Cass. pen., sez. III, sentenza 21/10/2014, n. 48984
CASS
Sentenza 21 ottobre 2014

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In tema di tutela del paesaggio, la sospensione condizionale della pena può essere subordinata alla rimessione in pristino dello stato dei luoghi ordinata dal giudice con la sentenza di condanna, atteso che la non autorizzata immutazione dello stato dei luoghi, in zona sottoposta a vincolo, può comportare conseguenze dannose o pericolose e che la sanzione specifica della rimessione ha una funzione direttamente ripristinatoria del bene offeso.

In materia di reati ambientali, la fattispecie di cui all'art. 181, comma 1-bis, lett. a) del D.Lgs. 42 del 2004 - che punisce gli interventi abusivi che ricadono nelle zone sottoposte a vincolo paesaggistico - è correttamente contestata quando, pur in assenza di esplicita menzione dello specifico provvedimento impositivo del regime vincolistico, sulla base delle altre indicazioni sia comunque possibile risalire al vincolo gravante sull'area.

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  • 1PENALE: subordine della sospensione condizionale alla demolizione delle opere abusive.
    Di Fulvio Conti Guglia · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/

    E' ormai pacificamente riconosciuta la possibilità, per il giudice penale, di subordinare l'applicazione della sospensione condizionale alla demolizione delle opere abusive. Tale possibilità, secondo un primo orientamento, confermato anche dalle Sezioni Unite (Cass. Sez. U, n. 1 del 10/10/1987 (dep.1988 ), Bruni), non era originariamente ammessa. Tuttavia, una successiva pronuncia delle medesime Sezioni Unite (Sez. U, n. 714 del 20/11 /1996 (dep. 1997), Luongo,) ha fornito un nuovo indirizzo interpretativo, ammettendo la legittimità della sospensione condizionale subordinata alla demolizione, che appare, peraltro, giustificata dalla circostanza che la presenza sul territorio di un …

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  • 2PENALE: subordine della sospensione condizionale alla demolizione delle opere abusive.
    Di Fulvio Conti Guglia · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/

    E' ormai pacificamente riconosciuta la possibilità, per il giudice penale, di subordinare l'applicazione della sospensione condizionale alla demolizione delle opere abusive. Tale possibilità, secondo un primo orientamento, confermato anche dalle Sezioni Unite (Cass. Sez. U, n. 1 del 10/10/1987 (dep.1988 ), Bruni), non era originariamente ammessa. Tuttavia, una successiva pronuncia delle medesime Sezioni Unite (Sez. U, n. 714 del 20/11 /1996 (dep. 1997), Luongo,) ha fornito un nuovo indirizzo interpretativo, ammettendo la legittimità della sospensione condizionale subordinata alla demolizione, che appare, peraltro, giustificata dalla circostanza che la presenza sul territorio di un …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 21/10/2014, n. 48984
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 48984
Data del deposito : 21 ottobre 2014

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