Sentenza 13 luglio 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 13/07/2001, n. 9539 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9539 |
| Data del deposito : | 13 luglio 2001 |
Testo completo
953 9 /01 REPUBBLICA ITA IN NOME DEL POPOLO ITA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Benderson dell'azione SEZIONE SECONDA CIVILE mille to selen notifin sul ricors Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: or società finallato stal registe. sille free. Presidente Dott. Gaetano GAROFALO - R.G.N. 20184/98 (art. 1309 Dott. Ugo RIGGIO - Consigliere Cron.2201 - Dott. GiANonato NAPOLETANO - Consigliere Rep. 3274 Dott. Rosario DE JULIO Rel. Consigliere Ud. 08/11/00 Dott. Vincenzo MAZZACANE - Consigliere NeJuli Romain, ext.ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CASTELLO DI VALBONA SRL, in persona del rappr. Augusto | CORTE SUPREMACI CASSAZIONE GASPARETTO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA E IL SOLE 24 ORE Pichiesta copia dal Sig. 6000 FILIBERTO 22, presso lo studio dell'avvocato CERCHIARA per aight diritt 13 LUG. 2001 MAURIZIO, che 10 difende unitamente all'avvocato IL CANCELLIERE CAPPELLARI GIOVANNI, giusta delega in atti;
1,55 1.3000 ricorrente CANCELLERIA
contro
GIUSEPPE DI RAMPAZZO ITALO & C, in persona RAMPAZZO OF022158 del legale rappresentante RAMPAZZO ITALO, DF022159 elettivamente domiciliato in ROMA VIA PASUBIO 4, 2000 presso lo studio dell'avvocato DE SANCTIS MANGELLI 1799 SIMONETTA, che lo difende unitamente all'avvocato -1- ZANATO JULIO DAVIDE, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1550/97 della Corte d'Appello di VENEZIA, depositata il 30/09/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/11/00 dal Consigliere Dott. Rosario DE JULIO;
udito l'Avvocato CERCHIARA Maurizio, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico IANNELLI che ha concluso per in subordine per il rigetto del l'inammissibilità ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso in data 13.6.1986 la Ditta AM PE, di AM TA e C. s.n.c., chiedeva che il Presidente del Tribunale di Padova ingiungesse alla LI AN NE s.n.c., ora Castello di Valbona s.r.l., il pagamento della somma capitale di L. 32.497.652 oltre interessi, al pattuito tasso ABI maggiorato dell'1,5% ed accessori. aver avutoEsponeva la Eampazzo di commissionata dalla RL AN NE s.n.c. la fornitura ed installazione di un impianto di riscaldamento e di un impianto di adduzione gas funzionante a metano e non а GPL, nell'immobile denominato Castello di Valbona, sito in Lozzo Atestino. Non avendo la committente provveduto all'integrale pagamento del pattuito prezzo in 78.700.000, nonostante il collaudo positivamente espletato, la AM s.n.c. conseguiva dal Presidente del Tribunale di Padova l'emissione del decreto ingiuntivo per la somma capitale di L. 32.497.652, oltre а L.
