Sentenza 17 febbraio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 17/02/2004, n. 3065 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3065 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FAVARA Ugo - Presidente -
Dott. AMARI Eugenio - rel. Consigliere -
Dott. MERONE Antonio - Consigliere -
Dott. MARIGLIANO Eugenia - Consigliere -
Dott. CULTRERA Maria Rosaria - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
s.r.l. Morotex, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Stefano Romei del foro di Firenze e Roberto Coen del foro di Roma, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Roma, vicolo dell'Oro 24, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
Amministrazione delle Finanze dello Stato, in persona del Ministro pro tempore;
- intimata -
avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze, n. 584, del 22.2/27.3.2000. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 9.10.2003 dal Consigliere Relatore Dott. Eugenio Amari;
udito il P.M. in persona del sostituto Procuratore Generale dott. FUZIO Riccardo, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In tema di ripetizione delle somme corrisposte dalla s.r.l. Morotex all'Amministrazione finanziaria a titolo di tassa annuale di concessione governativa sulle società per contrasto della norma statale istitutiva del tributo con la direttiva CEE 17.7.1969 n. 335, il Tribunale di Firenze, con sentenza n. 631 del 17.2/17.3.1998, accoglieva la domanda della contribuente condannando l'Amministrazione finanziaria dello Stato a pagare all'attrice la somma di capitale di lire 20.500.000, oltre interessi dal 15.5.1997 (giorno della domanda giudiziale).
Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di Appello di Firenze, in parziale accoglimento dell'appello proposto dall'Amministrazione finanziaria, premesso che dalle ricevute delle raccomandate emergeva che le istanze di rimborso presentate tempestivamente, e cioè nel triennio dai pagamenti, erano solo quelle relative ai versamenti dal 30.6.1988 al 29.6.1990 (lire 10.500.000) e al versamento del 30.6.1992 (lire 3.500.000), riduceva a lire 14.000.000 la somma capitale dovuta dal Ministero delle Finanze alla s.r.l. Morotex e provvedeva sulle spese di entrambi i gradi del giudizio di merito. Propone ricorso per Cassazione la società Morotex enunciando due motivi.
L'Amministrazione finanziaria non ha svolto attività difensiva in questa sede.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il 1^ motivo del ricorso la contribuente denuncia la contraddittoria motivazione per errata valutazione delle prove e/o violazione e falsa applicazione dell'art. 13 del d.P.R. n. 641/1972. La ricorrente deduce che la pronunzia era errata con riferimento all'omesso rimborso della tassa di lire 3.500.000 pagata in data 28.6.1991 in quanto, come risultava dal documento n. 5 versato in atti, la società ricorrente aveva presentato l'istanza amministrativa di rimborso di tale somma nel termine di decadenza previsto dall'art. 13 del d.P.R. 641/1972. Infatti, tra la data di pagamento della tassa (28.6.1991) e quella di presentazione dell'istanza amministrativa di rimborso (7.3.1993) erano decorsi meno di tre anni.
Con il 2 motivo la ricorrente deduce la nullità della sentenza e/o l'omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione e/o la violazione dell'art. 132 c.p.c.. Invero, in ordine alla data di decorrenza degli interessi di mora vi era nella sentenza impugnata un contrasto insanabile tra la motivazione, ove risultava accolto l'appello incidentale della contribuente volto ad ottenere la decorrenza degli interessi dall'istanza di rimborso anziché dalla domanda giudiziale, e il dispositivo della medesima sentenza ove la Corte di appello aveva completamente omesso qualunque pronunzia in ordine al debito e alla decorrenza degli interessi.
2. Il ricorso è fondato.
Il giudice di appello ha omesso l'esame dei documenti contraddistinti negli atti prodotti dalla ricorrente nel primo grado del giudizio con il numero 5), documenti relativi al versamento di lire 3.500.000 in data 28.6.1991 e alla relativa istanza di rimborso in data 7.7.1993 (e non, come erroneamente indicato nel ricorso, 7.3.1993). L'omesso esame di documenti configura un vizio di motivazione censurabile in sede di legittimità se concerne, come nel caso di specie, un punto decisivo (anche solo in parte) della controversia in base al contenuto dei documenti medesimi riportato nel ricorso. Parimenti fondato è il secondo motivo del ricorso, posto che nel dispositivo della sentenza impugnata non risulta enunciata, in accoglimento dell'appello incidentale, la pronunzia di condanna dell'Amministrazione finanziaria al pagamento degli interessi moratori ex legge 29/1961 dall'istanza amministrativa di rimborso, benché detti interessi fossero stati riconosciuti esplicitamente nella motivazione della sentenza medesima (pg. 3 in fondo). In conclusione, in accoglimento del ricorso per quanto di ragione, va cassata la sentenza impugnata in ordine ai motivi accolti, con rinvio, anche per la pronunzia sulle spese del giudizio di legittimità, ad altra sezione della Corte di Appello di Firenze.
P.Q.M.
accoglie per quanto di ragione il ricorso, cassa la sentenza impugnata in ordine ai motivi accolti e rinvia, anche per la pronunzia sulle spese del giudizio di legittimità, ad altra sezione della Corte di Appello di Firenze.
Così deciso in Roma, il 9 ottobre 2003.
Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2004