Sentenza 30 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 30/05/2001, n. 7346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7346 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2001 |
Testo completo
2 *REPUBBLICA ITA L IN7 34 6 /0 1 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente- R.G.N. 6258/99 Dott. Corrado CARNEVALE Consigliere Cron. 16998 Dott. Giovanni LOSAVIO Consigliere Rep. 2706 Dott. Walter CELENTANO Rel. Consigliere Ud. 07/02/01 Dott. Laura MILANI - Consigliere -Dott. Salvatore SALVAGO CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richiesta copia studio SENTENZA IL SOLE 24 ORE dal Sig. 3000 sul ricorso proposto da: per diritti L. || 3.0 MAG. 2001. CL COSTRUZIONI GENERALI SpA, in persona del legale IL CANCELLIERE rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata CANCELLERIA in ROMA VIA BARNABA ORIANI 85, presso l'avvocato PINGUE FILIPPO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato DI FALCO SANDRO, giusta delega a margine del ricorso;
ricorrente
contro
A.N.A.S. ENTE NAZIONALE PER LE STRADE, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE 2001 DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
339 -1- controricorrente avverso la sentenza n. 327/98 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 04/02/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/02/2001 dal Consigliere Dott. Laura MILANI;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Giovanni Romano, con delega, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, l'Avvocato dello Stato Arena, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- . SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto notificato il 21.2.1997 la s.p.a. CL RU RA impugnava per nullità dinanzi alla corte d'appello di Roma il lodo 21.2.1996, con il quale il collegio arbitrale, deci- dendo sulla controversia insorta tra la stessa CL e l'ANAS in ordine all'appalto dei lavori di un lotto della strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno, aveva condannato l'ANAS al pagamento della somma di £. 166.978.598, oltre interessi legali, respingendo le altre domande dell'CL. Pronunciando nel contraddittorio delle parti, la corte d'ap- pello di Roma, con sentenza 27.1-4.2.1998, rigettava l'impugna- zione, formulando le seguenti considerazioni in diritto. Non era ravvisabile violazione del principio del contraddit- torio nella procedura seguita dal collegio arbitrale, il quale, dopo la discussione orale svoltasi all'esito dell'istruttoria - - il 4 ottobre 1995, aveva disposto, con ordinanza in pari data, il deposito di ulteriore documentazione a cura dell'ANAS, ed aveva poi direttamente proceduto, dopo l'acquisizione della documenta- zione in parola, alla decisione della controversia. L'ordinanza arbitrale, infatti, era stata comunicata ad entrambe le parti, che erano state pertanto poste pariteticamente in grado di esple- tare l'attività processuale eventualmente ritenuta necessaria, e comunque riguardava il deposito di documenti già noti ad entrambe le parti, le quali avevano avuto quindi già la possibilità di utilizzarli per i rispettivi fini difensivi. In ogni caso, l'CL 1 non aveva indicato argomenti idonei a dimostrare la concreta ne- cessità di discutere il valore e la rilevanza della documentazio- ne di cui il collegio arbitrale aveva disposto l'acquisizione con la citata ordinanza. Gli ulteriori motivi apparivano tutti inammissibili od in- fondati, o perchè esulanti dai limiti dell'impugnazione per nul- lità (non comportanti il riesame delle decisioni di merito, ade- guatamente motivate, espresse dal collegio arbitrale) o perchè non integranti la violazione di regole di diritto. Avverso tale sentenza la s.p.a. CL propone ricorso, illu- strato da memoria. Resiste l'ANAS con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo la ricorrente ripropone l'eccezione di violazione del principio del contraddittorio. Deduce che l'ordinanza istruttoria, emessa dal collegio ar- bitrale dopo la chiusura della discussione, ordinava all'ANAS il deposito di documenti, ma ometteva di concedere alla controparte termine per l'esame dei documenti stessi ed il deposito di memo- rie difensive, nè fissava ulteriore udienza per svolgere oralmen- te eventuali difese. Veniva così posta in essere violazione del contraddittorio, - essendosi riaperta l'istruttoria con l'ordine di deposi- poichè to di documentazione rivolto ad una delle parti non si era data all'altra parte la possibilità di replicare in ordine alle nuove risultanze emergenti dalla documentazione prodotta. 