Sentenza 8 agosto 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 08/08/2002, n. 12031 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12031 |
| Data del deposito : | 8 agosto 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE UP1:2031/02DICASSAZIONE Oggetto Responsabilità civile da incidente stradale Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 5710/00 Presidente Dott. Gaetano FIDUCCIA Consigliere Dott. NT LIMONGELLI Cron. 29641 Consigliere Dott. Italo PURCARO 3221 Rep. Dott. AB MAZZA Rel. Consigliere Dott. MA Margherita CHIARINI Consigliere Ud. 08/04/02 - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: び BI AR, elettivamente domiciliato in ROMA VIA 30% DEL MASCHERINO 72, presso lo studio dell'avvocato AR CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE PONNETTI, che lo difende, giusta delega in atti;
Richiesta copia studio - ricorrente Sole dal Sig. per diritti € 455
contro
LO AT SPA, corrente in Trieste, in person .RE del legale rappresentante pro tempore Dr. Alessandro Oliva, elettivamente domiciliata in ROMA VIA VARSAVIA 10, presso lo studio dell'avvocato VITTORE PIRAS, che CANCELLERIA la difende, giusta delega in atti;
2002 - controricorrente 846 nonchè
contro
LA LA IN PROPRIO E NO DI COEREDE DI LA NT, RO AR PIA;
- intimati avverso la sentenza n. 325/99 della Corte d'Appello di ROMA, emessa il 16/12/98 e depositata il 04/02/99 (R.G. 1067/97); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/04/02 dal Consigliere Dott. AB MAZZA;
udito l'Avvocato IO PONNETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Elisabetta MA CESQUI che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Svolgimento del processo In data 21.11.1989, in Roma, si verificava un in- cidente stradale tra IA IO che procedeva in bicicletta in via della Cesarina e GA LA, con- ducente della Fiat Uno di proprietà di GA NT ed assicurata con la spa Lloyd Adriatico. IA, avendo riportato lesioni personali e danno al velocipede, conveniva in giudizio, avanti al Tribunale di Roma, GA NT, GA LA e la società assicuratrice, onde ottenere il risarcimento del danno. La domanda era rigettata, avendo il Tribunale ri- tenuto la colpa esclusiva del IA, che aveva ef- 2 - fettuato una conversione ad U con manovra repentina, che impedì all'automobilista di evitare l'urto. L'appello del IA era rigettato con sentenza 16.12.1998/4.2.1999 della Corte distrettuale di Roma ricostruzione dell'incidente fatta che confermava la dal primo giudice. IA IO ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi. Essendo deceduto GA NT prima della noti- fica del ricorso, questa Corte, con ordinanza 6.7.2001, ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei con- fronti degli eredi, GA AB e AR MA PI;
integrazione che è stata ritualmente eseguita. Si è costituita la spa Lloyd Adriatico con
contro
- ricorso. Non si sono costituiti gli altri intimati. Motivi della decisione Con il primo motivo di gravame il ricorrente dedu- ce violazione di legge osservando che le dichiarazioni rese dal pubblico ufficiale valgono esclusivamente per quanto di diretta cognizione dello stesso e non anche per quanto risultante de relato. Null'altro il ricorrente aggiunge a tale afferma- zione, omettendo quindi di indicare sotto quale profilo il giudice a quo abbia fatto malgoverno dell'esposto 3 principio. Cosicché, mancando qualsiasi specifico riferimento all'iter argomentativo della Corte di merito, devesi ritenere l'inammissibilità del motivo perché generico. Con la seconda censura il ricorrente lamenta vizio di motivazione in ordine ai rispettivi punti di impatto dei due veicoli, e deduce inoltre la erroneità della valutazione della Corte su tale tema. La doglianza è infondata. La Corte ha tratto motivi per affermare che l'urto si è verificato tra la parte anteriore sinistra della vettura e la parte centrale sinistra del velocipede, dai dati obiettivi rappresentati nel rapporto della po- lizia stradale, né il ricorrente ha fornito indicazioni valide e specifiche a sostegno della censura. Egli si è invece limitato a sottoporre a questa Corte le sue argomentazioni di merito sul punto;
argo- mentazioni che, incidendo sulla valutazione degli ele- menti di fatto acquisiti al processo, non possono tro- vare ingresso nel giudizio di legittimità. Uguale osservazione è a farsi in ordine alla terza doglianza che, pur formalmente volta a censurare la mo- tivazione sotto il profilo del vizio di contradditto- rietà, contiene invece l'autonoma valutazione del ri- corrente circa la localizzazione del punto che il giu- dice di appello ha individuato sulla base di riscontri obiettivi indicati con motivazione immune da vizio di illogicità. Il quarto motivo di gravame è del tutto generico giacchè con esso il ricorrente si limita a dedurre l'erroneità delle valutazioni compiute dalla Corte sul- la base degli elementi oggettivi forniti dalla polizia stradale. Con il quinto ed ultimo motivo il ricorrente so- R vrappone alla ricostruzione dell'incidente, come oper ta dalla Corte di Roma, valutazioni di natura tecni che egli trae dalla consulenza di parte. Ne consegue l'inammissibilità della doglianza sic- 1097/2911 come incidente nel merito. 456T 20,66 Il ricorso deve essere quindi rigettato. TOT. 14977
P.Q.M.
La Corte Rigetta il ricorso e dichiara compensate le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, addì 8.4.2002. Il Cons. Est. Il Presidente FiducinGarian Jalilling Uniono CANCELLERIA IL DIRETTORE DI Depositata in Cancelleria 08 AGO. 2002 ILDIRETTORE DI CASELLERIA oggi, E T R O C