Sentenza 28 febbraio 2002
Massime • 1
In tema di gestione dei rifiuti, l'autorizzazione per lo smaltimento degli stessi in discarica ha natura personale, basandosi sulla idoneità del soggetto richiedente e sulla sua iscrizione nel relativo albo, così che anche l'inadempimento da parte di un collaboratore risulta imputabile al titolare, atteso che la natura di reato proprio del reato previsto dall'art. 51 del D. Lgs 5 febbraio 1997 n. 22 individua nel soggetto autorizzato il responsabile ed il garante dell'adempimento delle prescrizioni dell'autorizzazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 28/02/2002, n. 13884 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13884 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ALFONSO MALINCONICO - Presidente - del 28/02/2002
Dott. ALFREDO TERESI - Consigliere - SENTENZA
Dott. LUIGI PICCIOLLI - Consigliere - N. 486
Dott. FRANCESCO NOVARESE - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMEDEO FRANCO - Consigliere - N. 33239/2001
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da FR BO n. a Siena il 27 novembre 1948 avverso la sentenza del Tribunale di Siena del 24 gennaio 2001 Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. F. Novarese
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. Hinna Danesi Fabrizio che ha concluso per rigetto del ricorso
Udito il difensore Avv. COMPORTI Marco (Siena)
Svolgimento del processo
GO LB ha proposto appello qualificato ricorso per Cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Siena, emessa il 24 gennaio 2001, con la quale veniva condannato per il reato di inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione per lo smaltimento di rifiuti in discarica, deducendo quali motivi l'illogicità manifesta della motivazione, poiché l'imputato è legale rappresentante di una società per azioni a prevalente capitale pubblico, che gestisce con elevata professionalità lo smaltimento dei rifiuti nella Provincia di Siena e perché la quotidiana copertura dei rifiuti non elimina il biogas, giacché sono previsti dalla scienza, dalla tecnica e dalla normazione di riferimento altri sistemi per "escludere inconveniente, la violazione dell'art. 51 quarto comma d.lvo n. 22 del 1997, in quanto alcuna prescrizione di copertura giornaliera dei rifiuti esisteva nell'autorizzazione, ma solo nell'atto di approvazione del progetto, non recepito nel provvedimento autorizzativo, e la violazione dell'art. 27 Cost., perché la gestione della discarica "Le Fornaci" era stata data in appalto ad un'altra ditta, cui sarebbe riconducibile l'inadempimento. Con successiva memoria del 5 febbraio 2002 il ricorrente evidenziava che era stato assolto dal Pretore di Montepulciano per altra discarica, perché le norme tecniche contenute nel decreto interministeriale del 27 luglio 1984 ed il progetto di realizzazione ed esercizio dell'impianto non possono essere ritenute prescrizioni dell'autorizzazione, e che le fattispecie erano identiche, in quanto l'autorizzazione per cui è causa non richiamava ne' contemplava questi atti ne' le relative prescrizioni (lettera f) del punto 4.2.2. della delibera C.I. del 27 luglio 1997).
Insisteva, inoltre, nel sostenere l'illogicità manifesta della motivazione, poiché la copertura dei rifiuti non serve per fermare il biogas, ma per evitare la dispersione degli stessi ad opera di agenti atmosferici o animali ed a tale finalità servivano materiali utilizzati dalla Siena Ambiente s.p.a..
Aggiungeva, pure, che nelle piccole discariche come quella de "le Fomaci" è prevista la libera dispersione in atmosfera dei biogas (lett. e) della delibera citata), tanto più che la discarica in parola era distante dal centro abitato.
Infine eccepiva la violazione dell'art. 27 Cost., in quanto la gestione della discarica era stata data in appalto da Siena Ambiente s.p.a. alla Castagno servizi soc. coop..
Motivi della decisione
Occorre ribadire che l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di Cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sottolineare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali.
L'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente cioè di spessore tale da risultare percepibile "ietu oculi", dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico ed adeguato le ragioni del convincimento senza vizi giuridici (Cass. sez. un. 16 dicembre 1999 n. 24, Spina rv. 214794 e Cass. sez. 3^ 11 gennaio 1999 n. 215, Forlani rv. 212091 al cui lungo iter motivazionale si rinvia).