2 Amilani La censura non ha pregio. - e non contestatoCome precisato nella sentenza impugnata nel ricorso il collegio arbitrale ha ritenuto necessario, ai fini della decisione, l'esame di alcuni specificati documenti, e cioè il testo integrale del capitolato speciale d'appalto con l'elenco dei prezzi, le relazioni generali al progetto base e l'analisi dei prezzi, documenti già ben noti ad entrambe le parti che avevano avuto la possibilità di utilizzarli ai fini difensivi nelle varie memorie depositate, con relativo corredo di adeguata documentazione. Il collegio arbitrale non ha "riaperto l'istruttoria", nè ha 'concesso" all'ANAS nuovo termine per il deposito di altri docu- 11 menti a scopo difensivo, a scelta della parte, ma ha "ordinato" all'ANAS il deposito di una documentazione ben specificata, già a conoscenza di entrambe le parti, le quali hanno entrambe avuto la comunicazione della relativa ordinanza. Non si è quindi verificata alcuna violazione del contraddit- torio, da intendersi, nel procedimento arbitrale, come rispetto della parità di posizione tra le parti, che debbono essere messe ugualmente in condizione di esporre i rispettivi assunti, di co- noscere le prove e le risultanze del processo, di presentare me- morie e repliche e di prendere visione in tempo utile nelle istanze e richieste avversarie (v. Cass. 6288/2000). Nella specie, l'ordine di deposito rivolto all'ANAS, e comu- nicato anche all'CL, non concedeva ad una parte la facoltà di espletare un'ulteriore attività difensiva a scapito dell'altra Huiles parte, ma disponeva soltanto l'acquisizione di una documentazione comune ad entrambe le parti (capitolato speciale d'appalto, elen- co dei prezzi, relazioni generali al progetto base e alle varian- ti, analisi dei prezzi), di cui il collegio arbitrale riteneva necessario l'esame integrale ai fini della decisione, ed in ordi- ne alla quale in ogni caso l'CL, avendo ricevuto comunicazione avrebbe avuto agio ed occasione di richiederedell'ordinanza, termine per replica. Del resto - come la corte d'appello non ha mancato di evi- l'CL non ha indicato in sede di impugnazione del lo- denziare - do le ragioni per cui il deposito della documentazione in parola avrebbe leso il suo diritto di difesa, nè va aggiunto - ha provveduto ad indicarle in questa sede, limitandosi ad una denun- cia meramente formale di violazione del contraddittorio. Gli ulteriori motivi d'impugnazione possono essere esaminati congiuntamente, presentando tutti elementi comuni di valutazione. Con essi la ricorrente, rispettivamente: 2°) deducendo violazione di legge (art. 5 r.d. n. 350/1895, 29.5.1895, legge n.in relazione alle disposizioni del d.m. 205/1989 e principi generali in materia di dovere di cooperazione della stazione appaltante), nonchè difetto e contraddittorietà della motivazione, censura la sentenza impugnata per avere omesso di pronunciarsi affermando trattarsi di indagine di merito - sulle contestazioni delle argomentazioni con le quali il collegio arbitrale aveva respinto la domanda relativa al rimborso dei mag- giori oneri sostenuti per l'approvvigionamento dei materiali, a Нийвий seguito dell'aumento dei prezzi delle materie prime e dell'ado- zione, da parte delle autorità amministrative, di provvedimenti di chiusura delle cave viciniori;
3°) nuovamente deducendo violazione e falsa interpretazione di norme di legge (artt. 326 e 322 legge LL.PP., 21 D.P.R. n. 1063/1962, 5, 21 e 22 r.d. n. 350 del 1895, in relazione all'art. 32 comma 2, legge 7.2.1961 n. 59), dell'art. 1 capitolato specia- - parte seconda le d'appalto norme tecniche e del prezzo di elenco n. 5, dei principi in materia di ermeneutica contrattuale e di presupposizione, nonchè omessa motivazione, censura la sen- tenza impugnata, per non avere la corte d'appello ancora affer- mando trattarsi di valutazioni di merito esaminato la domanda - relativa alla richiesta di nuovo prezzo rispetto a quello conve- nuto, sulla base delle circostanze enunciate nel motivo preceden- te;
