Sentenza 28 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 28/06/2002, n. 9500 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9500 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2002 |
Testo completo
ITALIANA LLI BO CA eDEL POPOLO ITALIANO E 9 68 N IO Z . N A ISTR REP 1, 198 REG p a 11 m A te 24- D is s TE l L. a ESEN iche 3 2 E SUPREMA DI CASSAZIONE RT. L d o Oggetto A m SEZIONE PRIMA CIVILE 9 0.2 Composta dagli Ill.mi Sigg Magistrati Dott. Antonio Presidente R.G.N. 19885/00 Cron.25511 Consigliere Dott. Donato PLENTEDA Dott. Walter CELENTANO - Consigliere Rep. Dott. Aniello NAPPI Consigliere Ud. 06/02/02 SPAGNA MUSSO Rel. Consigliere Dott. Bruno ha pronunciato la seguente S ENTENZA sul ricorso proposto da: LT FF, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIULIANA 82, presso l'avvocato SILVIO SUSTER, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato FABRIZIO VINCENZI, giusta delega in calce al ricorso;
ricorrente
contro
POLIZIA MUNICPALE DI SAVONA, BANCA POPOLARE DI NOVARA SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI;
- intimati -
av rso la sentenza n. 146/00 del Giudice di pace di 2002 SAVONA, depositata il 24/08/00; 279 udita la relazione della causa svolta nella pubblica -1- udienza del 06/02/2002 dal Consigliere Dott. Bruno SPAGNA MUSSO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco PIVETTI che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con ricorso in data 20-1-2000, VO LE proponeva opposizione innanzi al Giudice di Pace di Savona, ai sensi della 1. n. 689/81, avverso avviso di mora relativo a cartella esattoriale (n. 8001085), emessa a seguito di verbali di accertamento di infrazioni al Codice della Strada. L'adito Giudice, con la sentenza in esame (n.143/2000, depositata il 24-8-2000), rigettava l'opposizione in quanto tardiva ai sensi dell'art. 22, 1° comma, della 1. n. 689/81. Ricorre per cassazione, con un unico motivo, il VO;
non hanno svolto attività difensiva gli inti- mati (Polizia Municipale di Savona e Servizio Riscossione Tributi di Savona). Motivi della decisione Con l'unico motivo di ricorso si sostiene la violazione delle norme di cui alla 1. n. 689/81, essendo gli avvisi di mora in questione finalizzati ad ottenere il pagamento di sanzioni già prescritte. Preliminarmente deve rilevarsi che il ricorso è inammissibile. Come già sostenuto da questa Corte di legittimità, con indirizzo giurisprudenziale ormai consolidato (Sez. Un. N. 489/2000, 491/2000 ed altre), in tema di sanzioni amministrative, l'opposizione ex l. n. 689/81 è esperibile in casi in cui la cartella esattoriale, mediante preventiva iscrizione a ruolo è emessa senza essere preceduta dalla notifica ordinanza-ingiunzione o dalla notifica del verbale di accertamento, onde consentire all'interessato di “recuperare" l'esercizio del mezzo di tutela previsto appunto da detta legge riguardo agli atti sanzionatori. Ne deriva che nel caso in questione, in cui, per ammissione dello stesso ricorrente, la pretesa impositiva di cui a detta cartella esattoriale era conseguente a verbali di contravvenzioni risalenti all'anno 1993, il rimedio processuale da adottare era l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. (e non il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 23, ult. comma, 1. n. 689/81), adducendosi fatti estintivi attinenti alla formazione del titolo esecuti- vo, tra cui, appunto, la prescrizione maturata dopo l'irrogazione della sanzione. Il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dei soggetti intimati comporta il non doversi provvedere in ordine alle spese processuali della presente fase.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. In Roma, il 6-2-2002 L'estensore Il Presidente میرد L риси but CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prime Deposi Alerta 28 G U 2002 il CANCELLERECELNERE