Sentenza 19 maggio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 19/05/2003, n. 7823 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7823 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2003 |
Testo completo
O L 4 L 7 O 3 . B N E , E 1 N 9 9 IO 1 - Z 1 A 1 R - T E 1 PUBBLICA7823/0 S 2 I C I . G L E D R 9 U 3 I A E G D 6 E E T 4 N . N . E T T S T S E R I JOM DEL OL ( A LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE Opposizione A DECRETP INGIUNTIVE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Antonio VELLA Presidente R.G.N. 10091/00 Dott. Alfredo MENSITIERI - Rel. Consigliere- Cron. 17176 Consigliere Dott. Roberto Michele TRIOLA - Rep. CIOFFI Consigliere- Dott. Carlo Ud.19/12/02 MAZZIOTTI DI CELSO Dott. Lucio Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SS AS, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA PINETA SACCHETTI 47, presso lo studio T dell'avvocato FULVIA FINOTTI, difeso dall'avvocato GIANFRANCO FERRERI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
COND. CORSO REGINA MARRGHERITA 125 TORINO, in persona Amm.re p.t. ZERILLI GIUSEPPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA A AUBRY 2, presso lo studio 1 2002 dell'avvocato UMBERTO LONGARONI, difeso dall'avvocato 1688 GIORGIO MARPILLERO, giusta delega in atti;
-1- controricorrente avverso la sentenza n. 1384/99 del Giudice di pace di TORINO, depositata il 06/05/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/12/02 dal Consigliere Dott. Alfredo MENSITIERI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso per inammissibilità del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO GL ha proposto ricorso per Tommaso cassazione, affidato ad un'unica censura, avverso la sentenza del 6 maggio 1999 del Giudice di Pace di Torino che ha respinto l'opposizione del ricorrente al decreto 10.12.98, che gli aveva ingiunto il 7 pagamento, in favore del Condominio di Corso Regina Margherita n.125, della somma di £.
1.149.000 per spese condominiali scadute il primo dicembre 1998. Resiste il Condominio con controricorso depositato, però, oltre il termine di giorni venti dalla sua notificazione previsto dall'art. 370 ultimo comma cpc (notifica 9.6.2000-deposito 6.7.2000). MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo di ricorso si denunzia omessa motivazione su punto decisivo della controversia, non essendovi "nella parte espositiva della sentenza traccia della motivazione in base alla quale il giudice di pace ha respinto l'istanza di ammissione della teste Garzotto avanzata dall'attore, trincerandosi dietro la considerazione, pacifica, che il debito per cui il peraltro condominio aveva richiesto il decreto ingiuntivo era fondato su prova documentale". 3 Osserva il Collegio che tale doglianza, deducente un vizio motivazionale della gravata sentenza, deiimprospettabile in questa sede alla stregua poincipi enunciati da Cass. S.U. n. 716/99 giacchè, avendo il giudice di pace, sia pur succintamente, motivato le ragioni che lo hanno indotto a ritenere non validi i dedotti motivi di opposizione al decreto ingiuntivo, emesso nei confronti dell'attuale ricorrente, non è certamente ravvisabile nel caso di specie quella insussistenza mera apparenza о quella radicale ed insanabile contraddittorietà della motivazione, legittimanti la configurabilità di censure ex art. 360 n. 5 cpc avverso pronunzie secondo equità da quel giudice emesse. Alla stregua delle svolte argomentazioni il proposto ricorso va respinto, mentre il ricorrente evita le spese del presente giudizio stante l'accertata improcedibilità del controricorso, depositato oltre il termine di legge, e la mancata partecipazione del difensore dell'intimato alla discussione orale.
P.Q.M.
A I R E 7 La Corte, rigetta il ricorso. L 0 L 0 E Roma 19 dicembre 2002, C 2 Halously N , A X C A N Mention est Alfach I M IL CANCELLIERE C1 O T 9 A Francesco NI T I 1 Franc S e O P s e r E m D F o R