Sentenza 6 giugno 2002
Massime • 1
L'accertamento dell'eventuale persistenza dell'efficacia di clausole contrattuali collettive (nella specie, accordo aziendale del 1973 per i dipendenti dell'ACEA in tema di indennità di presenza) originariamente valide, ma successivamente divenute nulle per contrasto con le sopravvenute norme imperative sul cosiddetto blocco di contingenza di cui al decreto - legge 1 febbraio 1977, n. 12 (convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 1977, n. 91), norme, queste ultime, dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale con sentenza n. 124 del 1981, limitatamente al periodo successivo all'entrata in vigore della legge 26 febbraio 1986, n. 38 (28 febbraio 1986), non pone un problema di reviviscenza, in quanto gli accordi o contratti collettivi, ancora "vigenti" a tale data (tra cui l'accordo aziendale citato), e non conformi al disposto di cui all'art. 1, primo comma, seconda parte, della legge n. 38 del 1986, debbono ritenersi nulli, a norma del secondo comma del medesimo art. 1 di detta legge.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 06/06/2002, n. 8232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8232 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENZO CARBONE - Primo Presidente f.f. -
Dott. GIOVANNI PRESTIPINO - Consigliere -
Dott. ERMINIO RAVAGNANI - rel. Consigliere -
Dott. ROBERTO PREDEN - Consigliere -
Dott. FABRIZIO MIANI CANEVARI - Consigliere -
Dott. UGO VITRONE - Consigliere -
Dott. FEDERICO ROSELLI - Consigliere -
Dott. GUIDO VIDIRI - Consigliere -
Dott. STEFANOMARIA EVANGELISTA - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ACEA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA E. TAZZOLI 6, presso lo studio dell'avvocato ROMANO VACCARELLA, che la rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
PI SE, LL IG;
- intimati -
avverso la sentenza n. 975/99 del Tribunale di ROMA, depositata il 21101/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/04/02 dal consigliere Dott. Erminio RAVAGNANI;
udito l'Avvocato Romano VACCARELLA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco PIVETTI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I signori RI AS, quale erede di IA AS, e UI RA, già dipendenti quest'ultimo e il de cuius della prima, dell'Azienda Comunale Energia ed Ambiente (ACEA), chiedevano ed ottenevano dal Pretore del lavoro di Roma decreto ingiuntivo di pagamento dell'indennità di contingenza sull'indennità di presenza, indebitamente ritenuta dalla datrice di lavoro in sede di liquidazione dei rispettivi trattamenti di fine rapporto. L'Azienda proponeva quindi opposizione davanti allo stesso giudice, deducendo di aver legittimamente operato la ritenuta per l'ammontare relativo all'incidenza della contingenza maturata sull'indennità di presenza, posto che la prima era stata corrisposta sulla seconda indebitamente, sia perché tale indennità di presenza, avente funzione indennitaria e non retributiva alla stregua dell'accordo sindacale aziendale del 1973 che l'aveva istituita, non era indicizzabile, sia perché, comunque, ai sensi dell'art. 2 DL n. 12 del 1977, convertito in legge n. 91 del 1977, la contingenza non era computabile su elementi retributivi diversi da quelli previsti dalla contrattazione collettiva del settore industriale. Il Pretore adito rigettava l'opposizione, ritenendo che il citato art. 2 avesse "congelato" la contingenza ai soli fini del calcolo dell'indennità di anzianità o di fine rapporto, ma non anche ai fini del calcolo di elementi accessori della retribuzione. L'ACEA interponeva gravarne, cui resistevano le controparti. Il Tribunale di Roma, in riforma della sentenza di primo grado, revocava i decreti ingiuntivi e condannava l'azienda a corrispondere soltanto le somme relative alla contingenza sull'indennità di presenza maturate successivamente al 28 febbraio 1986, data di entrata in vigore della legge n. 38 del 1986. Osservavano in particolare i giudici dell'appello che, con la sentenza n. 124 del 1991, la Corte Costituzionale aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2 DL n. 12 del 1977, nella parte in cui non consentiva la computabilità dell'indennità di contingenza su elementi diversi da quelli previsti per il settore industriale, e ritenevano pertanto che, dopo l'entrata in vigore della citata legge n. 38 del 1986, che aveva riformato l'indennità di contingenza del settore privato, in relazione all'indennità di presenza dei dipendenti dell'ACEA - emolumento retributivo non previsto per il settore industriale - la contingenza potesse essere computata solo a decorrere dalla data suddetta.
Avverso tale sentenza l'azienda ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura.
