Cass. civ., SS.UU., sentenza 06/06/2002, n. 8232
CASS
Sentenza 6 giugno 2002

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L'accertamento dell'eventuale persistenza dell'efficacia di clausole contrattuali collettive (nella specie, accordo aziendale del 1973 per i dipendenti dell'ACEA in tema di indennità di presenza) originariamente valide, ma successivamente divenute nulle per contrasto con le sopravvenute norme imperative sul cosiddetto blocco di contingenza di cui al decreto - legge 1 febbraio 1977, n. 12 (convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 1977, n. 91), norme, queste ultime, dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale con sentenza n. 124 del 1981, limitatamente al periodo successivo all'entrata in vigore della legge 26 febbraio 1986, n. 38 (28 febbraio 1986), non pone un problema di reviviscenza, in quanto gli accordi o contratti collettivi, ancora "vigenti" a tale data (tra cui l'accordo aziendale citato), e non conformi al disposto di cui all'art. 1, primo comma, seconda parte, della legge n. 38 del 1986, debbono ritenersi nulli, a norma del secondo comma del medesimo art. 1 di detta legge.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., SS.UU., sentenza 06/06/2002, n. 8232
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8232
    Data del deposito : 6 giugno 2002

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