Sentenza 15 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 15/10/2003, n. 15438 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15438 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2003 |
Testo completo
Aula B REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE S TONE LAVORO1 5438/ 03 Composta dagli I mi g R.G.N.10264/01 Presidente Dott. Paolino DELL'ANNO Cons. Rel. Dott. Antonio LAMORGESE Cron. 31379 Consigliere Dott. Camillo FILADORO Consigliere Rep. Dott. Giuseppe CELLERINO Dott. Giancarlo D'AGOSTINO Consigliere Ud. 19/05/03 ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: RR LA, elettivamente domiciliata in Roma, via Calabria n. 56, presso l'avv. Antonio D'Amato e Rino Armano, che la rappresentano e difendono, giusta delega in atti;
ricorrente contro 3009 INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via della Frezza n. 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, e rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli avv.ti Vincenzo Cerioni, Giovanna Biondi e Pilerio 1 Spadafora, giusta delega in atti;
intimato che ha depositato procura - avverso la sentenza del Tribunale di Nola n. 8 depositata il 2 gennaio 2001 (R.G. n. 468/98). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19 maggio 2003 dal Relatore Cons. Antonio Lamorgese;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio Frazzini, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con distinti ricorsi al Pretore di Nola, poi riuniti, LA RA, premesso che aveva inutilmente avanzato in via amministrativa l'istanza per ottenere le indennità per l'astensione obbligatoria e facoltativa per maternità in relazione ai periodi dal 7 agosto 1993 al 7 gennaio 1994 e dal 10 gennaio 1994 all'11 luglio 1994, chiedeva la condanna dell'Inps al pagamento dei relativi importi. Il giudice adito accoglieva la domanda limitatamente alla indennità per l'astensione facoltativa e la decisione, appellata da entrambe le parti l'Istituto insistendo per la già eccepita - 2 mancanza di un rapporto di lavoro subordinato e la RA per la corresponsione anche dell'altra indennità veniva riformata dal Tribunale di Nola che, con sentenza depositata il 2 gennaio 2001, rigettava la pretesa della lavoratrice. Il Tribunale perveniva a tale conclusione, dopo avere evidenziato che l'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei braccianti agricoli ha valore presuntivo della sussistenza del rapporto di nella specie dalavoro, escludersi in considerazione delle negative risultanze, ritenute attendibili, dei verbali degli ispettori dell'istituto, e non avendo del resto la RA dimostrato gli elementi costitutivi del rapporto di lavoro dedotto. Avverso questa sentenza la soccombente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi. L'Inps ha depositato procura. MOTIVI DELLA DECISIONE Il primo motivo denuncia, in uno con vizi di motivazione, violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2697 cod. civ. e dell'art. 15 legge 30 dicembre 1971 n. 1204 e deduce che i principi di 3 diritto richiamati dalla sentenza impugnata a sostegno della decisione adottata, sono superati dalla successiva giurisprudenza di legittimità. Richiamando in particolare la sentenza 16 maggio 4936, sostiene che il provvedimento di1998 n. iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli formati dal Servizio contributi agricoli unificati (Scau, ora soppresso) è atto amministrativo avente natura di accertamento costitutivo e che l'onere probatorio in caso di contestazione del diritto alle provvidenze in esame deve ricadere sull' 'Inps, il quale, per rifiutare legittimamente la prestazione, è tenuto a dimostrare la insussistenza del rapporto lavorativo O la cancellazione della lavoratrice dagli elenchi suddetti. La censura infondata alla stregua del principio di diritto elaborato dalla sentenza 19 ottobre 2000 n. 1133 delle Sezioni Unite di questa Corte. Le quali, nel comporre il contrasto di giurisprudenza insorto all'interno della Sezione Lavoro sulla questione se la lavoratrice che richieda la prestazione in esame sia o meno tenuta a fornire la prova della esistenza del rapporto di contestato dall'Inps, hannolavoro, invece affermato: "Con riferimento ai lavoratori subordinati a tempo determinato nel