Le controparti non hanno svolto attività difensiva. La causa, già assegnata alla Sezione Lavoro, è stata rimessa dal Primo Presidente a queste Sezioni Unite, essendosi riscontrato un contrasto di giurisprudenza circa l'ammissibilità della reviviscenza di clausole contrattuali collettive nulle (accordo aziendale del 1973) per violazione di sopravvenute norme imperative (DL n. 12 del 1977, conv. in legge n. 91 del 1977), poi, con sentenza n. 124 del 1991, dichiarate illegittime dalla Corte Costituzionale, limitatamente al periodo successivo al 28 febbraio 1986. MOTIVI DELLA DECISIONE
È opportuno premettere che, se nella sentenza impugnata e nel ricorso notificato è, in relazione alla parte con cognome AS, indicato il prenome IA anziché il prenome RI, appare peraltro evidente che vi sia stato un involontario scambio tra quello della parte che ha agito in giudizio quale erede e quello del de cuius della medesima, sicché è indubbio che, come è iniziato, così deve anche intendersi definito il giudizio nei confronti di RI AS.
Ciò posto, si osserva quanto segue.
L'Azienda ricorrente, deducendo con il primo motivo violazione e falsa applicazione degli artt. 1418 e segg. cod. civ. e vizi della motivazione, assume che il Tribunale abbia errato nell'attribuire il diritto all'indicizzazione a decorrere dal febbraio 1986, in virtù della legge n. 38 del 1986. Invero, la disciplina aziendale, che prevedeva l'incidenza della contingenza sull'indennità di presenza, dovrebbe essere considerata nulla, ai sensi dell'art. 2 DL n. 12 del 1977, come affermato dai giudici dell'appello in conformità della sentenza della Corte Costituzionale n. 124 del 1991, e, d'altra parte, in quanto invalida ed inefficace, non potrebbe ritenersi idonea a "rivivere" automaticamente col mutare dell'assetto normativo, a decorrere dalla data dell'entrata in vigore della legge n. 38 del 1986, in assenza di un'esplicita riproposizione della medesima disciplina mediante accordi successivi a tale data. Con il secondo motivo, deducendo violazione e falsa applicazione della legge n. 38 del 1986, la ricorrente assume che, in base al testuale disposto dell'articolo unico della legge n. 38 del 1986, possa ritenersi superata la "cristallizzazione" della contingenza solo in forza della contrattazione collettiva nazionale, alla quale soltanto sarebbe consentito indicizzare la retribuzione, sicché l'indicizzazione non potrebbe riguardare l'indennità di presenza, contemplata dalla contrattazione aziendale.
In ricorso, i cui motivi possono essere esaminati congiuntamente per la loro sostanziale connessione, deve essere accolto per quanto di ragione.
Al riguardo, occorre rilevare che con il DL 1^ febbraio 1977 n. 12, convertito nella legge 31 marzo 1977 n. 91, si stabilì che "tutti i miglioramenti retributivi per effetto di variazioni del costo della vita o di altre forme di indicizzazione sono corrisposti in misura non superiore e in applicazione dei criteri di calcolo nonché con la periodicità stabiliti dagli accordi interconfederali 15 gennaio 1957 e 25 gennaio 1975 operanti nel settore dell'industria", e che, inoltre, "gli effetti delle variazioni del costo della vita o di altra forma di indicizzazione su qualsiasi elemento della retribuzione non possono essere computati in difformità della normativa prevalente prevista dagli anzidetti accordi interconfederali e dai contratti del detto settore per i corrispondenti elementi retributivi e limitatamente a tali elementi" (art. 1, secondo comma, e art. 2, primo comma); si stabilì poi, all'art. 4, la nullità "di diritto" delle clausole contrattuali contrastanti con tali disposizioni.
La limitazione degli adeguamenti automatici fu riferita dalla giurisprudenza sia alla misura che ai criteri di calcolo ed alla periodicità di erogazione, e si ritenne, in particolare, che fosse stato imposto il "blocco" della contingenza su elementi retributivi ulteriori rispetto a quelli contemplati dalla contrattazione collettiva propria del settore industriale (Cass. n. 2701 del 2000;
n. 4102 del 1997; n. 9287 del 1995, ed altre).
