Sentenza 1 febbraio 2006
Massime • 1
Nell'ipotesi in cui il fatto per il quale è intervenuta condanna irrevocabile venga depenalizzato, l'interessato può chiedere al giudice dell'esecuzione la revoca della relativa sentenza o decreto, ai sensi dell'art. 673 cod. proc. pen., o, in alternativa, ricorrere, ove ne sussistano i presupposti, all'istituto della revisione, per gli effetti ampiamente liberatori conseguenti ad una pronuncia assolutoria ex art. 530 cod. proc. pen. (Nella specie, il condannato aveva avanzato l'istanza di revisione della condanna per emissione di assegno a vuoto, nel frattempo depenalizzato, deducendo l'estraneità ai fatti).
Commentario • 1
- 1. Art. 530 c.p.p. - Sentenza di assoluzionehttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 01/02/2006, n. 5899 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5899 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FOSCARINI Bruno - Presidente - del 01/02/2006
Dott. LATTANZI Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Consigliere - N. 209
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - N. 015463/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
FE EN, N. IL 01/01/1941;
avverso SENTENZA del 09/12/2004 CORTE APPELLO di SALERNO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. Amato Alfonso;
sentito il Procuratore Generale in persona del Dr. VIGLIETTA G. che ha concluso per l'annullamento c.r..
MOTIVI DELLA DECISIONE
RA RI condannato per assegno a vuoto dal pretore di Cosenza con sentenza 19/10/1988, divenuta irrevocabile. Egli presentava richiesta di revisione alla Corte d'Appello di Salerno assumendo che condanna era frutto di un errore commesso dall'ufficiale giudiziario al momento del protesto, nonché dall'omonimia col titolare del conto corrente sul quale i titoli erano stati tratti.
La Corte dichiarava inammissibile la richiesta, essendo intervenuta la depenalizzazione del reato di assegno a vuoto (L. n. 386 del 1990, art. 12 sicché il RA doveva rivolgersi al giudice dell'esecuzione per ottenere la revoca della sentenza di condanna, ai sensi dell'art. 673 c.p.p.. Ricorre il difensore, deducendo violazione di legge: i due istituti evocati sono diversi per presupposti ed effetti e solo la revisione può ristabilire la legalità nei confronti del RA che è estraneo al fatto per il quale è stato condannato.
Il ricorso è fondato.
Tanto la revisione, quanto la revoca della sentenza per abolizione del reato, hanno come effetto la rimozione del giudicato. Ma il secondo degli istituti in questione non costituisce un mezzo di impugnazione che consente la rivisitazione del giudizio di merito, poiché il giudice dell'esecuzione deve solo giudicare se, allo stato degli atti, il fatto per il quale è stata pronunciata condanna sia stato oggetto di depenalizzazione.
Non può convenirsi col principio richiamato dalla decisione impugnata, secondo il quale nell'ipotesi in cui il fatto per il quale è intervenuta condanna irrevocabile venga depenalizzato, l'interessato può chiedere la revoca della sentenza o del decreto ai sensi dell'art. 673 c.p.p., sicché la revisione diventa inammissibile (Cass. Sez. 5, 25/02/2000, n. 1012, Stroscia). Non v'è ragione che l'istituto di cui all'art. 673 c.p.p. faccia aggio sulla revisione, soprattutto se si consideri che esso lascia sopravvivere gli effetti sanzionatori di natura amministrativa (come nel caso della depenalizzazione del reato di assegno a vuoto ai sensi del D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507) e civile, oltre alla disposta confisca (v. a tale ultimo proposito, S.U. cc. 23/03/98, Maiolo, m. 210113, in tema di revoca della sentenza a seguito di dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma incriminatrice, successiva al passaggio in giudicato della sentenza). Effetti ampiamente liberatori conseguono, invece, alla pronuncia assolutoria ex art. 530 c.p.p. cui mira il corrente con la richiesta di revisione avanzata nella specie in ragione dell'assunta estraneità al fatto per il quale è stata pronunciata condanna. Costituirebbe un ingiustificato "vulnus" da parte dell'ordinamento imporre al condannato il ricorso alla revoca della sentenza a cagione dell'intervenuta depenalizzazione, ove sussistano i presupposti per far luogo alla revisione domandata.
La sentenza impugnata va, pertanto, annullata con rinvio alla Corte d'Appello di Napoli per nuovo esame.
P.T.M.
Annulla la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d'Appello di Napoli per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 1 febbraio 2006.
Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2006.