settore dell'agricoltura, il diritto dei medesimi alle momento delprestazioni previdenziali, al verificarsi dell'evento protetto, è condizionato, sul piano sostanziale, dall'esistenza di una complessa fattispecie, che è costituita dallo svolgimento di una attività di lavoro subordinato a titolo oneroso per un numero minimo di giornate in ciascun anno di riferimento, che risulti dall'iscrizione lavoratori negli elenchi dei nominativi di cui al R.D. 24 settembre 1940 n. 1949 e successive modificazioni e integrazioni o dal possesso del cosiddetto certificato sostitutivo (il quale, a norma dell'art. 4 D.L.Lgt. 9 aprile 1946 n. 212, può essere rilasciato a chi lo richiede nelle more della formazione degli elenchi). Pertanto, sul piano processuale, colui che agisce in giudizio per ottenere le suddette prestazioni ha l'onere di provare, mediante l'esibizione di un documento che accerti la suddetta iscrizione negli elenchi nominativi 0 il possesso del certificato sostitutivo (ed eventualmente, in aggiunta, mediante altri mezzi istruttori), gli elementi essenziali della complessa fattispecie dedotta in giudizio, fermo restando che il giudice del merito, a fronte della prova contraria eventualmente fornita dall'ente previdenziale, anche mediante la produzione in giudizio di verbali ispettivi, non può limitarsi a decidere la causa in base al semplice riscontro dell'esistenza dell'iscrizione (anche perché quest'ultima, al pari dei suddetti verbali ispettivi e alla stregua di ogni altra attività di indagine compiuta dalla pubblica amministrazione, ha efficacia di prova fino a querela di falso soltanto della provenienza dell'atto dal pubblico funzionario e della veridicità degli accertamenti compiuti, ma non del contenuto di tali accertamenti, qualora questi siano basati su dichiarazioni rese da terzi ܼܿܘ addirittura, dall'interessato), ma deve pervenire alla decisione della controversia mediante la comparazione e il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi probatori acquisiti alla causa". Secondo tale orientamento, cui il Collegio presta adesione, devono perciò essere disattese le censure relative alla ripartizione dell'onere della prova affermata dal giudice di appello, il quale ha rilevato, da un lato, come la ricorrente non avesse adempiuto all'onere probatorio su di lei incombente 6 e, dall'altro, come sulla base della prova contraria offerta dall'istituto, dovesse escludersi il rapporto di lavoro dedotto dalla ricorrente, così valorizzando, senza che la valutazione espressa dal giudice di merito sia stata sottoposta a censura, le risultanze dei verbali ispettivi allegati dall'Inps. Il secondo motivo denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2094 e 230 bis cod. civ., nonché vizio di motivazione. Deduce l'infondatezza delle argomentazioni svolte dal Pretore per rigettare la richiesta di indennità di maternità per astensione obbligatoria, essendo il rilievo concernente il rapporto di affinità fra la lavoratrice e la datrice di lavoro insufficiente ad escludere la esistenza del rapporto di lavoro subordinato per l'anno 1992 e dovendo invece ritenersi, in base alle norme denunciate, operante una presunzione, sia pure iuris tantum, di onerosità della prestazione lavorativa. Questa doglianza è inammissibile, poiché con il ricorso per cassazione non possono essere proposte censure rivolte direttamente contro la sentenza di primo grado, anziché contro quella di appello, che costituisce l'unico oggetto del 7 giudizio di legittimità (cfr. fra le tante Cass. 20 giugno 1996 n. 5714). Del resto, la censura è comunque superata dalla statuizione contenuta nella pronuncia di appello, che ha negato la esistenza del rapporto di lavoro subordinato asserito dalla ricorrente soltanto sulla iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli. Il ricorso va dunque rigettato, ma la ricorrente, sebbene soccombente, resta esonerata, ai sensi dell'art. 152 disp. att. cod. proc. civ., dal pagamento delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla per le spese del presente giudizio. Così deciso in Roma, il 19 maggio 2003. Il Presidente Il Consigliere est. Kilimi Mu quini Detoureболуы CANCELLIERE Depositato in Cancelleria E 15 OTT. 2003 M E R oggi P U S ILCANCELLIERE 480 8