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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 28/01/2025, n. 3378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3378 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: DI MO SE nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 21/03/2024 del GIP TRIBUNALE di VENEZIA udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO;
lette le conclusioni del PG dottore GIUSEPPE SASSONE che ha chiesto l'annullamento Penale Sent. Sez. 3 Num. 3378 Anno 2025 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: MAGRO MARIA BEATRICE Data Udienza: 10/09/2024 RITENUTO IN FATTO 1.SE Di CO ricorre per cassazione avverso l'ordinanza del Gip del Tribunale di Venezia del 21/03/2024, emessa alle ore 15,30, di convalida del provvedimento emesso dal Questore di Venezia, notificato al ricorrente il 18/03/2024 alle ore 16,00, con il quale è stato disposto l'obbligo di presentazione presso la questura nelle modalità ivi indicate, per la durata di otto anni, in occasione delle competizioni sportive della squadra del Bari, sia in casa che fuori casa. 2.1.11 ricorrente deduce, con il primo motivo di ricorso, il vizio di violazione di legge in relazione all'art. 6, I. n. 401 del 1989, per omessa valutazione della memoria difensiva tempestivamente trasmessa tramite pec entro il termine di 48 ore dalla notifica all'interessato e precisamente in data 20/03/2024, alle ore 12,15, con la quale il prevenuto lamentava la illegittimità della durata del divieto, indicata in otto anni nel provvedimento del questore, in quanto eccedente il massimo dei cinque anni previsto dalla legge per le ipotesi non aggravate. Evidenzia, infatti, di non essere gravato da un precedente "Daspo sportivo", ma da un "Daspo urbano". Il giudice ha deL tutto omesso di valutare la memoria presentata, di cui non ha dato neppure atto, né minimamente confutato la tesi difensiva, limitandosi a recepire il provvedimento del Questore e a convalidarlo senza confrontarsi con le deduzioni difensive articolate nella suddetta memoria. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente deduce violazione di legge e vizio della motivazione con riferimento alla violazione del principio di gradualità della sanzione, rappresentando che il "provvedimento analogo" richiamato dal questore e dal giudice a quo non concerne un Daspo sportivo ma un Daspo urbano. Il ricorrente non ha mai subito un Daspo per manifestazioni sportive e, quindi, non è un recidivo amministrativo. Conseguentemente il provvedimento impugnato è in violazione dell'art.6, comma 5, L. 401/1989. 2.3.Con il terzo motivo di ricorso, lamenta violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla mancata esplicitazione delle ragioni per le quali l'obbligo di presentare debba essere esteso alle competizioni sportive che si svolgono su tutto il territorio nazionale, anche per le partite di calcio del Bari in trasferta. 3. Il Procuratore generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha l'annullamento con rinvio. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che il termine concesso all'interessato per depositare memorie e deduzioni al G.i.p. competente per la convalida del provvedimento del Questore, impositivo dell'obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia, non può essere inferiore a quello di 48 ore, previsto dalla legge, entro cui il P.M. deve richiedere la convalida di detto provvedimento (ex multis, Sez. 3, n. 6440 del 27/01/2016, Michelotto, Rv. 1 266223 - 01). Pertanto, qualora il diffidato si avvalga della facoltà di produrre memorie o deduzioni difensive nel termine predetto di 48 ore decorrente dalla notifica del provvedimento del Questore, in tal caso, è nulla, per violazione del diritto di difesa, l'ordinanza di convalida del provvedimento del Questore, impositivo dell'obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia, che non contenga alcun riferimento non solo formale, ma anche sostanziale, alle deduzioni oggetto della memoria difensiva depositata ritualmente (Sez. 3, n. 20143 del 27/05/2010, ZZ e altri, Rv. 247174; Sez.3, n. 3740 del 10/12/2021, Rv. 281321). La giurisprudenza di legittimità ha, quindi, stabilito che, se l'interessato entro il termine si avvale di tale diritto al contraddittorio cartolare, il giudice è obbligato a prendere in considerazione le deduzioni difensive e che è nulla, per violazione del diritto di difesa, l'ordinanza di convalida del provvedimento del Questore, impositivo dell'obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia, che non contenga alcun riferimento alle deduzioni oggetto della memoria difensiva depositata entro il termine di quarantotto ore dalla notifica al diffidato (Sez. 3, n. 41899 del 13/09/2023, Rv. 285286). 