CASS
Sentenza 23 giugno 2023
Sentenza 23 giugno 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 23/06/2023, n. 27536 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27536 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: IL SC nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 15/11/2022 del TRIB. LIBERTA di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI;
lette/sentite le conclusioni del PG ASSUNTA COCOMELLO udito il difensore procedimento a trattazione scritta. Penale Sent. Sez. 1 Num. 27536 Anno 2023 Presidente: BONI MONICA Relatore: FIORDALISI DOMENICO Data Udienza: 20/04/2023 Il Procuratore generale, Assunta Cocomello, chiede il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. LO FR ricorre avverso l'ordinanza del 15 novembre 2022 del Tribunale di Catanzaro che, in parziale accoglimento dell'appello ex art. 310 cod. proc. pen. avverso il provvedimento del 24 novembre 2021 del Tribunale di Vibo Valentia, ha sostituito nei suoi confronti la misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari senza braccialetto elettronico. Il Tribunale di Catanzaro ha ritenuto che il bilanciamento delle esigenze cautelari in atto con quelle di salute potesse trovare adeguata ponderazione anche con la misura degli arresti domiciliari senza l'applicazione del c.d. braccialetto elettronico. 2.1. Il ricorrente denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge D penale, con riferimento agli artt. 110 e 416 cod. pen., 273, 274, 275, comma 3, 299 cod. proc. pen., e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnato', perché il. Tribunale avrebbe ignorato 32ars2222 lo stato cautelare di LO, nel momento in cui ha omesso di considerare che allo stesso era già stato sostituita la misura in atto con quella degli arresti domiciliari senza il c.d. braccialetto elettronico con ordinanza del 3 febbraio 2022 del Tribunale di Vibo Valentia. In ogni caso, nel ricorso si evidenzia che il Tribunale non avrebbe considerato gli elementi nuovi allegati dalla difesa che avrebbero permesso di accogliere la richiesta principale più favorevole per l'imputato, essendo ormai possibile ridimensionare il ruolo di Stile‘ relativamente alla condotte contestate e, di conseguenza, rivedere il suo giudizio di pericolosità. In particolare, nel ricorso si evidenzia che, dalle dichiarazioni rilasciate da OR FR, CR AR SA, OR CE, CA RA, CA TO e LO IC, si evinceva che gli stessi non avevano mai subito pressioni ovvero minacce da parte di LO. Il ricorrente evidenzia, inoltre, che il giudice di merito avrebbe travisato le dichiarazioni rilasciate da RT AR e NT. Nel ricorso, infine, si evidenzia che non vi sarebbero agli atti elementi comprovanti l'esistenza della realtà associativa né, quindi, prova dell'adesione di LO alla stessa. 2.2. Con memoria del 30 marzo 2023, il ricorrente, riportandosi al proprio ricorso, rimarca come il Tribunale non abbia adeguatamente risposto alle specifiche doglianze di cui all'appello ex art. 310 cod. proc. pen. inerenti l'assenza delle esigenze cautelari. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Ritiene il Collegio che il ricorso sia fondato. Nel ricorso viene dedotto il vizio di motivazione. Come è noto, la rilevabilità del vizio di motivazione soggiace alla verifica del rispetto delle seguenti regole: a) il vizio deve essere dedotto in modo specifico in riferimento alla sua natura (contraddittorietà o manifesta illogicità o carenza), non essendo possibile dedurre il vizio di motivazione in forma alternativa o cumulativa;
infatti, non può rientrare fra i compiti del giudice della legittimità la selezione del possibile vizio genericamente denunciato, pena la violazione dell'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; b) per il disposto dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., il vizio della motivazione deve essere desumibile dalla lettura del provvedimento impugnato, nel senso che esso deve essere "interno" all'atto e non il frutto di una rivisitazione in termini critici della valutazione degli elementi emersi, perché in tale ultimo caso verrebbe introdotto un giudizio sul merito valutativo della prova che non è ammissibile nel giudizio di legittimità: di qui discende, inoltre, che è onere della parte indicare il punto della decisione che è connotata dal vizio, mettendo in evidenza nel caso di contraddittorietà della motivazione i diversi punti della decisione dai quali emerga il vizio denunciato che presuppone la formulazione di proposizioni che si pongono in insanabile contrasto tra loro, sì che l'accoglimento dell'una esclude l'altra e viceversa (Sez. 1, n. 53600 del 24/11/2016, dep. 2017, PP e altro, Rv. 271635); Nel caso di specie l'ordinanza impugnata non presenta una puntuale disamina dei profili cautelari dell'istante, sia perché viene erroneamente dato per scontato che lo stesso fosse sottoposto alla misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, mentre in realtà al momento della decisione era già agli arresti domiciliari senza tale presidio tecnico, in forza dell'ordinanza del 3 febbraio 2022 del Tribunale di Vibo Valentia, sia perché nel provvedimento impugnato manca l'esposizione degli argomenti che hanno indotto il Tribunale a disattendere gli specifici motivi dell'appello presentati da LO, che aveva chiesto che venisse riconosciuto un affievolimento delle esigenze cautelari, sulla base del sopravvenuto ridimensionamento degli indizi a suo carico inerenti la contestazione al capo a ter) per il delitto di cui agli artt. 110 e 416-bis cod. pen. nel processo in corso. 3 2. Alla luce dei principi sopra indicati, la Corte deve annullare l'ordinanza impugnata per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro, competente ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro, competente ai sensi dell'art. 310 c.p.p. Così deciso il 20/04/2023
