Sentenza 30 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 30/07/2002, n. 11267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11267 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Oggetto1 12 67 /02 SCORTE SUPREMA DUCASSAZIONE SEZIONE TARZA Sanzione amm trativa pecu aria sta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N. 6257/99 Gaetano FIDUCCIA 8403/99 Consigliere Dott. Francesco TRIFONE Cron. 28874 Dott. TO TALEVI Consigliere Dott. Alfonso AMATUCCI Rel. Consigliere Rep. Ud. 24/05/02 Dott. Gianfranco MANZO Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA COMUNE DI MONTECHIARUGOLO (PR), in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE PARIOLI 180, presso lo studio dell'Avvocato FRANCESCO BRASCHI, che unitamente all'Avvocato GIORGIO PAGLIARI, lo difende giusta delega in atti;
ricorrente
contro
LB IN;
- intimato -
°e sul 2° ricorso n 08403/99 proposto da: IN LB, quale Amministratore Unico della 2002 Escavazioni Indistriali s.r.l., elettivamente 1247 domiciliato in ROMA VIA DEL VASCELLO 6, presso lo studio dell'avvocato PIER LUIGI ROCCHI, che lo difende DANILO GIOVANNELLI, giusta unitamente all'avvocato delega in atti;
controricorrente e ricorrente incidentale - nonchè
contro
COMUNE DI MONTECHIARUGOLO;
intimato avversO la sentenza n. 59/99 del Pretore della Pretura Circindariale di PARMA emessa 1'11/1/99, depositata il 25/01/99; RG.3186/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/05/02 dal Consigliere Dott. Alfonso AMATUCCI;
udito l'Avvocato FRANCESCO BRASCHI;
udito l'Avvocato PIER LUIGI ROCCHI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario RUSSO che ha concluso previa riunione dei ricorsi: accoglimento del ricorso principale e rigetto del ricorso incidentale e l'opposizione del IN. ہے SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza n. 59 del 1999 il pretore di Parma ha annullato l'ordinanza ingiunzione n. 58/98 del sindaco di Montechiarugolo con la quale era stato ingiunto ad TO RG il pagamento della somma di L. 2 6.000.000 a titolo di sanzione amministrativa per la violazione di cui all'art. "15, comma 2/3 e 22, comma2, lettera B, della legge regionale 18.7.1991, n. 17" per non aver ultimato entro il termine prorogato del 15.2.1993 i lavori di coltivazione della cava Berni. Ha ritenuto il pretore che dalla copiosa documenta- zione prodotta risultava che all'epoca del fatto erano in corso trattative tra gli enti pubblici interessati e gli escavatori, fra i quali il RG e che era dunque credibile che - secondo quanto dal RG asserito era stato lo stesso sindaco a dirgli di soprassedere al ripristino della cava. Avverso la sentenza ricorre per cassazione il comu- di Montechiarugolo, affidandosi a due motivi illu- ne strati anche da memoria, cui resiste con controricorso il RG, che propone anche ricorso incidentale con- dizionato basato su due motivi. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. I ricorsi vanno riuniti, in quanto proposti av- verso la stessa sentenza.
2.1. Col primo motivo del ricorso principale è de- dotta violazione dell'art. 3 della legge 24.11.1981 n. 689 e dei principi generali in materia di manifestazio- ne di volontà degli enti pubblici, nonché vizio di mo- tivazione su un punto decisivo della controversia per 3 avere il pretore escluso l'elemento psicologico della violazione in ragione di un invito orale del sindaco a soprassedere al ripristino nella pendenza di trattative concernenti la realizzazione di invasi e casse di espansione nell'alveo del fiume Enza. Afferma il ricorrente che, poiché ogni manifesta- zione di volontà della pubblica amministrazione deve risultare per iscritto, il pretore aveva in realtà pre- supposto un errore di diritto, della cui valenza scri- minante non ricorrevano i presupposti per difetto de l requisito della inevitabilità/scusabilità in relazione all'attività professionalmente svolta dal RG, am- ministratore unico di una società che stipulava fre- quentemente convenzioni con la pubblica amministrazione per l'attività di estrazione e di coltivazione di cave. Si duole inoltre che sul punto sia stata inoltre omessa ogni valutazione da parte del pretore, a tanto inutilmente sollecitato.
