Sentenza 29 agosto 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/08/2003, n. 12676 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12676 |
| Data del deposito : | 29 agosto 2003 |
Testo completo
Aula A REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 12 6 76 / 0 3 Composta dagli Ill.mi Si Presidente R.G.N.24807/00 Dott. Stefano CICIRETTI Dott. Alberto SPANÒ Consigliere Consigliere Cron.26558 Dott. Luciano VIGOLO Rep. Dott. Antonio LAMORGESE Cons. Rel. Ud. 12/02/03 Dott. Camillo FILADORO Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: NI GI, elettivamente domiciliato in Roma, via Bertero n. 31, presso l'avv. Antonella Florita, e rappresentato e difeso dall'avv. Anna Maria Loiacono, giusta delega in atti;
ricorrente - contro 873 CONSORZIO DI BONIFICA DEL LAO E DEI BACINI TIRRENICI DEL COSENTINO, in persona del presidente avv. Agostino fie Fortunato, elettivamente domiciliato in Scalea, via e de ultime le Fiume Lao n. 78, presso la sede legale dell'ente, расто cancelleria della Corte Supreme di Corsatione \rappresentato e difeso dal medesimo av v. Agostino Fortunato e dagli avv.ti Paola Reda e Antonia Di 1 Principe, anche disgiuntamente, giusta delega in atti;
controricorrente + avverso la sentenza del Tribunale di Paola n. 131 depositata il 27 dicembre 1999 (R.G. n. 466/98). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12 febbraio 2003 dal Relatore Cons. Antonio Lamorgese;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio Sepe, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 27 dicembre 1999 il Tribunale di Paola confermava la decisione con la quale il Pretore della stessa sede aveva rigettato la domanda proposta da GI MB nei confronti del suo datore di lavoro, il Consorzio di bonifica del Lao e dei bacini tirrenici del Cosentino, diretta ad ottenere il riconoscimento della qualifica superiore di operaio specializzato (terzo livello) e le relative differenze retributive. Nel respingere l'appello del lavoratore, il giudice del gravame ha ritenuto che attraverso le 2 risultanze probatorie acquisite non era dimostrato l'assunto dell'attore in ordine all'espletamento, per il periodo richiesto dal ccnl di categoria, delle mansioni superiori, specificate in lavori di carpenteria nella costruzione di un muro di contenimento in calcestruzzo. Per la cassazione di questa pronuncia il soccombente ha proposto ricorso, con un solo mezzo di annullamento. Il consorzio intimato ha resistito con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE L'unico motivo di ricorso denuncia, in uno con vizi di motivazione, violazione e falsa applicazione dell'art. 2103 cod. civ. in combinato disposto con gli artt. 6 e 7, parametro 125, ccnl 91/93 e 87/89, nonché dell'art. 4 del C.I.R. 88/89 dei lavoratori idraulico forestali. Deduce l'errore in cui è incorso il giudice del merito nell'escludere sulla base delle deposizioni testimoniali acquisite che le mansioni svolte dal ricorrente integrassero quelle indicate nel livello professionale rivendicato e che i lavori effettuati avessero superato la durata prevista nel ccnl per 3 promozione automatica. il riconoscimento della : Dette risultanze probatorie ad avviso del ricorrente, sono esaustive e non lasciano spazio a dubbi di interpretazione riguardo ai presupposti necessari della qualifica superiore invocata. La censura non può essere accolta, in quanto è incentrata, come è evidente dal suo tenore, sulla valutazione della prova testimoniale espletata, e sotto l'apparente denuncia di violazione di norme di diritto e del vizio di motivazione è diretta ad ottenere un riesame del merito, non consentito in sede di legittimità. : Il Tribunale ha infatti spiegato, per un verso, che la circostanza accertata dell'esecuzione da parte dell'odierno ricorrente di lavori di carpenteria per la realizzazione del muro, ma sotto la direzione del caposquadra, non permetteva di verificare quale l'effettivo apporto dell'MB nell'esecuzione del manufatto, e se tale attività lavorativa, priva di ulteriori specificazioni, fosse riconducibile a quella di muratore specializzato, prevista dal contratto collettivo per il profilo di operaio di terzo livello;
per l'altro verso, che la durata di svolgimento dei suddetti lavori indicata "in maniera orientativa" da tutti i testimoni in circa trenta giorni, senza la precisazione dell'effettivo arco di tempo specificamente attinente alla costruzione del muro, non integrava il periodo richiesto dalla declaratoria contrattuale per l'attribuzione della qualifica richiesta, poiché nella indicazione fornita dai testimoni dovevano conteggiarsi i giorni necessari per il compimento delle attività propedeutiche alla edificazione del muro. Non sussistono perciò le contraddizioni che il ricorrente vuole ravvisare fra quanto evidenziato nelle deposizioni dei testimoni e le conclusioni della sentenza qui impugnata, né in ordine alla determinazione delle mansioni svolte dal ricorrente, in quanto i testimoni, cui il ricorrente fa riferimento, nell'affermare che l'MB aveva provveduto alla sistemazione delle tavole e del ferro (teste Di Blasi) o alla realizzazione di gabbioni in ferro (teste Spizzirri), non specificano se tali compiti erano affidati in via esclusiva al medesimo lavoratore o erano eseguiti dallo stesso sotto la direzione del caposquadra (teste Mantuano); né per quanto concerne la durata dei lavori di costruzione, in determinazione risultante quanto la dalle ora richiamate non distingue fra deposizioni i lavori per così dire propedeutici alla realizzazione del muro e quelli attinenti in modo specifico alla sua costruzione. Il ricorso va dunque rigettato e il ricorrente, per il criterio della soccombenza (art. 91 cod. proc. civ.), è tenuto alla rifusione nei confronti del consorzio resistente delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di SF cassazione, liquidate in euro 20,00 oltre a euro 1.200,00=(milleduecento/00) per onorari. Così deciso in Roma, il 12 febbraio 2003. Il Presidente Il Consigliere est. Тошо вашогу Gülzm arzzetti IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 29 A68.2003 E oggi, R P IL CANCELLIERE 6