La Corte Costituzionale, che in un primo momento (sent: n. 697 del 1988) aveva ritenuto non fondata la questione di legittimità di detta limitazione in relazione agli artt. 3, 36 e 39 Cost., - in considerazione della situazione di emergenza creata dalla gravità della crisi economica del tempo -, con la successiva sentenza n. 124 del 1991, individuando il limite temporale oltre il quale il meccanismo limitativo aveva perduto di attualità ed identificandolo con la data di entrata in vigore della legge 26 febbraio 1986 n. 38 (che aveva innovato il sistema di adeguamento delle retribuzioni al costo della vita alla stregua di quello introdotto dal DPR 1^ febbraio 1986 n. 13) dichiarò l'illegittimità costituzionale,
sopravvenuta al 28 febbraio 1986 - data di entrata in vigore della predetta legge n. 38 del 1986 -, dell'art. 2, primo comma, del DL n. 12 del 1977, in relazione agli artt. 3 e 36 Cost., "nella parte in cui non consente la computabilità dell'indennità di contingenza su elementi retributivi diversi da quelli previsti dalla contrattazione collettiva prevalente nel settore dell'industria". La situazione normativa derivante dalla pronuncia di illegittimità costituzionale, che ha espunto dall'ordinamento il divieto previsto dalla norma da ultimo citata, fissando la decorrenza dei suoi effetti dalla data di entrata in vigore della legge n. 38 del 1986, ha suscitato notevoli incertezze, anche con specifico riferimento alla fattispecie in esame (computo degli adeguamenti nell'indennità di presenza prevista in favore dei dipendenti dell'ACEA), posto che sorse il dubbio se le clausole collettive stipulate anteriormente all'entrata in vigore del DL n. 12 del 1977, che avevano previsto indicizzazioni di elementi retributivi non più consentite da quest'ultimo provvedimento, avessero automaticamente riacquistato efficacia a seguito dell'intervento della Corte Costituzionale, ovvero dovessero considerarsi definitivamente inefficaci in conseguenza della loro nullità per contrasto con la disciplina imperativa sopravvenuta.
In proposito si è delineato un primo orientamento giurisprudenziale, secondo cui le clausole originariamente valide, ma poi divenute nulle per contrasto con le norme imperative sopravvenute, e, quindi, inficiate da invalidità non contestuale alla loro stipulazione, rivivono automaticamente, perché il comando legislativo sopravvenuto ha solo sterilizzato una parte della regolamentazione in cui si articolava il contratto, che, quindi riacquista tutta la sua originaria efficacia al venir meno del divieto legislativo per effetto della sentenza della Corte Costituzionale, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge n. 38 del 1986. D'altra parte, non è rilevante che quest'ultima legge limiti la facoltà di adeguamento automatico della retribuzione alla sola contrattazione nazionale, con esclusione di quella aziendale (quale l'accordo del 1973 in questione), perché le clausole di quest'ultima sono state riattivate non per effetto di tale legge, bensì per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 124 del 1991 (Cass. n. 13813 del 2000; n. 117 del 1998; n. 8834 del 1992). Secondo un opposto orientamento (Cass. n. 13710 e n. 8945 del 2000; n. 7281 del 1998) la reviviscenza delle clausole in questione è inammissibile, posto che la sanzione della loro nullità, ai sensi dell'art. 4 DL del 1977, ha determinato una rimozione del regime contrattuale vietato, con la conseguente necessità che le parti collettive, in modo consapevole e concludente, eventualmente concordino la reviviscenza di quelle, stipulando una nuova clausola di analogo contenuto, nell'inadeguatezza dell'esistenza ontologica delle clausole anteriori vulnerate dalla nullità.
Orbene, dove ritenersi che, ai fini della composizione del contrasto, e, più in generale, per verificare l'eventuale persistenza dell'efficacia delle clausole in questione, e, quindi dell'accordo aziendale per i dipendenti dell'ACEA del 1973, non possa comunque farsi ricorso al concetto di reviviscenza, per l'assorbente rilievo che, nella specie, deve essere applicato il secondo comma dell'art. 1 della legge 26 febbraio 1986 n. 38, che, come sarà detto tra poco, sancisce la nullità dell'accordo indicato, nel momento stesso (28 febbraio 1986) in cui, venuta meno la legittimità della precedente disciplina alla stregua della decisione della Corte Costituzionale, potrebbe in ipotesi farsi questione di reviviscenza. Invero, deve al riguardo premettersi che non è in discussione nè l'esistenza in vigore di detto accordo - evidentemente, in relazione alla data dell'introduzione del giudizio (anteriore all'ottobre 1990), non scaduto o ultrattivo, alla stregua della volontà delle parti contraenti -, ne' la sua nullità, in considerazione del fatto incontroverso che l'indennità di presenza non è prevista nella contrattazione collettiva del settore industriale ed è anzi un istituto peculiare della normativa collettiva relativa al rapporto di lavoro dei dipendenti dell'ACEA, in contrasto, quindi, con la richiamata normativa del DL del 1977, limitativa degli elementi della retribuzione suscettibili di risentire gli effetti delle variazioni del costo della vita o di altra forma di indicizzazione.