2.2. Col secondo motivo si deducono gli stessi vizi in relazione alla risultanza documentale costituita dalla seconda richiesta di proroga inoltrata dal Margi- ni in data 11.7.1992, in se stessa in contrasto con l'ipotetica convinzione del RG che le trattative avessero comportato l'effetto di una proroga.
2.3. I due motivi, che per la loro connessione van- 4 no congiuntamente esaminati, sono fondati per quanto di ragione. Premesso che il ricorrente non censura la sentenza per avere il pretore ritenuto, in difetto di qualsiasi supporto probatorio, che il sindaco di Montechiarugolo avesse detto al RG di soprassedere al ripristino della cava sicché ogni questione sul punto è ormai definitivamente preclusa -1 il giudicante omette ogni esplicazione delle ragioni per le quali ha opinato che, in un contesto connotato da una convenzione scritta, da richieste e da concessioni di proroga in forma scritta (secondo quanto prescritto per gli atti amministrativi che vengono in considerazione) e da un'attività estrat- tiva professionalmente svolta dal RG in qualità di amministratore della società, l'invito orale del sinda- CO a soprassedere al ripristino (in data che non risul- ta peraltro precisata in sentenza) valesse ad elidere l'elemento psicologico della violazione amministrativa contestata.
3. Il ricorso incidentale condizionato è infondato: a) in ordine al primo motivo col quale è de- dotta "violazione e falsa applicazione del principio generale del ne bis in idem" poiché la prima viola- zione, secondo quanto risulta dalla sentenza gravata, fu contestata il 17.4.1992 e si riferiva dunque a fatti 5 necessariamente antecedenti, mentre la seconda concer- neva la mancata ultimazione dei lavori entro il termine prorogato del 15.2.1993; b) in ordine al secondo motivo col quale è denunciata violazione e falsa applicazione del princi- pio di legalità per avere il pretore irrogato una san- zione prevista da una norma non ancora in vigore al mo- mento del perfezionamento della convenzione poiché è - del tutto irrilevante che il RG avrebbe potuto non perfezionarla se avesse avuto contezza della gravità delle sanzioni connesse al proprio inadempimento, volta che il principio di legalità è comunque rispettato se la violazione amministrativa sia commessa, come nella specie, in epoca successiva alla data di entrata in vi- gore della legge che la contempla.
4. Accolto per quanto di ragione il ricorso princi- pale e rigettato il ricorso incidentale, la sentenza va dunque cassata con rinvio al tribunale di Parma (ex art. 22 bis, 1. 24.9.1981, n. 689, come modificato dall'art. 98 del d. lgs. 30.12.1999, n. 507) che rinno- verà la valutazione in punto di sussistenza dell'elemento psicologico della violazione amministra- tiva e che provvederà anche a regolare le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
la corte riunisce i ricorsi, accoglie per quanto di ragione il ricorso principale e rigetta quello inciden- tale, cassa in relazione e rinvia, anche per le spese, al tribunale di Parma. Roma, 24 maggio 2002 Il consigliere estensore Il presidente Аливий Яри IL CANC REC1 Dott.ssa Maria Aiello Oggi. 30.07.02 e l 9 a 8 n 6 I e L . p L N IL CANCELLIERE C1 O a B , m 1 e E t 8 Dott.ssa Maria Alello s E 9 i 1 N s - O l 1 I a Z 1 - A e 4 R h 2 T c i S f I . i G L d E o R 3 m 2 A . D T E R T A N E S E 7