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Sentenza 13 aprile 2023
Sentenza 13 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 13/04/2023, n. 15682 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15682 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: IA RR AM (CUI 012DMHH) nato il [...] \cstiI avverso la sentenza del 14/03/2022 della CORTOAPPELLO di ROMA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale PASQUALE SERRAO D'AQUINO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
udito il difensore del ricorrente, Avv. EMILIO SANCHEZ DE LAS HERAS, il quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso;
Penale Sent. Sez. 2 Num. 15682 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: COSCIONI GIUSEPPE Data Udienza: 15/02/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Il difensore di AR CO AM ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma del 14 marzo 2022, che aveva confermato la sentenza di primo grado con la quale AR era stato condannato per rapina aggravata, lesioni e porto d'armi in luogo pubblico. 1.1 Al riguardo il difensore premette che la Corte di appello aveva fondato la penale responsabilità del ricorrente sulla base di circostanze desunte dalla denuncia della persona offesa, dal verbale di riconoscimento fotografico e dalle dichiarazioni rese dalla persona offesa e dagli agenti operanti in dibattimento, ma non aveva considerato che la persona offesa Travaglini, pur affermando di essere stato derubato, aveva sottolineato di non poter riconoscere chi materialmente gli aveva preso il telefono dalla tasca dei pantaloni ed aveva evidenziato in sede dibattimentale la totale estraneità ai fatti di AR CO;
risultava poi importante sottolineare che il telefono in questione non era mai stato ritrovato né sul luogo del fatto, né nelle borse di AR CO e del CO EZ. 1.2 II difensore rileva che la sentenza della Corte di appello appariva meritevole di censure anche per non aver concesso ad AR CO le circostanze attenuanti generiche, non essendo stato valutato, l'atteggiamento collaborativo dell'imputato sia durante il procedimento che durante la custodia cautelare in carcere. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è inammissibile. 1.1 Con riferimento alle censure di cui al ricorso, se ne deve rilevare la natura meramente fattuale, in quanto con esse il ricorrente propone una mera rivalutazione del compendio probatorio, non consentita in questa sede, stante la preclusione, per il giudice di legittimità, di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, e considerato che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (cfr. ex plurimis, Cass., sez. VI, 22/01/2014, n. 10289). Deve inoltre essere ricordato che con riguardo alla decisione in ordine all'odierna parte ricorrente ci si trova dinanzi ad una c.d. "doppia conforme" e cioè doppia pronuncia di eguale segno per cui il vizio di travisamento della prova può essere rilevato in sede di legittimità solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti (con specifica deduzione) che l'argomento probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione della motivazione del provvedimento di secondo grado;
il vizio di motivazione può infatti essere fatto valere solo nell'ipotesi in cui l'impugnata decisione ha riformato quella di primo grado nei punti che in questa sede ci occupano, non potendo, nel caso di c.d. "doppia conforme", superarsi il limite del devolutum con recuperi in sede di legittimità, salvo il caso in cui il giudice d'appello, per rispondere alle critiche dei motivi di gravame, abbia richiamato atti a contenuto probatorio non esaminati dal primo giudice (Sez. 4, n. 19/10/2009, Buraschi, Rv. 243636; Sez. 1, n. 24667 del 15/6/2007, Musumeci, Rv. 237207; Sez. 2, n. 5223 del 24/1/2007, Medina, Rv 236130; Sez. 4, n. 5615 del 13/11/2013, dep. 2014, Nicoli, Rv. 258432). Nel caso in esame, invece, il giudice di appello ha esaminato lo stesso materiale probatorio già sottoposto al tribunale e, dopo aver preso atto delle censure dell'appellante, è giunto, con riguardo alla posizione dell'imputato, alla medesima conclusione della sentenza di primo grado, osservando che, visto che il telefono cellulare non era stato trovato sul luogo dei fatti né addosso al CO EZ e che la pattuglia dei carabinieri era intervenuta immediatamente, unica persona che si poteva essere impossessato dello stesso era AR CO;
si veda inoltre la motivazione, congrua e coerente con le risultanze processuali, contenuta nel penultimo periodo di pag.5 della sentenza impugnata. 1.4 Quanto alla mancata concessione delle attenuanti generiche, la Corte di appello ha evidenziato la precedente condanna dell'imputato per furto aggravato e la gravità del fatto;
pertanto, poiché la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, la stessa è insindacabile in cassazione (vedi Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli Rv. 271269 - 01). 2. Alla luce delle superiori considerazioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. 3 La natura non particolarmente complessa della questione e l'applicazione di principi giurisprudenziali consolidati consentono di redigere la motivazione della decisione in forma semplificata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Sentenza a motivazione semplificata. Così deciso il 15/02/2023
