CASS
Sentenza 9 aprile 2026
Sentenza 9 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 09/04/2026, n. 13022 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13022 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA Sui ricorsi proposti da: 1) NO SA AN, nata a [...] il [...] 2) HI SA, nato a [...] il [...] 3) Ministero dell'Economia e delle Finanze, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato avverso l'ordinanza emessa il 18/09/2025 dalla Corte d'Appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere IT Pazienza;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Assunta Cocomello, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso delle parti private e l'accoglimento di quello proposto dall'Avvocatura: letta la memoria proposta dall'Avvocatura dello Stato, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso delle Parti private;
lette le conclusioni del difensore dei ricorrenti NO e HI, avv. Fabio Viglione, che ha concluso insistendo per il rigetto' del ricorso dell'Avvocatura e per l'accoglimento dei propri motivi di ricorso Penale Sent. Sez. 3 Num. 13022 Anno 2026 Presidente: ACETO ALDO Relatore: PAZIENZA VITTORIO Data Udienza: 17/02/2026 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 12/11/2024, la Corte d'Appello di Roma rigettava la domanda di riparazione per ingiusta detenzione, proposta da NO SA AN e HI SA, in relazione al periodo trascorso in regime di arresti domiciliari nel procedimento a loro carico per il reato di cui all'art. 640-bis cod. pen.: procedimento definito con sentenza assolutoria, divenuta irrevocabile, emessa in data 09/06/2023 dal Tribunale di Roma. Tale ordinanza veniva annullata con rinvio dalla Quarta Sezione di questa Suprema Corte, con sentenza n. 19501 del 13/03/2025, per la mancanza di un effettivo confronto, da parte della Corte territoriale, con le argomentazioni svolte dal Tribunale a sostegno dell'assoluzione nel merito. In sede di rinvio, la Corte d'Appello di Roma, con l'ordinanza oggetto degli odierni ricorsi, ha nuovamente respinto la domanda di riparazione, senza peraltro condannare la NO e l'HI al pagamento delle spese in favore del MEF, attesa la mancata partecipazione della parte pubblica all'udienza camerale. 2. Ricorrono nuovamente per cassazione la NO e l'HI, a mezzo del proprio difensore, deducendo: 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza di una "colpa grave" dei ricorrenti, ostativa all'accoglimento della domanda di riparazione. Si evidenzia che la sentenza assolutoria era stata emessa ai sensi del primo comma dell'art. 530 cod. proc. pen., e non - come sostenuto dalla Corte d'Appello - con formula dubitativa. Si lamenta inoltre la mancata considerazione del fatto che la misura domiciliare era stata applicata solo in sede di appello ex art. 310 cod. proc. pen., avendo il G.i.p. rigettato in prima battuta la richiesta cautelare. Si censura altresì la motivazione quanto alla mancata dimostrazione di aver fatto tutto il possibile per essere ascoltati dall'Autorità inquirente, non essendo stato espletato l'interrogatorio di garanzia dopo l'applicazione della misura (peraltro revocata prima dell'apertura del dibattimento). La difesa lamenta poi il carattere apodittico e generico del richiamo, operato dalla Corte territoriale, a "comportamenti accertati anche in sede dibattimentale" asseritamente ostativi all'accoglimento della domanda, richiamo che non trovava alcun riscontro nella motivazione della sentenza di assoluzione (non potendo evidentemente giungersi al paradosso di escludere il diritto alla riparazione per la sola esistenza della gravità indiziaria). Su tali basi, la difesa insiste per l'annullamento dell'ordinanza, anche questa volta ritenuta del tutto priva di un confronto critico con la sentenza di assoluzione. 3. Ricorre per cassazione il MEF, a mezzo dell'Avvocatura dello Stato, deducendo violazione di legge con riferimento alla mancata liquidazione delle spese, nonostante il rigetto della domanda di riparazione. Si osserva che la mancata partecipazione all'udienza camerale, dopo la rituale costituzione mediante la presentazione di una memoria, poteva al più incidere sulla misura della liquidazione, ma non sul diritto alla rifusione (non essendo tra l'altro necessario, a tal fine, il deposito della nota spese). 4. Con requisitoria tempestivamente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita il rigetto del ricorso delle parti private (ritenendo l'ordinanza immune dalle censure prospettate) e raccoglimento di quello proposto dall'Avvocatura, ritenendo fondate le osservazioni ivi svolte con riferimento alla liquidazione delle spese. 