Sentenza 29 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 29/03/2002, n. 4607 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4607 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2002 |
Testo completo
REPUBBLIC 046 07 /02 046 07 /02 C.C. 637-28 TALIANA OGGETTO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO I.C.I. RTE SUPREMA DI CASSAZIONE rimborsi SEZIONE CIVILE V - TRIBUTARIA T R O dai Magistrati:com R.G. N. 7083/99 Dott Bruno SACCUCCI Presidente Dott. Enrico PAPA Cons. relatore Dott. Enrico ALTIERI Consigliere Cron. 10611 Dott. Eugenio AMARI Consigliere Rep. Dott. Vittorio Glauco EBNER Consigliere Ud. 19.12.2001 ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CAMPIONE CIVILE SENTENZA N. 6378 sul ricorso iscritto al n. 7083 R.G. 1999, proposto da MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma alla via dei Portoghesi 12;
- ricorrente -
contro
BO IA;
- intimato -
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Liguria in data 13 marzo 1998, depositata col n. 0 53 il 25 marzo 1998. 7 6 Uditi, nella pubblica udienza del 19 dicembre 2001: 2 - il Cons. Papa, che ha svolto la relazione della causa;
- il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Carlo Destro, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo GI OT chiese alla Direzione Regionale delle Entrate della Liguria il rimborso della somma di lire 1.568.637, quale maggiore imposta comunale sugli immobili (i.c.i.) versata per l'anno 1993, in dipendenza della riduzione delle tariffe d'estimo e delle rendite a mente del d.lgs. 568/1993; impugnò quindi il silenzio rifiuto dell'ufficio, e la Commissione Tributaria di primo grado di Imperia accolse il ricorso. Il gravame dell'ufficio è stato respinto, con la sentenza precisata in epigrafe, dalla Commissione Tributaria Regionale della Liguria, per avere lo stesso appellante riconosciuto il diritto al rimborso. Per la cassazione ricorre l'Amministrazione finanziaria, con un motivo, mentre il contribuente non svolge attività difensiva. Motivi della decisione Denunzia l'Amministrazione finanziaria, con unico complesso motivo, violazione e falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c., 10, 19, 46-61 d.lgs. 546/1992, nonché dei principi generali in materia di rimborsi di imposta e di legittimazione passiva;
degli artt. art. 18 d.lgs. 504/1992, 3 L. 146/1998 e dei principi generali in materia di i.c.i., con collegato vizio di motivazione. Si duole che il giudice 'a quo' non abbia considerato come la mancata contestazione del diritto al rimborso fosse in realtà dipesa dal difetto di legittimazione 2 passiva, sostenuto dall'ufficio; tale difetto ribadisce, pure alla stregua dell'art. 3 della legge 146/1998 - secondo cui “ai rimborsi spettanti ai contribuenti provvedono i comuni medesimi” -, norma di immediata applicazione, per il carattere di 'ius superveniens' rispetto alla sentenza impugnata. Il ricorso risulta inammissibile. Con esso, invero, si prospetta una questione di carenza di legittimazione (sostanziale) passiva, di carattere innovativo rispetto al 'thema decidendum' nelle fasi di merito. L'Amministrazione conferma di non aver contestato il diritto del contribuente al rimborso, ma fa discendere tale contegno processuale dal proprio difetto di legittimazione passiva, che, opposto nella memoria di primo grado, avrebbe poi costituito materia del ricorso in appello. Dovendosi a quest'ultimo fare esclusivo riferimento, attesa la soccombenza dell'Amministrazione in prime cure, si osserva che la censura si rivela in realtà non soltanto priva di riscontro, ma addirittura contraddetta dalle precedenti difese. Nell'appello, infatti, si ribadisce l'insussistenza della materia del contendere (fatta derivare non dalla mancanza di legittimazione, ma unicamente dall'essersi in attesa "della emanazione di appositi provvedimenti normativi che stabiliscano i termini e le modalità del rimborso dell'i.c.i. o maggiore i.c.i. indebitamente versata per l'anno 1993"), e si chiede che il giudice del gravame "in riforma della decisione impugnata dichiari cessata la materia del contendere". Poiché l'estraneità al rapporto controverso attiene al merito della lite, e non può essere eccepita 3 per la prima volta in sede di legittimità (cfr., per tutte, Cass. 3639/ 1998), il ricorso va dichiarato inammissibile. Né la soluzione sarebbe destinata a mutare, richiamando la disciplina dell'art. 3 della legge 146/1998, norma che non è di 'ius superveniens' rispetto alla questione prospettata (là dove, con espresso riferimento all'i.c.i. dovuta per il 1993, il comma 3 stabilisce che “ai rimborsi spettanti ai contribuenti provvedono i comuni medesimi..."), poiché già l'art. 13 del d.lgs. 504/1992 disponeva, in via generale nel comma 1, che "il contribuente può chiedere al comune al quale è stata versata l'imposta il rimborso delle somme versate e non dovute...". Alla declaratoria di inammissibilità non seguono statuizioni sulle spese, per l'assenza del resistente in questa fase.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, il 19 dicembre 2001. Il Presidente II Cons. estensore E Enrico Papa 2 Bruno Sacqucci M trico IL CANCELLIERE C Arnaldo Gasan DEPOSITATO IN CANCELLERIA 2.9 MAR. 2002 Oggi CANCELLIERE C1 AL SA 4