Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/07/2008, n. 33859
CASS
Sentenza 10 luglio 2008

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Massime1

In tema di misure coercitive, il criterio di valutazione della proporzionalità della misura rispetto in particolare alla sanzione irrogata o irroganda di cui all'art. 275, comma secondo, cod. proc. pen., va esclusivamente riferito al momento applicativo della misura e non anche a ciascun momento della sua esecuzione, essendo la adeguatezza dell'entità della misura già sofferta rispetto alla sanzione riportata o da riportare presidiata dalla disciplina dei termini massimi di fase.

Commentario1

  • 1Sulle misure cautelari
    Federica Federici · https://www.filodiritto.com/ · 1 marzo 2012

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/07/2008, n. 33859
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 33859
Data del deposito : 10 luglio 2008

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