5. Con memoria tempestivamente trasmessa, l'Avvocatura insiste per il rigetto del ricorso della ROSA e dell'HI, ritenendo che la Corte d'Appello abbia adeguatamente individuato le condotte, gravemente colpose, ritenute ostative all'accoglimento della domanda. 6. Con due memorie ritualmente trasmesse, il difensore delle parti private replica alle deduzioni del Procuratore Generale e dell'Avvocatura, insistendo per l'accoglimento del proprio ricorso e per il rigetto di quello presentato dal MEF. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dal Procuratore Generale (di rigetto dei ricorsi della NO e dell'HI, e di accoglimento del ricorso del MEF) debbano essere integralmente condivise. 2. Le impugnazioni proposte dalle parti private sono prive di fondamento. 2.1. È opportuno prendere le mosse dal principio, del tutto consolidato nella giurisprudenza di questa Suprema Corte, secondo cui «in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, ai fini del riconoscimento dell'indennizzo può anche prescindersi dalla sussistenza di un 'errore giudiziario', venendo in considerazione soltanto l'antinomia 'strutturale' tra custodia e assoluzione, o quella 'funzionale' tra la durata della custodia ed eventuale misura della pena, con la conseguenza che, in tanto la privazione della libertà personale potrà considerarsi 'ingiusta', in quanto l'incolpato non vi abbia dato o concorso a darvi causa attraverso una condotta dolosa o gravemente colposa, giacché, altrimenti, l'indennizzo verrebbe a perdere ineluttabilmente la propria funzione riparatoria, dissolvendo la "rado" solidaristica che è alla base dell'istituto» (Sez. U, n. 51779 del 28/11/2013, Nicosia, Rv. 257606 - 01. In senso conforme, da ultimo, cfr. da ultimo Sez. 4, n. 28437 del 20/06/2025, Camara, Rv. 288523 - 01, secondo la quale «in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, la colpa grave, quale condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo, non si identifica con la colpa penale, in 3 quanto viene in rilievo solo la sua componente oggettiva, ma è costituita da una condotta macroscopicamente negligente o imprudente, valevole a ingenerare l'intervento dell'autorità giudiziaria, alla stregua di un giudizio di prevedibilità ex ante, formulato avendo riguardo non già al singolo agente, bensì al parametro della comune esperienza»). In tale prospettiva ermeneutica, che si condivide e qui si intende ribadire, l'ordinanza della Corte di Appello di Roma resiste ai rilievi difensivi, dal momento che - al di là di passaggi motivazionali vivacemente criticati dalla difesa, circa la formula assolutoria, la rilevazione anche in sede dibattimentale di condotte fraudolente, ecc. (passaggi privi di determinante rilievo, ai fini che qui interessano) - ha ritenuto sussistenti condotte connotate da grave negligenza, ostative quindi al riconoscimento del diritto alla riparazipne (cfr. in particolare pag. 6). 2.2. La misura cautelare era stata applicata ai ricorrenti nel procedimento per il reato di cui all'art. 640-bis cod. pen., loro ascritto (quali soci ed amministratori della IMMEDIATE MARKETING & PUBBLICITA' s.r.I.) in relazione all'aggiudicazione di un progetto del Ministero delle Politiche Agricole volto a migliorare l'immagine dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura; secondo l'ipotesi accusatoria, la predetta società aveva creato apparenze documentali idonee ad ingannare il Ministero circa il regolare svolgimento delle prestazioni promozionali di cui al progetto. Sia pure solo all'esito dell'appello ex art. 310, la misura cautelare era stata emessa in forza di due elementi di sospetto nella condotta della società aggiudicatrice, costituiti, da un lato, dalla sistematica violazione del divieto di subappalto, nonché - d'altro lato - dall'altrettanto sistematica retrocessione dei compensi ricevuti, effettuata dalle società subappaltatrici in favore della società dei ricorrenti. Si tratta di aspetti che avevano trovato pieno riscontro nella sentenza assolutoria emessa in data 09/06/2023 dal Tribunale di Roma, nella quale erano state richiamate le deposizioni dei testi di accusa relative alle indagini, che avevano appunto evidenziato tali criticità, cui si era aggiunto il diniego della consegna, agli operanti, di documentazione idonea a consentire una esatta valutazione dei rapporti tra le società (cfr. pag. 3 seg. della sentenza). La stessa sentenza del Tribunale aveva peraltro evidenziato le ragioni che avevano condotto all'assoluzione degli imputati, all'esito dell'istruttoria (pag. 8 segg): il riconoscimento, in sede civile, dell'effettiva esecuzione delle prestazioni;