lette/sentite le conclusioni del PG ASSUNTA COCOMELLO udito il difensore procedimento a trattazione scritta. Penale Sent. Sez. 1 Num. 27536 Anno 2023 Presidente: BONI MONICA Relatore: FIORDALISI DOMENICO Data Udienza: 20/04/2023 Il Procuratore generale, Assunta Cocomello, chiede il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. LO FR ricorre avverso l'ordinanza del 15 novembre 2022 del Tribunale di Catanzaro che, in parziale accoglimento dell'appello ex art. 310 cod. proc. pen. avverso il provvedimento del 24 novembre 2021 del Tribunale di Vibo Valentia, ha sostituito nei suoi confronti la misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari senza braccialetto elettronico. Il Tribunale di Catanzaro ha ritenuto che il bilanciamento delle esigenze cautelari in atto con quelle di salute potesse trovare adeguata ponderazione anche con la misura degli arresti domiciliari senza l'applicazione del c.d. braccialetto elettronico. 2.1. Il ricorrente denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge D penale, con riferimento agli artt. 110 e 416 cod. pen., 273, 274, 275, comma 3, 299 cod. proc. pen., e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnato', perché il. Tribunale avrebbe ignorato 32ars2222 lo stato cautelare di LO, nel momento in cui ha omesso di considerare che allo stesso era già stato sostituita la misura in atto con quella degli arresti domiciliari senza il c.d. braccialetto elettronico con ordinanza del 3 febbraio 2022 del Tribunale di Vibo Valentia. In ogni caso, nel ricorso si evidenzia che il Tribunale non avrebbe considerato gli elementi nuovi allegati dalla difesa che avrebbero permesso di accogliere la richiesta principale più favorevole per l'imputato, essendo ormai possibile ridimensionare il ruolo di Stile‘ relativamente alla condotte contestate e, di conseguenza, rivedere il suo giudizio di pericolosità. In particolare, nel ricorso si evidenzia che, dalle dichiarazioni rilasciate da OR FR, CR AR SA, OR CE, CA RA, CA TO e LO IC, si evinceva che gli stessi non avevano mai subito pressioni ovvero minacce da parte di LO. Il ricorrente evidenzia, inoltre, che il giudice di merito avrebbe travisato le dichiarazioni rilasciate da RT AR e NT. Nel ricorso, infine, si evidenzia che non vi sarebbero agli atti elementi comprovanti l'esistenza della realtà associativa né, quindi, prova dell'adesione di LO alla stessa. 2.2. Con memoria del 30 marzo 2023, il ricorrente, riportandosi al proprio ricorso, rimarca come il Tribunale non abbia adeguatamente risposto alle specifiche doglianze di cui all'appello ex art. 310 cod. proc. pen. inerenti l'assenza delle esigenze cautelari. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Ritiene il Collegio che il ricorso sia fondato. Nel ricorso viene dedotto il vizio di motivazione. Come è noto, la rilevabilità del vizio di motivazione soggiace alla verifica del rispetto delle seguenti regole: a) il vizio deve essere dedotto in modo specifico in riferimento alla sua natura (contraddittorietà o manifesta illogicità o carenza), non essendo possibile dedurre il vizio di motivazione in forma alternativa o cumulativa;
infatti, non può rientrare fra i compiti del giudice della legittimità la selezione del possibile vizio genericamente denunciato, pena la violazione dell'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; b) per il disposto dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., il vizio della motivazione deve essere desumibile dalla lettura del provvedimento impugnato, nel senso che esso deve essere "interno" all'atto e non il frutto di una rivisitazione in termini critici della valutazione degli elementi emersi, perché in tale ultimo caso verrebbe introdotto un giudizio sul merito valutativo della prova che non è ammissibile nel giudizio di legittimità: di qui discende, inoltre, che è onere della parte indicare il punto della decisione che è connotata dal vizio, mettendo in evidenza nel caso di contraddittorietà della motivazione i diversi punti della decisione dai quali emerga il vizio denunciato che presuppone la formulazione di proposizioni che si pongono in insanabile contrasto tra loro, sì che l'accoglimento dell'una esclude l'altra e viceversa (Sez. 1, n. 53600 del 24/11/2016, dep. 2017, PP e altro, Rv. 271635); Nel caso di specie l'ordinanza impugnata non presenta una puntuale disamina dei profili cautelari dell'istante, sia perché viene erroneamente dato per scontato che lo stesso fosse sottoposto alla misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, mentre in realtà al momento della decisione era già agli arresti domiciliari senza tale presidio tecnico, in forza dell'ordinanza del 3 febbraio 2022 del Tribunale di Vibo Valentia, sia perché nel provvedimento impugnato manca l'esposizione degli argomenti che hanno indotto il Tribunale a disattendere gli specifici motivi dell'appello presentati da LO, che aveva chiesto che venisse riconosciuto un affievolimento delle esigenze cautelari, sulla base del sopravvenuto ridimensionamento degli indizi a suo carico inerenti la contestazione al capo a ter) per il delitto di cui agli artt. 110 e 416-bis cod. pen. nel processo in corso. 3 2. Alla luce dei principi sopra indicati, la Corte deve annullare l'ordinanza impugnata per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro, competente ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro, competente ai sensi dell'art. 310 c.p.p. Così deciso il 20/04/2023