Sentenza 11 giugno 2013
Massime • 1
In quanto provvedimento limitativo della libertà personale, l'obbligo di presentazione in ufficio di polizia in concomitanza con determinate manifestazioni sportive, che - ai sensi dell'art. 6 comma secondo della legge 13 dicembre 1989, n. 401 - il Questore può imporre congiuntamente al divieto di accesso ai luoghi di loro svolgimento, esige una valutazione di compatibilità con le specifiche esigenze di lavoro che siano addotte e dimostrate dal destinatario.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 11/06/2013, n. 37392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37392 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SQUASSONI Claudia - Presidente - del 11/06/2013
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARINI Luigi - rel. Consigliere - N. 1428
Dott. ANDREAZZA Gastone - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANDRONIO Alessandro Maria - Consigliere - N. 31550/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EL LU AL SE, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza del 5/6/2012 del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Milano che ha convalidato il provvedimento con cui il Questore di Milano in data 23/5/2012 ha fissato L. 13 dicembre 1989, n. 401, ex art. 6 (e successive modifiche) l'obbligo per anni tre di presentarsi alle autorità di pubblica sicurezza in coincidenza con lo svolgimento delle manifestazioni sportive cui partecipa la squadra di calcio "AC Milan";
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Luigi Marini;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, D'AMBROSIO Vito, che ha concluso chiedendo rigettarsi il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 5/6/2012 il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Milano ha convalidato il provvedimento con cui il Questore di Milano in data 23/5/2012 ha fissato L. 13 dicembre 1989, n. 401, ex art. 6 (e successive modifiche) l'obbligo per anni tre di presentarsi alle autorità di pubblica sicurezza in coincidenza con lo svolgimento delle manifestazioni sportive cui partecipa la squadra di calcio "AC Milan".
2. Avverso tale decisione il sig. EG ha presentato ricorso col quale lamenta errata applicazione di legge ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. b) e vizio motivazionale ai sensi dell'art. 606 c.p.p.,
lett. e) per avere il Giudice delle indagini preliminari: a) omesso di considerare la mancata trasmissione degli atti posti a sostegno della misura;
b) omesso di fornire motivazione specifica in ordine alla sussistenza dei requisiti di pericolosità della persona e di necessità e urgenza del provvedimento, anche in considerazione del fatto che il sig. EG, come da documentazione depositata, dimora in territorio elvetico e ivi svolge attività lavorativa;
c) omesso di fornire motivazione in ordine alla durata della misura, alla disposizione che include nell'obbligo anche le gare "in trasferta";
d) omesso di considerare la irritualità e assenza di motivazione della richiesta di convalida del Pubblico ministero. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Osserva preliminarmente la Corte che eventuali vizi della richiesta di convalida del Pubblico ministero diversi dalla sua intempestività, esclusa nel caso di specie, non possono formare oggetto di valutazione da parte della Corte, cui compete unicamente valutare il contenuto del provvedimento di convalida adottato dal Giudice delle indagini preliminari.
2. Osserva, ancora, che contrariamente all'assunto del ricorrente il Giudice delle indagini preliminari ha ritenuto esistere in atti elementi che confortano l'appartenenza del sig. EG a un gruppo organizzato denominato "Curva Sud" e confortano la circostanza che egli fu identificato subito dopo che tale gruppo si era disperso all'arrivo delle forze dell'ordine, così ricostruendo i fatti in maniera diversa da quanto il ricorrente prospetta. Si tratta di ricostruzione in fatto che questo giudice, in presenza di idonea motivazione, non può sindacare.
3. Osserva, altresì, che il ricorrente non risulta affatto immune da precedenti collegati al tifo organizzato per episodi contrari alla legge, se è vero che lo stesso è stato destinatario di un provvedimento di divieto di accesso agli impianti sportivi con durata fino al 14/2/2007.
4. Osserva, infine, che il Giudice delle indagini preliminari ai punti b), c) e d) di pagina 2 dell'ordinanza ha reso specifica motivazione in ordine ai requisiti di pericolosità della persona e di necessità e urgenza dell'intervento, nonché in ordine alla determinazione della durata della misura.
5. Tutto ciò premesso, e considerato che il Giudice delle indagini preliminari ha dato di atto di avere preso contezza delle osservazioni fornite dal sig. EG in sede di memoria, deve essere esaminata la questione che il ricorrente ha proposto nell'ambito del primo profilo di ricorso con riferimento al luogo di domicilio e di lavoro. Si tratta di profilo cui l'ordinanza non dedica specifica motivazione e che la Corte ritiene necessario esaminare alla luce della disciplina in vigore.
6. L'esame della L. 13 dicembre 1989, n. 401, art. 6 impone di affermare il principio di diritto secondo cui il comma 2 di tale disposizione impone di conciliare ove possibile le misure limitative della libertà della persona con le esigenze legate all'attività di lavoro e che compete alla persona destinataria del provvedimento questorile fornire la prova dell'esistenza di esigenze lavorative rilevanti e potenzialmente inconciliabili con dette misure.
7. Nel caso in esame il sig. EG ha fornito un inizio di prova dell'esistenza di una situazione domiciliare e lavorativa che si collocano in territorio elvetico, ma ha dato conto di un contratto di collaborazione generico quanto a contenuti della prestazione ed orari di esecuzione. Inoltre, i fatti oggetto del provvedimento del Questore dimostrano che l'attività di lavoro non sembra incompatibile con la presenza nello stadio e attorno ad esso negli orari di svolgimento delle partite di campionato;
nulla è dato sapere, invece, per eventuali partite infrasettimanali e per quelle che si svolgono in orari ancora diversi.
8. In conclusione, l'ordinanza impugnata deve essere annullata parzialmente, con rinvio al Tribunale affinché valuti, alla luce delle prospettate e documentabili esigenze lavorative, qual debba essere la concreta estensione dell'obbligo di presentazione a carico del ricorrente.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Milano limitatamente alla estensione dell'obbligo di presentazione. Così deciso in Roma, il 11 giugno 2013.
Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2013