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Sentenza 21 novembre 2023
Sentenza 21 novembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/11/2023, n. 46789 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46789 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da IO IA, n. Palermo 03/05/1974 avverso la sentenza n. 884/23 della Corte di appello di Palermo del 17/01/2023 letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata;
udita la relazione del consigliere Orlando Villoni;
letta la requisitoria scritta del pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Silvia Salvadori, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso Penale Sent. Sez. 6 Num. 46789 Anno 2023 Presidente: DE AMICIS GAETANO Relatore: VILLONI ORLANDO Data Udienza: 19/10/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Palermo ha confermato la decisione di primo grado, che ha condannato IA IO alla pena di due anni di reclusione per falsa testimonianza (art. 372 cod. pen.) commessa in un procedimento civile, mediante dichiarazione di avere assistito ad un incidente stradale in realtà mai avvenuto. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata che con un unico motivo di censura deduce travisamento della prova, per avere i giudici di merito fatto esclusivo affidamento ai fini delle loro valutazioni sul verbale di udienza del procedimento a quo, svoltosi dinanzi al Giudice di Pace, redatto in forma riassuntiva e come tale insuscettibile di fungere da riscontro probatorio ai fini dell'affermazione di responsabilità. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è manifestamente infondato e va dichiarato inammissibile. 2. L'unica ma fondamentale critica che la ricorrente rivolge alla conforme decisione dei giudici di merito riguarda l'oggetto della valutazione probatoria, asseritamente condotta su di un verbale redatto nell'ambito del procedimento a quo in forma riassuntiva e quindi insuscettibile, secondo la sua prospettazione, a fornire al giudice penale l'esatta rappresentazione di quanto da lei effettivamente dichiarato nel corso della deposizione resa dinanzi al Giudice di Pace in sede civile. Più in particolare, quel verbale costituirebbe - secondo la ricorrente - il risultato del tentativo, a tratti infruttuoso, svolto dal redigente cancelliere del Giudice di Pace di "catturare" (così a pag. 2 del ricorso) il significato di frasi dal contenuto tortuoso espresse in cattivo italiano, quando non in forma dialettale. Posta in questi termini la questione, ne deriva in primo luogo l'erronea deduzione del vizio di travisamento della prova. Tale vizio, deducibile in cassazione ai sensi dell'art. 606 , lett. e)/ cod. proc. pen., può certamente essere desunto non solo dal testo del provvedimento impugnato ma anche da altri atti del processo specificamente indicati;
tuttavia 2 esso è configurabile solo allorquando si introduce nella motivazione una informazione rilevante che non esiste nel processo o quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia (tra molte v. Sez. 2, n. 47035 del 03/10/2013, Giugliano, Rv. 257499). Non è quanto accaduto nella fattispecie, in cui non v'è contestazione del fatto che quello e non altro è il verbale esaminato dai giudici penali, le cui valutazioni sarebbero, però, risultate sviate per effetto dell'erronea tecnica di redazione. Il tema impropriamente posto con il ricorso sembra essere, in realtà, un altro e riguarda l'eventualità, adombrata implicitamente, che il giudice penale debba selezionare ed escludere tra i vari elementi di fatto quelli sulla base dei quali compiere la valutazione di verità/falsità della testimonianza resa dall'imputato nel distinto procedimento. Ma su tale aspetto va subito rilevato che la lettera della legge (art. 372 cod. pen.) non pone alcun vincolo riguardo al valore probatorio da attribuire ai vari elementi di conoscenza a disposizione del giudice, sì che in una pur non recente decisione di questa Corte di legittimità è stata affermata la ritualità della acquisizione al fascicolo del dibattimento di un verbale di sommarie informazioni testimoniali di cui all'art. 362 cod. proc. pen. quale prova storica del fatto che le dichiarazioni erano state effettivamente rese (Cass. sez. 6, sent. n. 43193 del 30/09/2004, Floridia, Rv. 230501), in apparente conflitto con la disciplina delle dichiarazioni rese dal testimone prima del processo ai sensi dell'art. 500, commi 1 e 2 cod. proc. pen. 3. Alle predette ragioni di inammissibilità del ricorso si aggiunge un terzo e dirimente profilo. Nel redigere i motivi di gravame, recante data 16 febbraio 2021 (v. fascicolo)/ avverso la decisione di primo grado del G.i.p. del Tribunale di Palermo, la difesa dell'imputata proponeva alla Corte territoriale un unico motivo attinente alla insussistenza dell'elemento soggettivo, mentre la questione dedotta in questa sede riguarda la materialità della condotta di falsa testimonianza. Ma la giurisprudenza di questa Corte di legittimità ha già affermato il principio, derivante da quello più generale di cui all'art. 597, comma 1, cod. proc. pen., che poiché con il ricorso per cassazione non possono essere dedotte questioni non prospettate nei motivi di appello tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza, non può contestarsi la sussistenza della condotta sotto il profilo oggettivo qualora in appello sia stata dedotta l'insussistenza dell'elemento psicologico (Sez. 2, n. 6131 del 29/01/2016, Menna e al., Rv. 266202). 3 Ne consegue la non proponibilità del tema per la prima volta nel presente giudizio di legittimità. 4. Alla dichiarazione d'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro tremila.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso, 19 ottobre 2023 Il consigliere st nsore
