Sentenza 23 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 23/01/2004, n. 1169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1169 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SACCUCCI Bruno - Presidente -
Dott. AMARI Eugenio - Consigliere -
Dott. FICO Nino - rel. Consigliere -
Dott. ATRIPALDI Umberto - Consigliere -
Dott. RUGGIERO Francesco - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
FONDERIE & FERRERIE DI DONGO SPA, in persona del Presidente GIANFRANCO CASTIGLIONI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G. FERRARI 11, presso lo studio dell'avvocato DINO VALENZA, che lo difende unitamente all'avvocato RAFFAELE MISTURA, giusta procura in calce;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 167/00 della Corte d'Appello di MILANO, depositata il 28/01/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/07/03 dal Consigliere Dott. Nino FICO;
udito, per il resistente, l'Avvocato MISTURA che si riporta alla memoria;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARTONE Antonio che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 9.11.1998 il Tribunale di Milano ha respinto la domanda proposta dalla Fonderie e Ferrerie di Dongo S.p.A., intesa ad ottenere la condanna del Ministero delle Finanze al rimborso delle somme versate a titolo di addizionale all'imposta sul consumo dell'energia elettrica impiegata come materia prima nei propri processi produttivi. Il Tribunale ha ritenuto che la norma invocata dall'attrice (l'art. 4 del D.L. n. 250/95, convertito nella legge n. 349/95), con la quale era stata esclusa l'assoggettabilità
all'addizionale all'imposta di consumo dell'energia elettrica così utilizzata, non avesse natura interpretativa ed efficacia retroattiva, e non fosse pertanto applicabile ai pagamenti, quali quelli oggetto della controversia, effettuati prima della sua entrata in vigore. La Fonderie e Ferrerie di Dongo S.p.A. ha proposto appello insistendo per l'applicabilità della norma per la sua valenza interpretativa e conseguente efficacia retroattiva, e il Ministero ha eccepito, per la prima volta in questo grado, che la domanda andava rigettata per non avere la società documentalmente provato che l'onere relativo al tributo era stato trasferito su altri soggetti, giusta la previsione dell'art. 19 del D.L. n. 688/82, convertito nella legge n. 873/82, dettato in tema di indebita corresponsione e rimborso di diritti doganali all'importazione, imposte di fabbricazione e imposte di consumo.
Con sentenza del 28 gennaio 2000 la Corte d'Appello di Milano ha accolto l'appello, condannando il Ministero al richiesto rimborso. La Corte ha ritenuto la nuova eccezione inammissibile a norma dell'art. 345 c.p.c., oltre che infondata per inapplicabilità della norma dell'art. 19 del D.L. n. 688/82, per il suo carattere eccezionale, alle imposte non espressamente contemplate, tra cui l'addizionale all'imposta di consumo di energia elettrica.
Avverso quest'ultima decisione il Ministero delle Finanze ha proposto ricorso per Cassazione affidandolo a due motivi: violazione e falsa applicazione dell'art. 345, comma 2, c.p.c. e violazione e falsa applicazione dell'art. 19 del D.L. n. 688/82, convertito nella legge n. 973/82. La società contribuente ha resistito con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con i due motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente perché concernenti questioni intimamente connesse, il ricorrente ha insistito per l'applicabilità dell'art. 19 del D.L. n. 688/82 all'imposta addizionale, in quanto imposta non autonoma ma accessoria a quella principale di consumo, ed ha escluso il carattere di novità dell'eccezione, e la violazione dell'art. 345 c.p.c., deducendo che la prova documentale del mancato trasferimento dell'onere su altri soggetti, richiesta dalla norma, costituisce una condizione dell'azione di rimborso la cui assenza è rilevabile d'ufficio. Le censure sono infondate.
Un'eccezione con la quale, al fine di paralizzare il diritto azionato, si deduca l'applicabilità di una norma per l'incidenza che essa ha sulla realizzazione del diritto stesso, quale appunto una norma che pone a carico di chi agisce l'onere della prova di determinati fatti, è un'eccezione propria o in senso stretto, ricadente nel divieto dello ius novorum in appello, sicché, se formulata per la prima volta in questo grado, è da ritenere inammissibile a norma dell'art. 345 c.p.c.. Non solo, ma una norma, quale quella di cui si discute, che prevede che l'avente diritto al rimborso di imposte indebitamente pagate debba documentalmente provare di non avere in qualsiasi modo riversato il relativo onere su altri soggetti, sia cioè tenuto a fornire una prova di fatti negativi, praticamente impossibile, non può che essere, come pure ritenuto dal giudice di appello, una norma eccezionale, di strettissima interpretazione, pertanto non applicabile oltre i casi espressamente contemplati.
Ciò senza contare che, a seguito della sentenza della Corte costituzionale 1^ luglio 2002, n. 332, che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 19 del D.L. 688/82 nella parte in cui prevede che sia l'attore in ripetizione a dover provare che il peso economico dell'imposta non è stato trasferito su altri soggetti, è del tutto venuta meno, per il venir meno dell'incidenza di tale norma sul diritto al rimborso, la rilevanza della questione della sua applicabilità all'imposta addizionale.
Il ricorso va dunque respinto con condanna del Ministero soccombente al pagamento delle spese del grado.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del grado che liquida in euro 1.100,00; di cui euro 1.000,00 per onorari.
Così deciso in Roma, il 4 luglio 2003.
Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2004