alla demolizione delle opere abusive. Tale possibilità, secondo un primo orientamento, confermato anche dalle Sezioni Unite (Cass. Sez. U, n. 1 del 10/10/1987 (dep.1988 ), Bruni), non era originariamente ammessa. Tuttavia, una successiva pronuncia delle medesime Sezioni Unite (Sez. U, n. 714 del 20/11 /1996 (dep. 1997), Luongo,) ha fornito un nuovo indirizzo interpretativo, ammettendo la legittimità della sospensione condizionale subordinata alla demolizione, che appare, peraltro, giustificata dalla circostanza che la presenza sul territorio di un …
Leggi di più… - 2. PENALE: subordine della sospensione condizionale alla demolizione delle opere abusive.Di Fulvio Conti Guglia · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/
E' ormai pacificamente riconosciuta la possibilità, per il giudice penale, di subordinare l'applicazione della sospensione condizionale alla demolizione delle opere abusive. Tale possibilità, secondo un primo orientamento, confermato anche dalle Sezioni Unite (Cass. Sez. U, n. 1 del 10/10/1987 (dep.1988 ), Bruni), non era originariamente ammessa. Tuttavia, una successiva pronuncia delle medesime Sezioni Unite (Sez. U, n. 714 del 20/11 /1996 (dep. 1997), Luongo,) ha fornito un nuovo indirizzo interpretativo, ammettendo la legittimità della sospensione condizionale subordinata alla demolizione, che appare, peraltro, giustificata dalla circostanza che la presenza sul territorio di un …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 21/10/2014, n. 48984 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48984 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. TERESI Alfredo - Presidente - del 21/10/2014
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - SENTENZA
Dott. RAMACCI Luca - rel. Consigliere - N. 2864
Dott. ANDREAZZA Gastone - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ACETO Aldo - Consigliere - N. 51389/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AR OR N. IL 10/09/1956;
avverso la sentenza n. 10372/2011 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 31/01/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 21/10/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA RAMACCI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. SALZANO Francesco che ha concluso per l'annullamento senza rinvio per prescrizione;
Udito il difensore Avv. Cappiello F..
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 31.1.2012 ha riformato la sentenza in data 7.6.2010 del Tribunale di Torre Annunziata - Sezione Distaccata di Sorrento, appellata dal AR SA, dichiarando non doversi procedere nei confronti dello stesso in ordine ai reati ascrittigli ai capi a) e b)
dell'imputazione (violazione del D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 44, lett. e), 93, 94 e 95) perché estinti per prescrizione e rideterminando la pena in ordine al reato di cui al D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181, comma 1-bis contestato al capo c), in mesi 8 di reclusione, confermando, nel resto, l'impugnata decisione anche con riferimento all'ordine di riduzione in pristino dello stato dei luoghi.
Avverso tale pronuncia il predetto propone ricorso per cassazione tramite il proprio difensore di fiducia.
2. Con un primo motivo di ricorso deduce la violazione di legge, osservando che, come indicato nella imputazione sub a), gli sarebbe stata contestata l'esecuzione di un intervento edilizio "... in assenza del permesso a costruire nonostante l'ordine di sospensione dei lavori", sebbene mancasse del tutto la prova della effettiva emanazione dell'ordine che si assume violato.
Osserva che la Corte territoriale non avrebbe considerato la differenza intercorrente tra le condotte descritte e che il giudice di primo grado avrebbe fondato l'affermazione di responsabilità sulla esecuzione di interventi edilizi in assenza di titolo abilitativo nonostante la contestazione avesse ad oggetto l'inosservanza dell'ordine di sospensione dei lavori.
3. Con un secondo motivo di ricorso rileva che, nella imputazione relativa all'abuso paesaggistico, mancherebbe la espressa indicazione degli estremi del provvedimento impositivo del vincolo, individuato peraltro in modo errato dal Tribunale, il quale aveva fatto riferimento a quello operante sul comune di Sorrento nonostante le opere realizzate insistessero nel comune di S. Agnello e che il vincolo gravante su tale ultimo comune, indicato dalla Corte territoriale, non sarebbe comunque coincidente con quello menzionato dal primo giudice.