1.574.000 per IVA al 2% sull'importo complessivo di L. 78.700.000, con gli interessi al tasso pattuito "prime rate" ABI, 3 maggiorato dell'1,5% dalla data del 31.8.85 ai singoli pagamenti eseguiti e al saldo effettivo e con le spese della procedura. La s.n.c. LI AN NE proponeva opposizione, contestANo il quantum che veniva indicato in L. 27.700.000 e non in L. 32.497.652 of così come richiesto, adducendo la presenza di gravi irregolarità delle opere realizzate e la loro mancata rispondenza alle norme di sicurezza, chiedendo, pertanto, il rigetto della domANa con conseguente revoca del decreto ingiuntivo concesso, oltre al risarcimento dei danni subiti, indicati in L. 50.000.000. La AM s.n.c. si costituiva contestANo chegli assunti dell'opponente e rilevANo l'importo richiesto in linea capitale, pari a L. 32.391.680, era dovuto, perché risultante dalla tratta a vista emessa dalla debitrice gusta accordi intercorsi con la commissionaria, emessa il 24.3.86 e protestata. La AM s.n.c. contestava l'avverso assunto stante l'avvenuta espressa accettazione dei lavori eseguiti da parte della committente e, in ogni caso, la intervenuta decadenza dall'azione di garanzia per tardività della denuncia. La s.n.c. AM chiedeva poi di essere autorizzata a chiamare in causa la IACE s.r. .1., società cui era stata affidata la ristrutturazione del Castello di Valbona, che ad essa aveva impartito indicazioni sulle modalità di svolgimento dei lavori. Autorizzata dal G.I. la chiamata in causa della IACE s.r.l., quest'ultima si costituiva in giudizio, contestANo le domANe nei suoi confronti formulate e chiedendo di essere estromessa dal giudizio. Disposta CTU sugli impianti e le opere oggetto della causa, con sentenza in data 11.11.92 15.3.93, il tribunale di Padova condannava l'opponente al pagamento in favore della AM PE di AM TA e C. s.n. della somma di L. 27.700.000, oltre a L.
1.574.000 per IVA, nonché degli interessi al tasso corrispondente al "prime rate" ABI maggiorato dell'1,50% a decorrere dal 31.8.1985 fino al 15.2.1986 su L. 43.700.000 e dal 16.2.1986 al saldo su L. 27.700.000, oltre alla rifusione del 50% delle spese processuali liquidate. Impugnava la sentenza del tribunale la s.r.l. e Castello di Valbona;
resisteva la società AM con appello incidentale. 5 Con sentenza del 2.6. 30.9.1997 la corte d'appello di Venezia respingeva sia l'appello principale che quello incidentale, confermANo 1'impugnata pronuncia. Avverso la decisone della corte d'appello ricorre per cassazione la s.r.l. Castello di Valbona con quattro motivi di ricorso;
resiste con controricorso la s.n.c. AM PE. La ricorrente ha depositato memoria illustrativa. MOTIVI DELLA DECISIONE preliminarmente essere esaminata Deve l'eccezione di inammissibilità del ricorso per nullità della notifica, sollevata dalla controricorrente, la quale in proposito osserva che la società AM PE di AM TA e C. s.n.c. risulta attualmente estinta, essendo cessata formalmente la sua attività ed essendosi compiuta la sua liquidazione, con conseguente cancellazione della stessa dal registro delle imprese di Padova, per cui la ricorrente avrebbe dovuto instaurare correttamente il contraddittorio, notificANo l'impugnazione ai singoli ex soci che costituivano la compagine sociale dell'estinta società, unici oggetti in capo ai quali sussiste la legittimazione passiva. L'eccezione è infondata, perché l'effettiva estinzione della società non consegue all'esito meramente formale e contabile del procedimento di liquidazione, ma solo alla completa definizione dei rapporti giuridici che ad essa facevano capo e cioè all'esaurimento di tutte le contestazioni riguardanti la società; e le società sia di persone che di capitali non si estinguono in seguito alla formale cancellazione dal registro delle imprese, ma solo quANo sia avvenuta la effettiva liquidazione di tutti i rapporti giuridici pendenti. Va osservato, infine, che nel corso del giudizio non vi è stata mai la dichiarazione ex art. 300 c.p.c. di liquidazione della società e della nomina dei liquidatori. Ai sensi dell'art. 2309 cod. civ. la deliberazione dei soci e la sentenza che nomina i liquidatori devono essere, entro quindici giorni dalla notizia della