l'effettiva operatività delle società subappaltatrici;
il contributo offerto dalle consulenze tecniche della difesa;
il rilievo della produzione documentale, ritenuta idonea a comprovare adeguatamente l'effettivo svolgimento del lavoro commissionato, consentendo "di non sopravvalutare il tenore della mera 4 movimentazione contabile che ha sorretto l'impianto accusatorio, e che è risultata, alla luce di una istruttoria approfondita e complessa, del tutto disancorata dalle causali sottese alle singole operazioni commerciali che la società IMMEDIATE MARKETING & PUBBLICITA' andava intessendo". 2.3. In buona sostanza, dalla sentenza del Tribunale di Roma emerge che gli elementi di sospetto, posti a base della richiesta e dell'applicazione della misura cautelare, sono stati superati solo attraverso una puntuale istruttoria dibattimentale, avvalsasi tra l'altro di contributi tecnici in grado di fornire una lettura, diversa da quella fatta propria dall'accusa e dal giudice della cautela, in ordine ai 3Orrapporti intrattenuti dalla società dei ricorrenti e le subappaltanti. D'altra parte, la valutazione di quegli elementi in chiave di grave negligenza ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione, espressa a chiare lettere dalla Corte d'Appello, appare immune da rilievi di contraddittorietà o illogicità manifesta deducibili in questa sede. Se è vero infatti che dalla violazione del divieto di subappalto derivano conseguenze di natura amministrativa e non penale, ben diversa è la situazione presentatasi al giudice della cautela, nel senso che, alla violazione del predetto divieto, si accompagnavano flussi di danaro dalle subappaltatrici alla società dei ricorrenti, non adeguatamente spiegate nella prima fase delle indagini e perciò ritenute riconducibili ad anomale retrocessioni di quanto percepito dal Ministero: retrocessioni a loro volta non illogicamente interpretate, in quella fase, come "spia" di condotte illecite in danno della parte pubblica. Deve quindi concludersi, alla luce di quanto precede, per il rigetto dei ricorsi proposti dalla NO e dall'HI, che devono essere conseguentemente condannati al pagamento delle spese processuali. 3. Il ricorso del MEF, relativo alla compensazione delle spese operata dalla Corte territoriale a causa della mancata partecipazione dell'Avvocatura all'udienza camerale, risulta invece fondato. Si ritiene, al riguardo, di aderire all'insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui «nel procedimento di riparazione per l'ingiusta detenzione la pubblica amministrazione, nel caso in cui non si opponga alla pretesa dell'interessato, non può essere considerata soccombente e non può pertanto essere condannata al rimborso delle spese processuali sostenute dalla parte privata, mentre, qualora si costituisca opponendosi alla pretesa dell'istante, la regolamentazione delle spese va effettuata in applicazione dell'art. 92 cod. proc. civ. nell'attuale formulazione, introdotta dal d.l. 12 settembre 2014, n. 132, convertito in legge 10 novembre 2014, n. 162, che consente la compensazione integrale o parziale solo in caso di soccombenza reciproca, di assoluta novità della questione trattata o mutamento 5 Il Consigliee eptensore Il Presidente IT PE Aldo Ac della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o di altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni» (Sez. 4, n. 41307 del 02/10/2019, MEF, Rv. 277357 - 02). Non è dunque l'assenza della parte pubblica all'udienza camerale a far escludere la soccombenza degli istanti, ma solo la sua mancata costituzione: quest'ultima era invece avvenuta, in sede rescissoria, con una memoria con cui il MEF aveva sollecitato il rigetto della domanda per la sua infondatezza. D'altra parte, risultano pacificamente estranee, alla odierna fattispecie, le eccezionali ragioni idonee a determinare, secondo l'indirizzo giurisprudenziale richiamato, un giudizio di compensazione delle spese. Quanto fin qui esposto impone dunque l'annullamento, in parte qua, del provvedimento della Corte territoriale: annullamento che può essere disposto senza rinvio, essendo questo Collegio in grado di determinare in Euro mille le spese da liquidarsi in favore del MEF in relazione al presente grado e al giudizio di rinvio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente alla compensazione delle spese, spese che liquida a favore del Ministero delle Finanze nella misura di Euro 1.000,00 a titolo di compenso per il presente grado di giudizio e per quello dell'appello. Rigetta i ricorsi di NO SA AN e HI SA e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 17 febbraio 2026