1.1. In ordine alla sequenza procedimentale, si osserva innanzitutto che, nel caso in disamina, il provvedimento del Questore di Venezia è stato notificato al ricorrente in data 18/03/2024 alle ore 16,00 e che egli ha depositato la propria memoria difensiva in data 20/03/2024, alle ore 12,15. Il PM ha richiesto la convalida entro 48 ore dalla notifica del provvedimento del Questore e il giudice ha provveduto alla convalida in data 21/03/2024, emessa alle ore 15,30, nel rispetto del termine a difesa, senza tuttavia dare in alcun modo atto del deposito delle memoria difensiva tempestivamente presentata con la quale il ricorrente aveva formulato specifiche doglianzé in ordine alla recidixia amministrativa- a suo giudizio non applicabile in presenza di Daspo urbano, ma solo in caso di Daspo sportivo - e in ordine alla conseguente durata dell'obbligo di presentazione per otto anni;
doglianze che, a prescindere dalla loro fondatezza, non sono state esaminate e vagliate da giudice a quo nell'ordinanza impugnata, posto che il giudice, pur richiamando i limiti temporali previsti dalla legge e la previsione di termini a difesa, non ha né formalmente né sostanzialmente fatto riferimento a tale memoria difensiva. Da qui la nullità dell'atto ex art. 178 lett. c), cod. proc. pen., con conseguente annullamento dell'ordinanza impugnata senza rinvio limitatamente all'obbligo di presentazione. Tale epilogo decisorio, in quanto logicamente pregiudiziale, determina l'ultroneità della disamina degli ulteriori motivi di ricorso. 2.La decisione impugnata va pertanto annullata senza rinvio (V. Sez.3, n.3740 del 10/11/2020, dep. 2021, Lupo, Rv. 281321) e va dichiarata cessata l'efficacia del provvedimento del Questore di Venezia del 18/03/2024, limitatamente all'obbligo di presentazione.
PQM
2 Così deciso all'udienza del 10/09/2024 il Consigliere estensore Annulla senza rinvio la ordinanza impugnata e dichiara cessata l'efficacia del provvedimento del Questore di Venezia del 18/03/2024, limitatamente all'obbligo di presentazione. Manda alla cancelleria di comunicare il presente dispositivo al Questore di Venezia. Il PresicInte
lette le conclusioni del PG dottore GIUSEPPE SASSONE che ha chiesto l'annullamento Penale Sent. Sez. 3 Num. 3378 Anno 2025 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: MAGRO MARIA BEATRICE Data Udienza: 10/09/2024 RITENUTO IN FATTO 1.SE Di CO ricorre per cassazione avverso l'ordinanza del Gip del Tribunale di Venezia del 21/03/2024, emessa alle ore 15,30, di convalida del provvedimento emesso dal Questore di Venezia, notificato al ricorrente il 18/03/2024 alle ore 16,00, con il quale è stato disposto l'obbligo di presentazione presso la questura nelle modalità ivi indicate, per la durata di otto anni, in occasione delle competizioni sportive della squadra del Bari, sia in casa che fuori casa. 2.1.11 ricorrente deduce, con il primo motivo di ricorso, il vizio di violazione di legge in relazione all'art. 6, I. n. 401 del 1989, per omessa valutazione della memoria difensiva tempestivamente trasmessa tramite pec entro il termine di 48 ore dalla notifica all'interessato e precisamente in data 20/03/2024, alle ore 12,15, con la quale il prevenuto lamentava la illegittimità della durata del divieto, indicata in otto anni nel provvedimento del questore, in quanto eccedente il massimo dei cinque anni previsto dalla legge per le ipotesi non aggravate. Evidenzia, infatti, di non essere gravato da un precedente "Daspo sportivo", ma da un "Daspo urbano". Il giudice ha deL tutto omesso di valutare la memoria presentata, di cui non ha dato neppure atto, né minimamente confutato la tesi difensiva, limitandosi a recepire il provvedimento del Questore e a convalidarlo senza confrontarsi con le deduzioni difensive articolate nella suddetta memoria. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente deduce violazione di legge e vizio della motivazione con riferimento alla violazione del principio di gradualità della sanzione, rappresentando che il "provvedimento analogo" richiamato dal questore e dal giudice a quo non concerne un Daspo sportivo ma un Daspo urbano. Il ricorrente non ha mai subito un Daspo per manifestazioni sportive e, quindi, non è un recidivo amministrativo. Conseguentemente il provvedimento impugnato è in violazione dell'art.6, comma 5, L. 401/1989. 