Sentenza 25 luglio 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 25/07/2002, n. 10928 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10928 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2002 |
Testo completo
ee 66912 REPUBBLICA ITALIANA NN ED AN0.928202 R ROMA DNA AZIONE Oggetto SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria Amposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Stt. Vittorio Glauco EBNER - Presidente R.G.N. 20746/9: RUGGIERO Consigliere Cron.28534 Dott. Francesco * Dott. Giuseppe FALCONE Consigliere Rep. CECCHERINI - Rel. Consigliere - Ud.10/04/02 Dott. Aldo Dott. Antonino DI BLASI - Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente CAMPIONE CIVILE SENTENZA N. 66942 sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, tempore, 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo presso rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente
contro
SOLE DI CE DI & C SNC;
intimato avverso la sentenza n. 97/98 della Commissione tributaria regionale di VENEZIA, depositata il 2002 25/08/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica 1486 -1- udienza del 10/04/02 dal Consigliere Dott. Aldo CECCHERINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La Commissione tributaria di primo grado di Ve- nezia, con decisione in data 7 marzo 1996, accolse il ricorso proposto dalla Sole s.n.c. di GE AU & C. contro l'avviso di accertamento noti- ficatole dall'Ufficio delle imposte di San Donà di Piave ai fini Ilor per l'anno 1991. L'Ufficio propose appello, denunciando la vio- lazione dell'art. 39 primo comma d.P.R. n. 600/1973 e l'art. 62, comma sensto d.
1. n. 331/1993, conver- tito dalla legge n. 427/1993, e deducendo che tutte le cessioni onerose della società erano relative all'impresa, non avendo la contribuente "distinto i ricavi per tipologia - bar, pizzeria bazar ecc. ed avendo presentato un unico bilancio", sicché l'incongruenza dei beni impiegati per la ristora- zione era sufficiente per procedere ad accertamento induttivo pur in presenza di contabilità regolare. La Commissione tributaria regionale di Venezia, con sentenza depositata il 25 agosto 1998, respinse il gravame, osservando che, esaminata la documenta- zione esistente e prodotta, non trovava elementi nuovi. Contro la sentenza di appello il Ministero del- le finanze, in persona del ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura ge- nerale dello Stato, ha proposto ricorso per cassa- zione con un motivo, notificandolo il 2 novembre 1999 al difensore domiciliatario. La società con- tribuente non si è costituita. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il ricorso şi denunzia l'omessa motivazione della sentenza impugnata su un punto decisivo della controversia. Il motivo è fondato. Come risulta dalla prece- dente esposizione, la Commissione regionale, dopo sinteticamente riportato i motivi di appello aver dell'Ufficio, ha respinto il gravame sulla sola ba- se della seguente affermazione: "esaminata la docu- mentazione esistente e prodotta non trova elementi nuovi noto quanto già detto dalla commissione di primo grado". Detta affermazione non dà conto delle ragioni per le quali il giudice ha ritenuto che i motivi di appello in precedenza riportati fossero inidonei a giustificare la richiesta riforma della sentenza di primo grado, e non soddisfa pertanto l'obbligo di motivazione. Il richiamo per relatio- nem alla sentenza di primo grado, formulato nei termini sopra riportati, infatti, non supplisce all'enunciazione delle ragioni della decisione, se- Il rel. est. dr. Aldo Ceccherini C " condo i criteri indicati da questa Corte suprema nella sentenza a Sezioni unite 8 giugno 1998 n. 5612, per cui adempie all'obbligo di motivazione il giudice del gravame che si richiami per relationem alla sentenza impugnata di cui condivida le argo- giuridiche, purché dia conto dimentazioni logico - aver valutato criticamente sia il provvedimento censurato che le censure proposte. La sentenza impugnata deve essere conseguente- mente cassata, con rinvio ad altro giudice che de- cidendo, anche ai fini delle spese di questo giudi- zio di legittimità, si pronuncerà motivatamente sull'appello dell'Ufficio delle imposte di San Donà di Piave.
P. q. m.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione regionale del Veneto. Così deciso a Roma, in camera di consiglio, il giorno 10 aprile 2002. Il Cons. est Il Presidente. A (Aldo Ceccherini) (Vittorio uco Ebner) IL CANCELLIERE C1 DEPOSITATO IN CANCELLERIA Innocenzo Battista Oggi 25 LUB 2007 CANCELLIERE C1 Innocenzo Battista