Sentenza 10 luglio 2008
Massime • 1
In tema di misure coercitive, il criterio di valutazione della proporzionalità della misura rispetto in particolare alla sanzione irrogata o irroganda di cui all'art. 275, comma secondo, cod. proc. pen., va esclusivamente riferito al momento applicativo della misura e non anche a ciascun momento della sua esecuzione, essendo la adeguatezza dell'entità della misura già sofferta rispetto alla sanzione riportata o da riportare presidiata dalla disciplina dei termini massimi di fase.
Commentario • 1
- 1. Sulle misure cautelariFederica Federici · https://www.filodiritto.com/ · 1 marzo 2012
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/07/2008, n. 33859 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33859 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 10/07/2008
Dott. MANNINO Saverio - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRAMENDOLA Francesco P. - Consigliere - N. 1857
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - N. 43039/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Modena;
nel procedimento nei confronti di:
ASSAASSI Hicham, n. in Marocco il 6 aprile 1982;
avverso l'ordinanza del Tribunale di Bologna in data 3 dicembre 2007;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. COLLA Giorgio;
udito il Procuratore generale nella persona del sostituto Dott. SELVAGGI Eugenio, che ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
FATTO E DIRITTO
Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Bologna, a seguito di appello ex art. 310 c.p.p., del cittadino marocchino sopra indicato, in riforma della ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Modena del 9 novembre 2007 - con la quale era stata rigettata l'istanza di revoca della misura cautelare della custodia in carcere - ha accolto il gravame e conseguentemente ha revocato la misura cautelare ordinando l'immediata liberazione dell'indagato.
Il Tribunale premetteva che il nominato cittadino extracomunitario aveva chiesto di poter patteggiare la pena di mesi sette di reclusione - ottenendo il consenso del P.m. - per il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, (l'udienza si sarebbe dovuta tenere il 18 gennaio 2008). Osservava, quindi, che il medesimo ricorrente era detenuto da cinque mesi e sei giorni dall'arresto in flagranza. E poiché, ad avviso del Collegio, l'art. 275 c.p.p., comma 2, impone una verifica di proporzionalità della misura cautelare alla pena irroganda o irrogata non solo nel momento in cui la misura stessa è applicata ma anche nel corso della sua esecuzione, e, d'altra parte, l'indagato aveva scontato una custodia cautelare superiore ai due terzi della pena irroganda, la custodia stessa non era più proporzionata alla pena che sarebbe stata applicata, con la conseguenza che doveva essere disposta la scarcerazione dell'indagato.
Avverso la predetta ordinanza propone ricorso per cassazione il Pubblico ministero che contesta la affermazione in diritto secondo cui la proporzionalità della misura alla pena deve essere costantemente verificata nel corso della esecuzione della misura, e deduce la violazione dell'art. 275 c.p.p., comma 2, e art. 299 c.p.p., comma 2. Afferma che, con riferimento alla misure cautelare,
la durata della custodia, e quindi la garanzia di un corretto rapporto tra lo status detentionis e lo status libertatis, fino alla irrevocabilità della sentenza, è presidiata dalle disposizioni del codice processuale sui termini massimi di fase. Conclude per l'annullamento della ordinanza con rinvio al Tribunale di Bologna per nuovo esame.
Il ricorso va accolto, essendo caduto il giudice a quo in errore di diritto sulla applicazione, al caso di specie, dell'art. 275 c.p.p., comma 2, ovvero dell'art. 292 c.p.p., comma 1, lett. c). Invero il criterio della valutazione della proporzionalità della misura alla entità del fatto e alla sanzione che sia stata o possa essere irrogata, si riferisce esclusivamente al momento applicativo della misura stessa, e non a ciascun momento della sua esecuzione, al punto che essa possa essere revocata quando sia trascorso un termine ritenuto dal giudice congruo ma necessariamente arbitrario. La proporzionalità della durata della custodia cautelare in relazione al fatto e alla pena irrogata o irroganda è regolata dalla legge, anche con la fissazione dei termini massimi di fase (art. 303 c.p.p.), con predeterminazione di essi in via unitaria e astratta.
Non può il giudice ritenere la misura più proporzionata al fatto o alla sanzione, nel corso della esecuzione della misura, in relazione al semplice decorso del tempo, nel senso che un determinato arco temporale, ritenuto dal giudice, possa essere valutato come proporzionato alla sanzione da irrogare per il tempo gia trascorso, come (peraltro presubilmente) sarebbe avvenuto nella specie. Altro problema, che qui non viene assolutamente in discussione, riguarda la valutazione di un fatto nuovo, sopravvenuto o coevo alla applicazione della misura, ma non originariamente considerato, e perciò non rappresentato dal mero decorso dal tempo dalla esecuzione della misura stessa, fatto che può dar luogo alla revoca della misura inflitta o alla applicazione di una di minore afflizione. Tali principi non costituiscono peraltro un novum, essendo già stato ripetutamente affermati da questa Corte di legittimità in fattispecie del tutto analoghe.
Il provvedimento impugnato va quindi annullato con rinvio al Tribunale di Bologna per nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Bologna per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 10 luglio 2008.
Depositato in Cancelleria il 25 agosto 2008.