Sentenza 15 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 15/02/2002, n. 2240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2240 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2002 |
Testo completo
A E LIAN N O ITA I C.C. 58741 6 Z UBBLICA 8 A 9 C 1 R A / T 4 R S / I 6 R 2 G B A E . ORT0 2 2 40 /02 T R L R . U L P . B A A O I D R L B T E E A D T T I N S A E 3 I SUPREM A DI CASSAZIONE N S E R Oggetto S E E . I T N A A TRIBUTI SEZIONE TRIBUTARIA M CONDONO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 4273/98 Dott. Giovanni PAOLINI Presidente MONACI Consigliere Dott. Stefano Cron. 5417 Consigliere Dott. Vittorio Glauco EBNER MERONE Rel. Consigliere Rep. Dott. Antonio Ud. 08/11/01 Dott. Aldo CECCHERINI Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente CAMPIONE CIVILE S EN TENZA sul ricorso proposto da: N. 58741 GIARDINA MARIA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CONFALONIERI 5, presso lo studio dell'avvocato MANZI all'avvocato GLENDILUIGI, che lo difende unitamente CESARE, giusta procura in calce;
ricorrente
contro
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
2001 controricorrente 2211 avversO la sentenza n. 16/97 della Commissione D tributaria regionale di GENOVA, depositata il 06/02/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/11/01 dal Consigliere Dott. Antonio MERONE;
udito per il ricorrente, l'Avvocato ALBINI, che preliminarmente chiede il rinvio а nuovo ruolo per la trattazione congiunta con altra causa connessa con le stesse parti fissata per l'udienza del 19/11/01; si riporta agli scritti e insiste per l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso in via principale per l'accoglimento del primo motivo del ricorso;
assorbito il secondo.
1. Fatto, svolgimento del processo e motivi del ricorso 1.1. AR IA ricorre contro il Ministero delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, per la cassazione della sentenza specificata in epigrafe, con la quale la Commissione Tributaria Regionale di Genova ha rigettato l'appello della stessa AR, confermando la decisione di primo grado, di rigetto del ricorso introduttivo, fatta eccezione per la parte san- zionatoria, eliminata dai giudici di appello.
1.2. In fatto, con atto notificato 1'1.12.1989, il 2 competente Ufficio II.DD. ha notificato alla odierna ricorrente avviso di accertamento con il quale recupe- rava a tassazione il reddito imponibile IRPEF 1984, non dichiarato, а titolo di partecipazione alla s.n.c. Grande Pasticceria Le Palme, con conseguente irrogazio- ne di sanzioni ai sensi dell'art. 46, 1° comma, DPR 600/73. Avverso tale atto, la AR ha proposto ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria di primo grado, ec- cependo: la illegittimità dell'avviso impugnato, emesso in violazione dell'art. 17 del d.l. n. 69/89, conv. in 1. n. 154/89, in quanto, prima della notifica dell'avviso stesso, in data 16 ottobre 1989, aveva presentato ri- tuale dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art. 14 del medesimo d.l. 69/89, nel rispetto degli indici di redditività e degli altri adempimenti prescritti, con la conseguenza che, in forza della citata normativa non era passibile di controlli;
la infondatezza, nel merito, dell'accertamento a carico della società, basato su studi di settore risa- lenti e non calibrati rispetto alle mutevoli situazioni economiche di ciascun anno;
la inapplicabilità delle sanzioni. La Commissione Tributaria di primo grado ha riget- 3 tato il ricorso e la IN ha proposto appello dedu- cendo il totale difetto di motivazione della decisione di primo grado, riproponendo tutte le eccezioni già formulate, rappresentando, inoltre, che la controversia relativa al reddito accertato a carico della società partecipata era stata definita per "condono tombale" ai sensi della legge n. 413/1991, e che, conseguentemente, era venuto meno il presupposto sulla base del quale era stato poi determinato il reddito di partecipazione del- la ricorrente. La Commissione Tributaria Regionale, premesso che l'accertamento nei confronti della società appariva le- gittimo e fondato, ha ritenuto che la AR non abbia fornito "validi elementi per mettere in discussione i risultati dell'Ufficio, né le presunzioni su cui tale risultanza era fondata"; per- tanto "non può oggi dolersi della metodologia induttiva adottata dall'Ufficio per la ricostruzione del reddi- to"; "la dichiarazione presentata dalla Società ai sensi della legge 413/91 non estende la propria efficacia al- la posizione della compartecipe, ma esplica effetti so- lo nei confronti della snc dichiarante", per cui, "l'odierna ricorrente avrebbe dovuto avvalersi di ana- loga dichiarazione agevolativa, cosa che non risulta 4 abbia fatto".