Rileva inoltre che, in assenza di tale specificazione, dovrebbe ritenersi che all'imputato sia stata contestata la meno grave ipotesi contravvenzionale prevista dal medesimo D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181. 4. In considerazione di tale ultimo aspetto deduce, con un terzo motivo di ricorso, la prescrizione del reato paesaggistico, contestando anche la datazione dell'intervento effettuata dai giudici del gravame.
5. Con un quarto motivo di ricorso lamenta, infine, la illegittimità della subordinazione della concessa sospensione condizionale della pena alla riduzione in pristino dello stato dei luoghi, in quanto configgente con altri provvedimenti amministrativi e, segnatamente, per l'esistenza di una istanza di condono edilizio del 1995, riguardante alcune delle opere oggetto del giudizio. Insiste, pertanto, per l'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
Per un adeguato inquadramento delle questioni da trattare, appare necessario riprodurre testualmente il capo di imputazione cui fanno riferimento il ricorso e la sentenza impugnata.
La contestazione formulata nei confronti del ricorrente era la seguente:
"a) reato p. e p. dal D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. c) perché, nella qualità di proprietario e committente, iniziava, continuava ed eseguiva in assenza del permesso di costruire nonostante l'ordine di sospensione dei lavori, in area sottoposta a vincolo paesaggistico, le seguenti opere: in un edificio preesistente, ampliamento al piano terreno di mq 18 circa e realizzazione al piano primo di un terrazzo di m. 5,25 X 3,45, costituente la copertura del sottostante ampliamento;
b) reato p. e p. dal D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 93, 94 e 95 perché eseguiva i lavori relativi alle opere di cui al capo A) in zona sismica omettendo di depositare, prima dell'inizio dei lavori, gli atti progettuali presso il competente Ufficio e senza la preventiva autorizzazione dell'Ufficio Tecnico della Regione;
c) del reato p. e p. dal D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181, comma 1 bis perché eseguiva le opere di cui al capo A) in area dichiarata di notevole interesse pubblico con apposito provvedimento, senza la prescritta autorizzazione di cui al D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 146. In S. Agnello, accertato il 7/7/2005".
2. Ciò posto, appare di tutta evidenza la manifesta infondatezza del primo motivo di ricorso, poiché la contestazione è inequivocabile sul punto, in quanto, come evidenziato dalla Corte del merito, il riferimento alla tipologia e consistenza delle opere effettuato nel capo di imputazione chiarisce che la stessa era evidentemente riferita ad una condotta avente ad oggetto l'esecuzione di interventi in assenza di titolo abilitativo, circostanza peraltro espressamente indicata laddove la rubrica riporta l'espressione "in assenza del permesso di costruire", rispetto al quale il riferimento all'inosservanza dell'ordine di sospensione lavori rappresenta una mera puntualizzazione.
Va peraltro osservato che tale ultima condotta configura una autonoma ipotesi di reato che può concorrere con quella relativa all'esecuzione di interventi in assenza di permesso di costruire sicché, volendosi considerare il riferimento all'inosservanza dell'ordine di sospensione come oggetto di contestazione, l'eventuale omessa valutazione da parte del giudice di tale condotta concorrente costituirebbe comunque un vantaggio per l'imputato. Tale evenienza, tuttavia, non pare essersi verificata nella fattispecie, mancando ogni riferimento alla disposizione che contempla la violazione (D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. b)) e contenendo l'imputazione un espresso richiamo al solo art. 44, lett. c) e nessun altro riferimento all'ordinanza sindacale, il che avvalora l'ipotesi sopra formulata circa la finalità dell'espressione utilizzata.
3. A conclusioni analoghe deve pervenirsi con riferimento al secondo motivo di ricorso, poiché la contestazione appare, anche sul punto, inequivocabile.