udita la relazione svolta dal consigliere IT Pazienza;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Assunta Cocomello, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso delle parti private e l'accoglimento di quello proposto dall'Avvocatura: letta la memoria proposta dall'Avvocatura dello Stato, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso delle Parti private;
lette le conclusioni del difensore dei ricorrenti NO e HI, avv. Fabio Viglione, che ha concluso insistendo per il rigetto' del ricorso dell'Avvocatura e per l'accoglimento dei propri motivi di ricorso Penale Sent. Sez. 3 Num. 13022 Anno 2026 Presidente: ACETO ALDO Relatore: PAZIENZA VITTORIO Data Udienza: 17/02/2026 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 12/11/2024, la Corte d'Appello di Roma rigettava la domanda di riparazione per ingiusta detenzione, proposta da NO SA AN e HI SA, in relazione al periodo trascorso in regime di arresti domiciliari nel procedimento a loro carico per il reato di cui all'art. 640-bis cod. pen.: procedimento definito con sentenza assolutoria, divenuta irrevocabile, emessa in data 09/06/2023 dal Tribunale di Roma. Tale ordinanza veniva annullata con rinvio dalla Quarta Sezione di questa Suprema Corte, con sentenza n. 19501 del 13/03/2025, per la mancanza di un effettivo confronto, da parte della Corte territoriale, con le argomentazioni svolte dal Tribunale a sostegno dell'assoluzione nel merito. In sede di rinvio, la Corte d'Appello di Roma, con l'ordinanza oggetto degli odierni ricorsi, ha nuovamente respinto la domanda di riparazione, senza peraltro condannare la NO e l'HI al pagamento delle spese in favore del MEF, attesa la mancata partecipazione della parte pubblica all'udienza camerale. 2. Ricorrono nuovamente per cassazione la NO e l'HI, a mezzo del proprio difensore, deducendo: 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza di una "colpa grave" dei ricorrenti, ostativa all'accoglimento della domanda di riparazione. Si evidenzia che la sentenza assolutoria era stata emessa ai sensi del primo comma dell'art. 530 cod. proc. pen., e non - come sostenuto dalla Corte d'Appello - con formula dubitativa. Si lamenta inoltre la mancata considerazione del fatto che la misura domiciliare era stata applicata solo in sede di appello ex art. 310 cod. proc. pen., avendo il G.i.p. rigettato in prima battuta la richiesta cautelare. Si censura altresì la motivazione quanto alla mancata dimostrazione di aver fatto tutto il possibile per essere ascoltati dall'Autorità inquirente, non essendo stato espletato l'interrogatorio di garanzia dopo l'applicazione della misura (peraltro revocata prima dell'apertura del dibattimento). La difesa lamenta poi il carattere apodittico e generico del richiamo, operato dalla Corte territoriale, a "comportamenti accertati anche in sede dibattimentale" asseritamente ostativi all'accoglimento della domanda, richiamo che non trovava alcun riscontro nella motivazione della sentenza di assoluzione (non potendo evidentemente giungersi al paradosso di escludere il diritto alla riparazione per la sola esistenza della gravità indiziaria). Su tali basi, la difesa insiste per l'annullamento dell'ordinanza, anche questa volta ritenuta del tutto priva di un confronto critico con la sentenza di assoluzione. 3. Ricorre per cassazione il MEF, a mezzo dell'Avvocatura dello Stato, deducendo violazione di legge con riferimento alla mancata liquidazione delle spese, nonostante il rigetto della domanda di riparazione. Si osserva che la mancata partecipazione all'udienza camerale, dopo la rituale costituzione mediante la presentazione di una memoria, poteva al più incidere sulla misura della liquidazione, ma non sul diritto alla rifusione (non essendo tra l'altro necessario, a tal fine, il deposito della nota spese). 4. Con requisitoria tempestivamente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita il rigetto del ricorso delle parti private (ritenendo l'ordinanza immune dalle censure prospettate) e raccoglimento di quello proposto dall'Avvocatura, ritenendo fondate le osservazioni ivi svolte con riferimento alla liquidazione delle spese. 5. Con memoria tempestivamente trasmessa, l'Avvocatura insiste per il rigetto del ricorso della ROSA e dell'HI, ritenendo che la Corte d'Appello abbia adeguatamente individuato le condotte, gravemente colpose, ritenute ostative all'accoglimento della domanda. 