Cass. pen., sez. II, sentenza 26/06/2014, n. 28924
CASS
Sentenza 26 giugno 2014

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Massime1

Quando il giudice di appello, a seguito di gravame proposto dall'imputato e dalla parte civile, abbia confermato la sentenza di condanna di primo grado, omettendo di esaminare l'impugnazione della parte civile, la Corte di cassazione deve annullare la sentenza con rinvio allo stesso giudice penale che ha emesso il provvedimento impugnato e non al giudice civile competente per valore in grado di appello, ai sensi dell'art. 622 cod. proc. pen.

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  • 1Art. 623 - Annullamento con rinvio
    https://www.filodiritto.com/

  • 2Art. 622 - Annullamento della sentenza ai soli effetti civili
    https://www.filodiritto.com/

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 26/06/2014, n. 28924
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 28924
Data del deposito : 26 giugno 2014

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