Non solo risulta espressamente indicato il D.Lgs. n. 42 del 2004, comma I-bis il quale prevede il delitto paesaggistico, ma viene anche chiarito che l'area interessata dall'intervento abusivo è "dichiarata di notevole interesse pubblico con apposito provvedimento".
Secondo quanto stabilito dalla disposizione in esame, infatti, la pena della reclusione è applicabile agli interventi su beni paesaggistici che ricadono su aree sottoposte a vincolo con provvedimento specifico (lett. a) del comma 1-bis), ovvero nel caso di interventi su beni vincolati in base alla legge i quali abbiano comportato un aumento dei manufatti superiore al trenta per cento della volumetria della costruzione originaria o, in alternativa, un ampliamento della medesima superiore a settecentocinquanta metri cubi, ovvero ancora abbiano comportato una nuova costruzione con una volumetria superiore a mille metri cubi (lett. b) della medesima disposizione).
Da ciò consegue che, con riferimento ai beni tutelati in base a specifico provvedimento amministrativo, ogni intervento non autorizzato o in difformità configura il delitto mentre, sulle aree o immobili tutelati in base alla legge, è richiesto l'ulteriore requisito dell'aumento della volumetria preesistente o della creazione di nuovi volumi oltre i limiti indicati.
4. Vero è, come rileva il ricorrente, che questa Corte ha ritenuto sussistente la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza nel caso in cui l'originaria contestazione della contravvenzione paesaggistica, prevista dal D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, art. 181, comma 1, sia stata mutata nel delitto paesaggistico previsto dal comma 1-bis del medesimo articolo (Sez. 3 n. 43943, 28 ottobre 2013; Sez. 3 n. 18509, 11 maggio 2011, citata anche in ricorso) ma le fattispecie esaminate in quelle occasioni riguardavano casi in cui il giudice del merito aveva proceduto alla riqualificazione del fatto originariamente contestato come contravvenzione (art. 181, comma 1).
Va inoltre rilevato che, pur in mancanza di un riferimento espresso al D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181, comma 1-bis la menzione del provvedimento specifico impositivo del vincolo non richiede necessariamente l'indicazione degli estremi quando, sulla base di altre indicazioni, sia comunque possibile risalire al vincolo.
5. Nella fattispecie, l'imputazione riporta l'indicazione del comune di S. Agnello, sul quale grava un vincolo esteso all'intero territorio, imposto con D.M. 10 febbraio 1962, al quale ha fatto riferimento la Corte territoriale emendando il mero errore materiale contenuto nella sentenza di primo grado, dove si faceva riferimento al diverso comune di Sorrento.
Ne consegue che, nel caso in esame, non vi è stata alcuna violazione del principio di correlazione tra imputazione e sentenza, in quanto la decisione è stata assunta in conformità a quanto originariamente contestato, senza alcuna riqualificazione dei fatti, la cui descrizione era pienamente esauriente e formulata con modalità tali da escludere ogni incertezza sull'oggetto dell'imputazione. Inoltre, qualora l'imputato avesse ritenuto (ma così non è, come si è detto) che l'omessa indicazione degli estremi del vincolo avesse determinato una insufficiente enunciazione dell'imputazione nel decreto che dispone il giudizio, avrebbe dovuto eccepire la nullità - relativa - entro il termine previsto dall'art. 491 c.p.p., comma 1, restando questa, in difetto, NA (cfr. Sez. 5 n. 20739, 1 giugno 2010; Sez. 5 n. 712, 11 gennaio 2010; Sez. 2 n. 16817, 23 aprile 2008; Sez. 2 n. 3757, 16 aprile 1996).
6. Manifestamente infondato è pure il terzo motivo di ricorso, ove il ricorrente fonda le proprie deduzioni sulla base dell'erroneo presupposto ritenuto nel motivo precedente e, cioè, che i fatti contestati debbano essere inquadrati nella fattispecie contravvenzionale di cui al D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181, comma 1. La Corte territoriale, con accertamento in fatto scevro da cedimenti logici e manifeste contraddizioni e, pertanto, non censurabile in questa sede, ha collocato la data di commissione dei reati alla fine del marzo 2005, tenendo conto della dichiarazione di conformità resa dal direttore dei lavori il 29.3.2005 e della dichiarazione di fine lavori inviata dall'imputato il 4.5.2005.