1.3. A sostegno del ricorso, la AR deduce i seguenti motivi: omessa pronuncia e carenza e contraddittorietà del- la motivazione, in relazione alla eccezione di viola- zione dell'art. 17 del d.l. 69/89, in quanto su tale questione la sentenza impugnata tace totalmente (salvo a ricordarla, nella parte narrativa, come motivo di ap- pello), ○ comunque, omette di tenerne conto ai fini della decisione, se non, contraddittoriamente, elimi- nando le sanzioni irrogate;
in subordine, violazione e falsa applicazione dell'art. 39 DPR 600/73 e delle norme sull'onere della prova, in quanto 1'Amministrazione finanziaria non avrebbe provato la fondatezza del recupero, comunque operato in assenza dei presupposti di legge, e vizio di motivazione della sentenza impugnata su questo punto. + la dichiarazione presentata in conformità all'art. 17 precludeva i controlli (non l'accertamento). 1 1.4. L'Amministrazione finanziaria si costituita controricorso. La ricorrente ha presentato memoria con ex art. 378 c.p.C., con la quale, ha anche chiesto pre- liminarmente la riunione del ricorso ad altri analoghi relativi ad altre annualità.
2. Diritto e motivi della decisione 5 2.1. Preliminarmente, va disattesa la istanza di riunione il cui accoglimento non gioverebbe alla spedi- tezza dei procedimenti. Nel merito, il ricorso appare fondato, in riferimento al primo motivo dedotto.
2.2. Come già è stato riferito, la AR ha im- pugnato l'avviso di accertamento eccependone la ille- gittimità per violazione dell'art. 17 del d.l. n. 69/1989, conv. in legge n. 154/1989, in quanto, prima della notifica dell'avviso di accertamento, aveva pre- sentato, rituale dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art. 14 del medesimo d.l. 69/89, nel rispetto de- gli indici di redditività stabiliti normativamente e degli altri adempimenti prescritti, con la conseguenza che non era più passibile di controlli. Tale eccezione è stata riproposta come motivo di censura in appello, come si legge anche nella parte narrativa della senten- za impugnata, ma non è stata affatto esaminata dalla Commissione Tributaria Regionale. Questa si preoccupa di puntualizzare che la dichiarazione integrativa pre- sentata dalla società partecipata, ai sensi dell'art. non af- 413/1991, non ha effetti a favore del socio, ma fronta il problema delle preclusioni derivanti dalla dichiarazione sostitutiva presentata direttamente dalla AR, ai sensi del d.l. 69/89. Questa Corte ha già avuto modo di affermare, in tema di accertamento delle 6 imposte sui redditi, che "l'accertamento notificato in presenza di dichiarazione sostitutiva, presentata dal contribuente ai sensi dell'art. 14 D.L. 2 marzo 1989, n. 69, convertito in legge 27 aprile 1989, n. 154, con indicazione di imponibile non inferiore a quello risul- tante dall'applicazione dei cosiddetti coefficienti presuntivi, è illegittimo, a meno che l'amministrazione finanziaria non provi che rientra tra i controlli rea- lizzati al di fuori dei criteri selettivi formulati an- nualmente dal Ministero (art. 37 d.P.R. n. 600/73) e di quelli fatti per sorteggio" (Cass. 11303/2000). L'art. 17 del d.l. 69/89 dispone che se l'ammontare dei redditi dichiarati non è inferiore a quello risul- tante dalla applicazione di appositi coefficienti pre- suntivi stabiliti con le procedure previste dallo stes- so d.l. 69/89, "non si fa luogo a controlli per sorteg- gio o in base a criteri selettivi". Pertanto, 1' eccezione originariamente prospettata du-dalla AR (riproposta in questa sede sotto il plice della omessa pronuncia e della carenza di motiva- zione), comportava, per i giudici di merito, l'obbligo di verificare se effettivamente la ricorrente avesse provato di avere presentato dichiarazione sostitutiva in conformità al dettato legislativo, nel rispetto dei coefficienti presuntivi di reddito. In caso di esito 7 positivo di questa prima indagine, occorreva poi veri- ficare se l'avviso di accertamento era scaturito da un se-tipo di controllo precluso (da sorteggio o da lista lettiva) о consentito (es. sulla base di processo ver- bale di constatazione).
2.3. Nulla di tutto ciò risulta dalla sentenza im- pugnata che, pertanto, deve essere cassata con rinvio al giudice a quo, che dovrà decidere tenendo conto di quanto sopra esposto, provvedendo anche per le spese. Il profilo motivo accolto, di omessa pronuncia, è as- sorbente rispetto a tutte le altre censure prospettate.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, per E 6 8 N 9 1 O quanto di ragione, assorbiti gli altri. Cassa la I / sen- A 4 Z 5 I / A . 6 R R 2 N A tenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra T - . S R T . I B P U . G B D E L I Commissione Tributaria Regionale della L R sezione della L R E A T D A . B I D S A A Liguria. N I T E E R T 1 S 3 E N I 1 E Così deciso in Roma 1' 8 novembre 2001. A T S . A E N ✓ M Il Presidente Il Consigliere estensore 50 (dr. Giovanni Paolini) (dr. Antoni Merone IL CANCELLIERE C1 Arnaldo Casano DEPOSITAT Oggi 15 FEB. 2002 L CANCELLIERE OF mold Салонь Amano Maser 8