2.3.Con il terzo motivo di ricorso, lamenta violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla mancata esplicitazione delle ragioni per le quali l'obbligo di presentare debba essere esteso alle competizioni sportive che si svolgono su tutto il territorio nazionale, anche per le partite di calcio del Bari in trasferta. 3. Il Procuratore generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha l'annullamento con rinvio. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che il termine concesso all'interessato per depositare memorie e deduzioni al G.i.p. competente per la convalida del provvedimento del Questore, impositivo dell'obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia, non può essere inferiore a quello di 48 ore, previsto dalla legge, entro cui il P.M. deve richiedere la convalida di detto provvedimento (ex multis, Sez. 3, n. 6440 del 27/01/2016, Michelotto, Rv. 1 266223 - 01). Pertanto, qualora il diffidato si avvalga della facoltà di produrre memorie o deduzioni difensive nel termine predetto di 48 ore decorrente dalla notifica del provvedimento del Questore, in tal caso, è nulla, per violazione del diritto di difesa, l'ordinanza di convalida del provvedimento del Questore, impositivo dell'obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia, che non contenga alcun riferimento non solo formale, ma anche sostanziale, alle deduzioni oggetto della memoria difensiva depositata ritualmente (Sez. 3, n. 20143 del 27/05/2010, ZZ e altri, Rv. 247174; Sez.3, n. 3740 del 10/12/2021, Rv. 281321). La giurisprudenza di legittimità ha, quindi, stabilito che, se l'interessato entro il termine si avvale di tale diritto al contraddittorio cartolare, il giudice è obbligato a prendere in considerazione le deduzioni difensive e che è nulla, per violazione del diritto di difesa, l'ordinanza di convalida del provvedimento del Questore, impositivo dell'obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia, che non contenga alcun riferimento alle deduzioni oggetto della memoria difensiva depositata entro il termine di quarantotto ore dalla notifica al diffidato (Sez. 3, n. 41899 del 13/09/2023, Rv. 285286). 1.1. In ordine alla sequenza procedimentale, si osserva innanzitutto che, nel caso in disamina, il provvedimento del Questore di Venezia è stato notificato al ricorrente in data 18/03/2024 alle ore 16,00 e che egli ha depositato la propria memoria difensiva in data 20/03/2024, alle ore 12,15. Il PM ha richiesto la convalida entro 48 ore dalla notifica del provvedimento del Questore e il giudice ha provveduto alla convalida in data 21/03/2024, emessa alle ore 15,30, nel rispetto del termine a difesa, senza tuttavia dare in alcun modo atto del deposito delle memoria difensiva tempestivamente presentata con la quale il ricorrente aveva formulato specifiche doglianzé in ordine alla recidixia amministrativa- a suo giudizio non applicabile in presenza di Daspo urbano, ma solo in caso di Daspo sportivo - e in ordine alla conseguente durata dell'obbligo di presentazione per otto anni;
doglianze che, a prescindere dalla loro fondatezza, non sono state esaminate e vagliate da giudice a quo nell'ordinanza impugnata, posto che il giudice, pur richiamando i limiti temporali previsti dalla legge e la previsione di termini a difesa, non ha né formalmente né sostanzialmente fatto riferimento a tale memoria difensiva. Da qui la nullità dell'atto ex art. 178 lett. c), cod. proc. pen., con conseguente annullamento dell'ordinanza impugnata senza rinvio limitatamente all'obbligo di presentazione. Tale epilogo decisorio, in quanto logicamente pregiudiziale, determina l'ultroneità della disamina degli ulteriori motivi di ricorso. 2.La decisione impugnata va pertanto annullata senza rinvio (V. Sez.3, n.3740 del 10/11/2020, dep. 2021, Lupo, Rv. 281321) e va dichiarata cessata l'efficacia del provvedimento del Questore di Venezia del 18/03/2024, limitatamente all'obbligo di presentazione.
PQM
2 Così deciso all'udienza del 10/09/2024 il Consigliere estensore Annulla senza rinvio la ordinanza impugnata e dichiara cessata l'efficacia del provvedimento del Questore di Venezia del 18/03/2024, limitatamente all'obbligo di presentazione. Manda alla cancelleria di comunicare il presente dispositivo al Questore di Venezia. Il PresicInte