Trattandosi di delitto, la Corte, considerando anche il periodo di sospensione dei termini, quantificato in mesi 8 e giorni 17, quale conseguenza di un rinvio disposto ai sensi della L. n. 125 del 2008, artt.
2-bis e 2-ter ha correttamente escluso che il termine massimo di prescrizione fosse maturato alla data della pronuncia della decisione di secondo grado.
7. Infine, anche l'infondatezza del quarto motivo di ricorso risulta di macroscopica evidenza.
I giudici del gravame hanno correttamente confermato l'ordine di riduzione in pristino dello stato dei luoghi emesso dal primo giudice. Del tutto legittima risulta, inoltre, la subordinazione della sospensione condizionale della pena alla sua esecuzione. Invero, con riferimento alla disciplina urbanistica, tale subordinazione, secondo un primo orientamento, confermato anche dalle Sezioni Unite di questa Corte (SS.UU. n. 1, 4 gennaio 1988), non era originariamente ammessa. Tuttavia una successiva pronuncia delle medesime Sezioni Unite (SS. UU. n. 714, 3 febbraio 1997) ha fornito un condivisibile indirizzo interpretativo, ammettendo la legittimità della sospensione condizionale subordinata alla demolizione che appare, peraltro, giustificata dalla circostanza che la presenza sul territorio di un manufatto abusivo rappresenta, indiscutibilmente, una conseguenza dannosa o pericolosa del reato, da eliminare (cfr. Sez. 1 n. 7660, 2 agosto 1996; Sez. 5 n. 10309, 30 settembre 1998;
Sez. 3 n. 38071, 16 ottobre 2007). La presenza di un manufatto abusivo sul territorio rappresenta sempre e comunque una conseguenza dannosa e l'ordine di demolizione impartito dal giudice è previsto dalla legge, in quanto l'art. 31 stabilisce, al comma 9, che il giudice, con la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 44, ordini la demolizione delle opere se ancora non sia stata altrimenti eseguita. L'ordine giudiziale di demolizione, inoltre, ha natura di sanzione amministrativa di tipo ablatorio, che costituisce esplicitazione di un potere sanzionatorio autonomo e non residuale o sostitutivo rispetto a quello dell'autorità amministrativa, assolvendo ad una autonoma funzione ripristinatoria del bene giuridico leso (v. Sez. 3 n. 37120, 13 ottobre 2005). Il discorso non muta con riferimento alla rimessione in pristino dello stato dei luoghi, cui può essere subordinata la sospensione condizionale della pena, atteso che la non autorizzata immutazione dello stato dei luoghi, in zona sottoposta a vincolo, può comportare conseguenze dannose o pericolose e che la sanzione specifica della rimessione ha una funzione direttamente ripristinatoria del bene offeso (Sez. 3 n. 38739, 5 ottobre 2004; Sez. 3 n. 29667, 9 agosto 2002; Sez. 3 n. 23766, 13 giugno 2001).
8. Resta da aggiungere che le ulteriori obiezioni del ricorrente, riferite all'esistenza di una non meglio precisata istanza di condono del 1995 per non meglio indicate opere comprese tra quelle oggetto del procedimento appaiono del tutto generiche.
9. Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile e alla declaratoria di inammissibilità - non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost.
7-13 giugno 2000, n. 186) - consegue l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di Euro 1.000,00. L'inammissibilità del ricorso per cassazione per manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e, pertanto, preclude la possibilità di dichiarare le cause di non punibilità di cui all'art. 129 c.p.p., ivi compresa la prescrizione intervenuta nelle more del procedimento di legittimità (cfr., da ultimo, Sez. 2 n. 28848, 8 luglio 2013).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 21 ottobre 2014.
Depositato in Cancelleria il 25 novembre 2014