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale PASQUALE SERRAO D'AQUINO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
udito il difensore del ricorrente, Avv. EMILIO SANCHEZ DE LAS HERAS, il quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso;
Penale Sent. Sez. 2 Num. 15682 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: COSCIONI GIUSEPPE Data Udienza: 15/02/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Il difensore di AR CO AM ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma del 14 marzo 2022, che aveva confermato la sentenza di primo grado con la quale AR era stato condannato per rapina aggravata, lesioni e porto d'armi in luogo pubblico. 1.1 Al riguardo il difensore premette che la Corte di appello aveva fondato la penale responsabilità del ricorrente sulla base di circostanze desunte dalla denuncia della persona offesa, dal verbale di riconoscimento fotografico e dalle dichiarazioni rese dalla persona offesa e dagli agenti operanti in dibattimento, ma non aveva considerato che la persona offesa Travaglini, pur affermando di essere stato derubato, aveva sottolineato di non poter riconoscere chi materialmente gli aveva preso il telefono dalla tasca dei pantaloni ed aveva evidenziato in sede dibattimentale la totale estraneità ai fatti di AR CO;
risultava poi importante sottolineare che il telefono in questione non era mai stato ritrovato né sul luogo del fatto, né nelle borse di AR CO e del CO EZ. 1.2 II difensore rileva che la sentenza della Corte di appello appariva meritevole di censure anche per non aver concesso ad AR CO le circostanze attenuanti generiche, non essendo stato valutato, l'atteggiamento collaborativo dell'imputato sia durante il procedimento che durante la custodia cautelare in carcere. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è inammissibile. 1.1 Con riferimento alle censure di cui al ricorso, se ne deve rilevare la natura meramente fattuale, in quanto con esse il ricorrente propone una mera rivalutazione del compendio probatorio, non consentita in questa sede, stante la preclusione, per il giudice di legittimità, di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, e considerato che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (cfr. ex plurimis, Cass., sez. VI, 22/01/2014, n. 10289). Deve inoltre essere ricordato che con riguardo alla decisione in ordine all'odierna parte ricorrente ci si trova dinanzi ad una c.d. "doppia conforme" e cioè doppia pronuncia di eguale segno per cui il vizio di travisamento della prova può essere rilevato in sede di legittimità solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti (con specifica deduzione) che l'argomento probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione della motivazione del provvedimento di secondo grado;
il vizio di motivazione può infatti essere fatto valere solo nell'ipotesi in cui l'impugnata decisione ha riformato quella di primo grado nei punti che in questa sede ci occupano, non potendo, nel caso di c.d. "doppia conforme", superarsi il limite del devolutum con recuperi in sede di legittimità, salvo il caso in cui il giudice d'appello, per rispondere alle critiche dei motivi di gravame, abbia richiamato atti a contenuto probatorio non esaminati dal primo giudice (Sez. 4, n. 19/10/2009, Buraschi, Rv. 243636; Sez. 1, n. 24667 del 15/6/2007, Musumeci, Rv. 237207; Sez. 2, n. 5223 del 24/1/2007, Medina, Rv 236130; Sez. 4, n. 5615 del 13/11/2013, dep. 2014, Nicoli, Rv. 258432). Nel caso in esame, invece, il giudice di appello ha esaminato lo stesso materiale probatorio già sottoposto al tribunale e, dopo aver preso atto delle censure dell'appellante, è giunto, con riguardo alla posizione dell'imputato, alla medesima conclusione della sentenza di primo grado, osservando che, visto che il telefono cellulare non era stato trovato sul luogo dei fatti né addosso al CO EZ e che la pattuglia dei carabinieri era intervenuta immediatamente, unica persona che si poteva essere impossessato dello stesso era AR CO;
si veda inoltre la motivazione, congrua e coerente con le risultanze processuali, contenuta nel penultimo periodo di pag.5 della sentenza impugnata. 1.4 Quanto alla mancata concessione delle attenuanti generiche, la Corte di appello ha evidenziato la precedente condanna dell'imputato per furto aggravato e la gravità del fatto;
pertanto, poiché la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, la stessa è insindacabile in cassazione (vedi Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli Rv. 271269 - 01). 2. Alla luce delle superiori considerazioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. 3 La natura non particolarmente complessa della questione e l'applicazione di principi giurisprudenziali consolidati consentono di redigere la motivazione della decisione in forma semplificata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Sentenza a motivazione semplificata. Così deciso il 15/02/2023