6. Con due memorie ritualmente trasmesse, il difensore delle parti private replica alle deduzioni del Procuratore Generale e dell'Avvocatura, insistendo per l'accoglimento del proprio ricorso e per il rigetto di quello presentato dal MEF. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dal Procuratore Generale (di rigetto dei ricorsi della NO e dell'HI, e di accoglimento del ricorso del MEF) debbano essere integralmente condivise. 2. Le impugnazioni proposte dalle parti private sono prive di fondamento. 2.1. È opportuno prendere le mosse dal principio, del tutto consolidato nella giurisprudenza di questa Suprema Corte, secondo cui «in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, ai fini del riconoscimento dell'indennizzo può anche prescindersi dalla sussistenza di un 'errore giudiziario', venendo in considerazione soltanto l'antinomia 'strutturale' tra custodia e assoluzione, o quella 'funzionale' tra la durata della custodia ed eventuale misura della pena, con la conseguenza che, in tanto la privazione della libertà personale potrà considerarsi 'ingiusta', in quanto l'incolpato non vi abbia dato o concorso a darvi causa attraverso una condotta dolosa o gravemente colposa, giacché, altrimenti, l'indennizzo verrebbe a perdere ineluttabilmente la propria funzione riparatoria, dissolvendo la "rado" solidaristica che è alla base dell'istituto» (Sez. U, n. 51779 del 28/11/2013, Nicosia, Rv. 257606 - 01. In senso conforme, da ultimo, cfr. da ultimo Sez. 4, n. 28437 del 20/06/2025, Camara, Rv. 288523 - 01, secondo la quale «in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, la colpa grave, quale condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo, non si identifica con la colpa penale, in 3 quanto viene in rilievo solo la sua componente oggettiva, ma è costituita da una condotta macroscopicamente negligente o imprudente, valevole a ingenerare l'intervento dell'autorità giudiziaria, alla stregua di un giudizio di prevedibilità ex ante, formulato avendo riguardo non già al singolo agente, bensì al parametro della comune esperienza»). In tale prospettiva ermeneutica, che si condivide e qui si intende ribadire, l'ordinanza della Corte di Appello di Roma resiste ai rilievi difensivi, dal momento che - al di là di passaggi motivazionali vivacemente criticati dalla difesa, circa la formula assolutoria, la rilevazione anche in sede dibattimentale di condotte fraudolente, ecc. (passaggi privi di determinante rilievo, ai fini che qui interessano) - ha ritenuto sussistenti condotte connotate da grave negligenza, ostative quindi al riconoscimento del diritto alla riparazipne (cfr. in particolare pag. 6). 2.2. La misura cautelare era stata applicata ai ricorrenti nel procedimento per il reato di cui all'art. 640-bis cod. pen., loro ascritto (quali soci ed amministratori della IMMEDIATE MARKETING & PUBBLICITA' s.r.I.) in relazione all'aggiudicazione di un progetto del Ministero delle Politiche Agricole volto a migliorare l'immagine dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura; secondo l'ipotesi accusatoria, la predetta società aveva creato apparenze documentali idonee ad ingannare il Ministero circa il regolare svolgimento delle prestazioni promozionali di cui al progetto. Sia pure solo all'esito dell'appello ex art. 310, la misura cautelare era stata emessa in forza di due elementi di sospetto nella condotta della società aggiudicatrice, costituiti, da un lato, dalla sistematica violazione del divieto di subappalto, nonché - d'altro lato - dall'altrettanto sistematica retrocessione dei compensi ricevuti, effettuata dalle società subappaltatrici in favore della società dei ricorrenti. Si tratta di aspetti che avevano trovato pieno riscontro nella sentenza assolutoria emessa in data 09/06/2023 dal Tribunale di Roma, nella quale erano state richiamate le deposizioni dei testi di accusa relative alle indagini, che avevano appunto evidenziato tali criticità, cui si era aggiunto il diniego della consegna, agli operanti, di documentazione idonea a consentire una esatta valutazione dei rapporti tra le società (cfr. pag. 3 seg. della sentenza). La stessa sentenza del Tribunale aveva peraltro evidenziato le ragioni che avevano condotto all'assoluzione degli imputati, all'esito dell'istruttoria (pag. 8 segg): il riconoscimento, in sede civile, dell'effettiva esecuzione delle prestazioni;
l'effettiva operatività delle società subappaltatrici;