Pertanto sono del tutto inammissibili le censure relative ad un differente apprezzamento delle risultanze processuali e quelle in fatto cioè gran parte dell'impugnazione, che sconta l'originaria impostazione come appello, non recuperata dall'attenta memoria, che, in ogni caso, deve far riferimento ad accertamenti ed elementi fattuali, non sindacabili in sede di legittimità.
Pertanto gli unici argomenti deducibili sono quelli relativi alla dimensione dell'azienda, all'obbligo di vigilanza del ricorrente sulla società appaltatrice ed alla responsabilità di quest'ultima, giacché l'esistenza dell'obbligo di procedere alla copertura dei rifiuti è attestato esistente nell'autorizzazione dall'impugnata sentenza e, comunque, discende da un'interpretazione sistematica della normazione esigente detta prescrizione, a nulla rileva la sua specifica utilità (eliminazione del biogas o altro), secondo quanto giustamente affermato dal giudice di merito. Ciò chiarito, anche se gli aspetti da esaminare risultino trattati in maniera monca ed, a volte, implicita e senza particolare approfondimento dall'impugnata sentenza, gli stessi non comportano l'annullamento della stessa, perché l'autorizzazione ha natura personale, si basa sull'idoneità del soggetto richiedente (art. 28 d.lvo cit.) e/o sulla sua iscrizione in uno speciale albo (art. 30 d.lvo cit.), sicché il appalto, che, in ipotesi diverse, avrebbe potuto assumere un valore scriminante, nella fattispecie non rileva.
Pertanto non era necessario che "il P.M. di udienza (specificasse) l'addebito (nel senso) di non avere adeguatamente vigilato a che l'impresa incaricata attuasse la ricopertura giornaliera dei rifiuti", giacché, indipendentemente dalla liceità di tale contratto, il carattere personale dell'autorizzazione rilasciata fa si che l'eventuale altrui inadempimento sia imputabile al titolare del predetto atto per la particolare natura di questa autorizzazione. Non assume, logicamente, rilievo una difforme pronuncia giurisdizionale sia perché differenti potrebbero essere i presupposti in fatto sia perché non ne è attestato il passaggio in giudicato sia perché attiene ad una diversa discarica ed autorizzazione sia perché, ove la decisione fosse divenuta definitiva, non esprime un principio generale ed, in ogni caso, potrebbe essere errata.
La natura di reato proprio della contravvenzione contemplata dal quarto comma dell'art. 51 d.lvo, cit., poi, individua nel soggetto autorizzato il responsabile ed il garante dell'adempimento delle prescrizioni dell'autorizzazione, mentre il carattere personale di quest'ultima è esaltato dalla durata limitata (cinque anni), dalla documentazione richiesta per il rilascio e per la rinnovazione e dall'idoneità non solo tecnica del soggetto autorizzato, che deve essere anche finanziariamente affidabile.
Esclusa, quindi, per questo reato l'efficacia scriminante del contratto di appalto per ragioni fondate su specifiche disposizioni di legge e sul carattere personale dell'autorizzazione e ritenuta per tale ragione l'irrilevanza dell'obbligo di vigilanza, le dimensioni dell'impresa non assumono importanza, in assenza di qualsiasi allegazione, non contenuta neppure nell'impugnazione, circa una delega valida ed efficace di funzioni.
Per le ragioni ed i riferimenti normativi su indicati appare esatta la sintetica espressione, secondo cui l'impresa appaltatrice era "estranea al rapporto principale tra la .. società e l'amministrazione provinciale di Siena" nel senso che il predetto "rapporto" è consacrato e non è altro che l'autorizzazione a carattere personale rilasciata, giacché, altrimenti, in fattispecie diverse, il contratto di appalto o di subappalto, in assenza di diverse disposizioni di legge o di posizioni di garanzia (cfr. Cass. sez. 3^ 21 aprile 2000 n. 4957, Rigotti ed altri rv. 215944), scriminerebbe.
Pertanto il ricorso deve essere rigettato con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 28 febbraio 2002. Depositato in Cancelleria il 11 aprile 2002