nomina, depositate in copia autentica а cura dei liquidatori medesimi per l'iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese. E solo dall'iscrizione della nomina dei liquidatori la rappresentanza della società, anche in giudizio, spetta ai liquidatori. I controricorrenti, tuttavia, nulla hanno provato in ordine all'iscrizione della nomina dei liquidatori della società AM presso l'ufficio del registro delle imprese, per cui la loro eccezione di difetto di legittimità attiva della ricorrente è priva di fondamento. Col primo motivo del ricorso la ricorrente denuncia erronea applicazione di norme di diritto, per avere la sentenza della corte di merito erroneamente dichiarata decaduta la ricorrente dalla garanzia per tardiva denuncia dei vizi dell'opera, peraltro accettata così come realizzata. Col secondo motivo la ricorrente deduce omessa insufficiente motivazione su un punto decisivo 0 della controversia per avere la sentenza impugnata erroneamente escluso l'esistenza di vizi dell'opera delle commissionata, realizzata in violazione disposizioni in materia di sicurezza. deduce Col terzo motivo la ricorrente contraddittoria motivazione per non avere la corte di merito rilevato le irregolarità dell'impianto di riscaldamento ed idraulico tali da pregiudicare la funzione, emerse al momento del collaudo 8 dell'opera, con violazione di norme imperative di sicurezza, tali da rendere l'opera illecita. Per la loro stretta connessione i tre motivi possono essere esaminati congiuntamente;
essi sono infondati. La sentenza impugnata ha chiarito correttamente che l'attuale ricorrente è decaduta dalla garanzia per i vizi di cui all'art. 1667 cod. civ., per essere stata fatta la loro denuncia in data 11.11.1995, oltre il termine di 60 giorni, sia identificANo il dies a quo con l'ultimazione dei lavori avvenuta il 31.8.85, sia identificANolo con il 9.9.1985, data della scrittura privata costituente accettazione dell'opera. Invero le contestazioni della ricorrente, all'impianto di riscaldamento, sono relative accettazione delle intervenute dopo l'avvenuta realizzate, a mezzo opere stesse, così come dell'ing. EN AT, nella sua qualità di incaricato della società, con la convenzione privata del 9.9.1985. Come rilevato anche dal Tribunale, detta convenzione ha per la AM piena efficacia liberatoria da ogni responsabilità per irregolarità vizi e difetti delle opere. 9 Infatti l'ing. EN AT era stato incaricato espressamente dalla Castello di Valbona s.r.l. di eseguire la verifica delle opere e della contabilità finale, come si legge nella lettera raccomANata A.R. del 24.7.1985 inviata alla società RANazzo e per conoscenza all'ing. AT dalla società LI AN NE, allegata al fascicolo depositato con il ricorso per decreto ingiuntivo. convenzione, sottoscritta dal AT La nella predetta qualità di rappresentante ed incaricato dall'attrice, contiene l'accettazione ed il riconoscimento dell'avvenuta esecuzione a regola d'arte dei lavori ultimati, esenti da difetti o vizi. Col quarto motivo la ricorrente denuncia erronea applicazione di norme di diritto, perché la sentenza impugnata non ha ritenuto di dovere accogliere l'eccezione specificamente introdotta nell'atto di appello relativa alla liquidazione alla AM degli interessi corrispondenti al tasso ABI maggiorato del 1,50%, sia per la novità della domANa ex art. 345 c.p.c., sia per l'accordo delle parti. Il motivo è infondato. 10 La sentenza impugnata ha correttamente ritenuto che, se non fossero stati liquidati anche gli interessi corrispondenti al tasso ABI maggiorato dell'1,50%, sarebbe stato eluso l'accordo delle parti, così come pattiziamente formulato nella scrittura privata del 9.9.1985, validamente sottoscritta dall'ing. AT. Rigettato il ricorso, le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente 60000 2.773.000, di cui L. giudizio, che liquida in L. 310000 2.500.000 per onorari. Così deciso in Roma 1'8.11.2000. Il Coungliere ent. Il Previdente Me Juli RO ИН Стоидия IL CANCELLIERE C1 AL ER DEPOSITATO IN CANCELLERIA 13 LUG 2001 Rams DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrolo in daid NOV 2001 rie 4 48955 al n v ate 6310.000 (lire (Des Mo i LIPPO) Responsab cri Dr. BACCICLEND