Tale contrasto, peraltro, deve riconoscersi esistente altresì con il disposto dell'art. 1, seconda parte del primo comma, legge n. 38 del 1986, a tenore del quale, stabilito, nella prima parte, che, a partire dal 31 gennaio 1986 e fino alla data del 31 dicembre 1989, i datori di lavoro appartenenti a categorie per le quali sono stati stipulati accordi o contratti collettivi nazionali, che prevedano meccanismi di adeguamento automatico della retribuzione per effetto di variazioni del costo della vita, sono tenuti all'osservanza dei criteri di calcolo, della decorrenza e delle cadenze di cui all'art. 16 DPR 1^ febbraio 1986 n. 13, si dispone, appunto nella seconda parte, che a tal fine si farà riferimento alla somma del minimo tabellare per ciascun livello d'inquadramento e dell'indennità di contingenza, spettanti nel mese precedente a quello dell'adeguamento (pari, tale indennità, in sede di prima applicazione del meccanismo per il settore industriale, a 684.189 lire).
Da tale disposizione si evince, quindi, che gli elementi suscettibili di variazioni per effetto dei meccanismi di adeguamento automatico sono ancora più limitati che nella precedente disciplina, con la conseguenza che, a maggior ragione, l'accordo in questione deve ritenersi contrastante con il disposto di cui alla seconda parte del primo comma dell'art. 1 citato, e, quindi, nullo, ai sensi del secondo comma, per il quale, appunto, "sono nulle e vengono sostituite di diritto dalla norma di cui al comma primo le clausole di accordi o contratti collettivi vigenti, in contrasto con la predetta norma".
Ed è appena il caso di rilevare che, come si è precisato, si tratta nella specie di accordo "in vigore" alla data di entrata in vigore della legge, e che, contrariamente: a quanto ritenuto dalla ricorrente, la natura aziendale dell'accordo medesimo non influisce in alcun modo sulla relativa disciplina, una volta accertato il contrasto dell'uno (che il secondo comma richiede soltanto sia vigente ma non anche nazionale) con l'altra (sia pura riferita ad accordi o contratti collettivi nazionali).
D'altra parte, il nuovo quadro normativo in materia, nel limitare la maggiore compressione dell'autonomia contrattuale collettiva a quella "vigente", sembra trovare la sua ratio in una sorta di "azzeramento" della medesima ove non conforme al suo dettato, salvo, "per il futuro, il possibile intervento di nuovi accordi collettivi contenenti una disciplina diversa, eventualmente più favorevole ai lavoratori" (così, Corte Cost. sent. n. 124 del 1991 cit.). Tutto quanto sopra affermato può in conclusione essere espresso nel seguente principio, cui queste Sezioni Unite hanno ritenuto di doversi attenere:
"L'accertamento dell'eventuale persistenza dell'efficacia di clausole contrattuali collettive (nella specie, accordo aziendale del 1973 per i dipendenti dell'ACEA in tema di indennità di presenza) originariamente valide, ma successivamente divenute nulle per contrasto con le sopravvenute norme imperative di cui al DL n. 12 del 1977, conv. in legge n. 91 del 1977 (c.d. blocco della contingenza), dichiarate illegittime dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 124 del 1991, limitatamente al periodo successivo all'entrata in vigore della legge n. 38 del 1986 (28 febbraio 1986), non pone un problema di reviviscenza, in quanto gli accordi o contratti collettivi, ancora "vigenti" a tale data, e, quindi, l'accordo aziendale citato, e non conformi al disposto di cui all'art. 1, primo comma, seconda parte, di detta legge, debbono ritenersi nulli, a norma del secondo comma del medesimo art. 1 legge n. 38 del 1986"
La sentenza impugnata deve di conseguenza essere cassata, e, ricorrendone gli estremi, la causa può essere decisa nel merito, pronunciandosi in questa sede il rigetto della domanda introduttiva del giudizio relativamente agli aumenti dell'indennità di contingenza successivi al 28 febbraio 1986.
Quanto alle spese giudiziali, in considerazione del contrasto giurisprudenziale in materia si ritengono sussistenti giusti motivi per la loro integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda relativa agli aumenti dell'indennità di contingenza successivi al 28 febbraio 1986 e compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 19 aprile 2002.
Depositato in Cancelleria il 6 giugno 2002