Sentenza 26 giugno 2014
Massime • 1
Quando il giudice di appello, a seguito di gravame proposto dall'imputato e dalla parte civile, abbia confermato la sentenza di condanna di primo grado, omettendo di esaminare l'impugnazione della parte civile, la Corte di cassazione deve annullare la sentenza con rinvio allo stesso giudice penale che ha emesso il provvedimento impugnato e non al giudice civile competente per valore in grado di appello, ai sensi dell'art. 622 cod. proc. pen.
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- 1. Art. 623 - Annullamento con rinviohttps://www.filodiritto.com/
- 2. Art. 622 - Annullamento della sentenza ai soli effetti civilihttps://www.filodiritto.com/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 26/06/2014, n. 28924 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28924 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PETTI Ciro - Presidente - del 26/06/2014
Dott. IANNELLI Enzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. DAVIGO Piercamillo - rel. Consigliere - N. 1797
Dott. RAGO Geppino - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VERGA Giovanna - Consigliere - N. 6866/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto dalla parte civile:
CA GI;
nel procedimento a carico di:
IA SA, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza del 24/09/2013 della Corte d'appello di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. DAVIGO Piercamillo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. VOLPE GI, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
udito per l'imputato l'avv. GALLO Rossella, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 7.3.2013 il G.U.P. del Tribunale di Napoli dichiarò IA SA responsabile dei reati di rapina aggravata e lesioni aggravate (così riqualificata l'originaria imputazione di tentato omicidio), detenzione e porto illegale di armi e ricettazione, unificati sotto il vincolo della continuazione e - con la diminuente per il rito abbreviato - lo condannò alla pena di anni 8 mesi 8 di reclusione ed Euro 2.000,00 di multa, nonché al risarcimento dei danni ed alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile CA GI.
2. L'imputato, il P.M. e la parte civile proposero gravame ma la Corte d'appello di Napoli, con sentenza 24.9.2013, dichiarò inammissibile l'appello del P.M. per rinunzia e confermò la pronunzia di primo grado, condannando l'imputato alla rifusione delle ulteriori spese di giudizio sostenute dalla parte civile.
3. Ricorre per cassazione la parte civile deducendo:
1. violazione di legge in relazione all'ordinanza 7.3.2013 del G.U.P. con la quale fu rigettata la richiesta di chiamata del responsabile civile sull'assunto che si potesse ipotizzare l'insolvibilità dell'imputato, trascurando che l'imputato per le lesioni riportate nella rapina oggetto del presente procedimento ed in altra rapina non potrebbe vivere di redditi propri;
i danni dovevano essere pertanto risarciti dallo Stato ai sensi della Direttiva 2004/80 CE;
con sentenza 27.11.2007 la Corte di Giustizia U.E. ha affermato che lo Stato italiano è tenuto all'adempimento degli obblighi di tale Direttiva;
il D.Lgs. 6 novembre 207, n. 204 ha recepito solo la prima parte della Direttiva;
la Corte territoriale non ha motivato sul relativo motivo di appello;
2. vizio di motivazione in relazione alla derubricazione del reato di tentato omicidio in quello di lesioni.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
La Corte d'appello non ha preso in considerazione l'appello proposto dalla parte civile e non ha pertanto risposto alle relative doglianze.
Infatti la Corte territoriale, pur avendo dato atto dell'appello della parte civile, si è limitata a riportare il contenuto dell'appello del P.M. e di quello del difensore dell'imputato (p. 2 sentenza impugnata).
Ha poi dato atto della rinunzia del P.M. all'appello sulla qualificazione giuridica del reato di lesioni personali anziché di tentato omicidio, ma nuovamente non ha fatto menzione dell'appello della parte civile sul punto (p. 4 sentenza impugnata). Nessun esame dell'impugnazione della parte civile è stato svolto neppure in relazione alla condanna dell'imputato alla rifusione delle spese a favore della predetta parte civile.
2. La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata, limitatamente all'omesso esame dell'appello della parte civile, con rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Napoli per nuovo giudizio sul punto.
Infatti questa Corte ha affermato (ed il Collegio condivide l'assunto) che quando il giudice di appello abbia rilevato la sopravvenuta prescrizione de. reato senza motivare in ordine alla ritenuta responsabilità dell'imputato ai fini della pur disposta conferma delle statuizioni civili, la Corte di cassazione deve annullare la sentenza con rinvio allo stesso giudice penale che ha emesso il provvedimento spugnato e non al giudice civile competente per valore in grado di appello ai sensi dell'art. 622 c.p.p., presupponendo infatti tale ultima norma o il già definitivo accertamento della responsabilità penale o l'accoglimento dell'impugnazione proposta dalla sola parte civile avverso sentenza di proscioglimento (Cass. Sez. 3^, Sentenza n. 26863 del 06/06/2012 dep 09/07/2012 Rv. 254054).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al mancato esame dell'appello della parte civile, con rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Napoli per nuovo giudizio sul punto. Così deciso in Roma, il 26 giugno 2014.
Depositato in Cancelleria il 3 luglio 2014