4°) deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 1664 c.c., dell'art. 33 legge n. 41/86 e della disciplina revisionale di diritto pubblico, oltre che violazione del contratto d'appal- to, nonchè insufficiente e contraddittoria motivazione, censura la sentenza impugnata per avere negato l'applicabilità dell'art. 1664 c.C., con riferimento alla previsione sia del 2° comma (equo compenso per la maggiore onerosità dell'opera a causa dei provve- dimenti di chiusura delle cave per evitare un danno ambientale), che del 1° comma (revisione prezzi); 5 Ний вет 5°) denunciando violazione delle regole di ermeneutica con- trattuale, della legge n. 205/1989 e dei principi in materia di dovere di cooperazione della stazione appaltante, nonchè difetto e contraddittorietà di motivazione, lamenta che la sentenza impu- gnata abbia dichiarato inammissibili le censure rivolte contro il rigetto della domanda risarcitoria da parte del collegio arbitra- le;
con-6°) deducendo violazione delle regole di ermeneutica trattuale, dei principi in materia di responsabilità, della legge n. 205/1989, degli artt. 33 e ss. D.P.R. n. 1063/1962, nonchè di- fetto e contraddittorietà di motivazione, lamenta che la corte d'appello abbia rigettato la censura relativa all'accoglimento solo parziale, da parte del collegio arbitrale, della domanda di attribuzione di interessi moratori per il ritardato pagamento dei lavori di variante, sull'assunto che la stessa investiva l'inter- pretazione della volontà delle parti, riducendosi ad una critica della ricostruzione in proposito operata dagli arbitri. Le suddette censure ripropongono quelle già formulate dinan- zi alla corte d'appello, ritenute inammissibili, o respinte, nel- la sentenza impugnata con motivazione puntuale e giuridicamente corretta. Ed invero, la corte d'appello ha considerato che, per la maggior parte (secondo, terzo, quinto e sesto motivo), le censure sollecitavano o una diversa ricostruzione della volontà delle parti rispetto all'interpretazione delle clausole contrattuali fornita dal collegio arbitrale, ovvero un riesame di merito delle 6 Huifsui valutazioni approfonditamente compiute dallo stesso collegio: in- terpretazione e valutazioni tutte supportate da una motivazione strutturalmente logica e pienamente adeguata all'individuazione della “ratio decidendi". Circa il quarto motivo (negata applicazione dell'art. 1664 c.c.), la corte d'appello ha correttamente ritenuto infondato il duplice profilo della censura, data l'inapplicabilità (come rile- vata dal collegio arbitrale) agli appalti pubblici della disci- plina della revisione prezzi prevista per gli appalti privati, e la non estensibilità dell'istituto dell'equo indennizzo al caso di specie, non essendo il provvedimento amministrativo di chiusu- ra delle cave viciniori assimilabile ad un ostacolo fisico alla esecuzione dei lavori. Le motivazioni della sentenza impugnata risultano quindi del tutto esaurienti, e pienamente aderenti all'ambito del sindacato demandato alla corte d'appello nel giudizio d'impugnazione del lodo arbitrale. Le stesse - come tali - si sottraggono pertanto a censura in questa sede, limitata al controllo di legittimità della sentenza emessa dalla corte d'appello. Il ricorso va dunque rigettato, con il favore della spese per la resistente.
P.Q.M.
La Corte Rigetta il ricorso. 7Huitem Condanna la ricorrente al pagamento, a favore della resistente, della spese della presente fase del giudizio, di cui f.
5.000.000 per onorari, oltre le spese prenotate a debito. Così deciso in Roma il 7 febbraio 2001. il Presidente lonal lawear l'estensore Haussmiferi est. CORTE SUPREMADI CASSAZIONE IL CANCELLIERE Prima Sezione Civile Luisa Passinetti Мой ШИ Depositato in Cancelleria 3.0 MAG 2001 IL CANCELLIERE Julie Voi 051.010 4000 290000 Registrato in data 1...? NOV. 2001. UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 4 Serie 290.000 versate £. al n. DUECENTONOVANTAMILA p. Il Dirigente Area Servizi (lire (D.ssa Maria G DI FILIPPO) Il Responsabile Servizio Atti Giudiziari (DM/RACCICHINI)