il contributo offerto dalle consulenze tecniche della difesa;
il rilievo della produzione documentale, ritenuta idonea a comprovare adeguatamente l'effettivo svolgimento del lavoro commissionato, consentendo "di non sopravvalutare il tenore della mera 4 movimentazione contabile che ha sorretto l'impianto accusatorio, e che è risultata, alla luce di una istruttoria approfondita e complessa, del tutto disancorata dalle causali sottese alle singole operazioni commerciali che la società IMMEDIATE MARKETING & PUBBLICITA' andava intessendo". 2.3. In buona sostanza, dalla sentenza del Tribunale di Roma emerge che gli elementi di sospetto, posti a base della richiesta e dell'applicazione della misura cautelare, sono stati superati solo attraverso una puntuale istruttoria dibattimentale, avvalsasi tra l'altro di contributi tecnici in grado di fornire una lettura, diversa da quella fatta propria dall'accusa e dal giudice della cautela, in ordine ai 3Orrapporti intrattenuti dalla società dei ricorrenti e le subappaltanti. D'altra parte, la valutazione di quegli elementi in chiave di grave negligenza ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione, espressa a chiare lettere dalla Corte d'Appello, appare immune da rilievi di contraddittorietà o illogicità manifesta deducibili in questa sede. Se è vero infatti che dalla violazione del divieto di subappalto derivano conseguenze di natura amministrativa e non penale, ben diversa è la situazione presentatasi al giudice della cautela, nel senso che, alla violazione del predetto divieto, si accompagnavano flussi di danaro dalle subappaltatrici alla società dei ricorrenti, non adeguatamente spiegate nella prima fase delle indagini e perciò ritenute riconducibili ad anomale retrocessioni di quanto percepito dal Ministero: retrocessioni a loro volta non illogicamente interpretate, in quella fase, come "spia" di condotte illecite in danno della parte pubblica. Deve quindi concludersi, alla luce di quanto precede, per il rigetto dei ricorsi proposti dalla NO e dall'HI, che devono essere conseguentemente condannati al pagamento delle spese processuali. 3. Il ricorso del MEF, relativo alla compensazione delle spese operata dalla Corte territoriale a causa della mancata partecipazione dell'Avvocatura all'udienza camerale, risulta invece fondato. Si ritiene, al riguardo, di aderire all'insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui «nel procedimento di riparazione per l'ingiusta detenzione la pubblica amministrazione, nel caso in cui non si opponga alla pretesa dell'interessato, non può essere considerata soccombente e non può pertanto essere condannata al rimborso delle spese processuali sostenute dalla parte privata, mentre, qualora si costituisca opponendosi alla pretesa dell'istante, la regolamentazione delle spese va effettuata in applicazione dell'art. 92 cod. proc. civ. nell'attuale formulazione, introdotta dal d.l. 12 settembre 2014, n. 132, convertito in legge 10 novembre 2014, n. 162, che consente la compensazione integrale o parziale solo in caso di soccombenza reciproca, di assoluta novità della questione trattata o mutamento 5 Il Consigliee eptensore Il Presidente IT PE Aldo Ac della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o di altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni» (Sez. 4, n. 41307 del 02/10/2019, MEF, Rv. 277357 - 02). Non è dunque l'assenza della parte pubblica all'udienza camerale a far escludere la soccombenza degli istanti, ma solo la sua mancata costituzione: quest'ultima era invece avvenuta, in sede rescissoria, con una memoria con cui il MEF aveva sollecitato il rigetto della domanda per la sua infondatezza. D'altra parte, risultano pacificamente estranee, alla odierna fattispecie, le eccezionali ragioni idonee a determinare, secondo l'indirizzo giurisprudenziale richiamato, un giudizio di compensazione delle spese. Quanto fin qui esposto impone dunque l'annullamento, in parte qua, del provvedimento della Corte territoriale: annullamento che può essere disposto senza rinvio, essendo questo Collegio in grado di determinare in Euro mille le spese da liquidarsi in favore del MEF in relazione al presente grado e al giudizio di rinvio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente alla compensazione delle spese, spese che liquida a favore del Ministero delle Finanze nella misura di Euro 1.000,00 a titolo di compenso per il presente grado di giudizio e per quello dell'appello. Rigetta i ricorsi di NO SA AN e HI SA e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 17 febbraio 2026