udita la relazione del consigliere Orlando Villoni;
letta la requisitoria scritta del pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Silvia Salvadori, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso Penale Sent. Sez. 6 Num. 46789 Anno 2023 Presidente: DE AMICIS GAETANO Relatore: VILLONI ORLANDO Data Udienza: 19/10/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Palermo ha confermato la decisione di primo grado, che ha condannato IA IO alla pena di due anni di reclusione per falsa testimonianza (art. 372 cod. pen.) commessa in un procedimento civile, mediante dichiarazione di avere assistito ad un incidente stradale in realtà mai avvenuto. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata che con un unico motivo di censura deduce travisamento della prova, per avere i giudici di merito fatto esclusivo affidamento ai fini delle loro valutazioni sul verbale di udienza del procedimento a quo, svoltosi dinanzi al Giudice di Pace, redatto in forma riassuntiva e come tale insuscettibile di fungere da riscontro probatorio ai fini dell'affermazione di responsabilità. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è manifestamente infondato e va dichiarato inammissibile. 2. L'unica ma fondamentale critica che la ricorrente rivolge alla conforme decisione dei giudici di merito riguarda l'oggetto della valutazione probatoria, asseritamente condotta su di un verbale redatto nell'ambito del procedimento a quo in forma riassuntiva e quindi insuscettibile, secondo la sua prospettazione, a fornire al giudice penale l'esatta rappresentazione di quanto da lei effettivamente dichiarato nel corso della deposizione resa dinanzi al Giudice di Pace in sede civile. Più in particolare, quel verbale costituirebbe - secondo la ricorrente - il risultato del tentativo, a tratti infruttuoso, svolto dal redigente cancelliere del Giudice di Pace di "catturare" (così a pag. 2 del ricorso) il significato di frasi dal contenuto tortuoso espresse in cattivo italiano, quando non in forma dialettale. Posta in questi termini la questione, ne deriva in primo luogo l'erronea deduzione del vizio di travisamento della prova. Tale vizio, deducibile in cassazione ai sensi dell'art. 606 , lett. e)/ cod. proc. pen., può certamente essere desunto non solo dal testo del provvedimento impugnato ma anche da altri atti del processo specificamente indicati;
tuttavia 2 esso è configurabile solo allorquando si introduce nella motivazione una informazione rilevante che non esiste nel processo o quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia (tra molte v. Sez. 2, n. 47035 del 03/10/2013, Giugliano, Rv. 257499). Non è quanto accaduto nella fattispecie, in cui non v'è contestazione del fatto che quello e non altro è il verbale esaminato dai giudici penali, le cui valutazioni sarebbero, però, risultate sviate per effetto dell'erronea tecnica di redazione. Il tema impropriamente posto con il ricorso sembra essere, in realtà, un altro e riguarda l'eventualità, adombrata implicitamente, che il giudice penale debba selezionare ed escludere tra i vari elementi di fatto quelli sulla base dei quali compiere la valutazione di verità/falsità della testimonianza resa dall'imputato nel distinto procedimento. Ma su tale aspetto va subito rilevato che la lettera della legge (art. 372 cod. pen.) non pone alcun vincolo riguardo al valore probatorio da attribuire ai vari elementi di conoscenza a disposizione del giudice, sì che in una pur non recente decisione di questa Corte di legittimità è stata affermata la ritualità della acquisizione al fascicolo del dibattimento di un verbale di sommarie informazioni testimoniali di cui all'art. 362 cod. proc. pen. quale prova storica del fatto che le dichiarazioni erano state effettivamente rese (Cass. sez. 6, sent. n. 43193 del 30/09/2004, Floridia, Rv. 230501), in apparente conflitto con la disciplina delle dichiarazioni rese dal testimone prima del processo ai sensi dell'art. 500, commi 1 e 2 cod. proc. pen. 3. Alle predette ragioni di inammissibilità del ricorso si aggiunge un terzo e dirimente profilo. Nel redigere i motivi di gravame, recante data 16 febbraio 2021 (v. fascicolo)/ avverso la decisione di primo grado del G.i.p. del Tribunale di Palermo, la difesa dell'imputata proponeva alla Corte territoriale un unico motivo attinente alla insussistenza dell'elemento soggettivo, mentre la questione dedotta in questa sede riguarda la materialità della condotta di falsa testimonianza. Ma la giurisprudenza di questa Corte di legittimità ha già affermato il principio, derivante da quello più generale di cui all'art. 597, comma 1, cod. proc. pen., che poiché con il ricorso per cassazione non possono essere dedotte questioni non prospettate nei motivi di appello tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza, non può contestarsi la sussistenza della condotta sotto il profilo oggettivo qualora in appello sia stata dedotta l'insussistenza dell'elemento psicologico (Sez. 2, n. 6131 del 29/01/2016, Menna e al., Rv. 266202). 3 Ne consegue la non proponibilità del tema per la prima volta nel presente giudizio di legittimità. 4. Alla dichiarazione d'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro tremila.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso, 19 ottobre 2023 Il consigliere st nsore