Sentenza 27 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 27/04/2001, n. 6119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6119 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2001 |
Testo completo
1 .... 6119 / 01 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIA LA CORTES PRE D CA SAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE CONDOMINIO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Mario SPADONE Presidente R.G. N. 5518/99 13375 Dott. Alfredo MENSITIERI COsigliere- Cron. Dott. Roberto Michele TRIOLA - Rel. COsigliere Rep. 2235 - COsigliere Dott. Carlo CIOFFI Ud. 09/03/01 Dott. Ettore BUCCIANTE COsigliere ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da: CONDOMINIO VIA MILLESIMO 19/55 ROMA, in persona .. dell'Amm.re p.t. Rag. GALIZIA VINCENZO, elettivamente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE domiciliato in ROMA VIA E. MOROSINI 16, presso lo UFFICIO COPIE Richiesta copia studio studio dell'avvocato GUERRA GIOVANNI, che lo difende dal Sig. IL SOLE 24 ORE per diritti L. unitamente all'avvocato VITULLO MASSIMO, giusta delega il 27 APR. 2001 in atti;
IL CANCELLIERE - ricorrente CANCELLERIA
contro
FIORE MASSIMO, in proprio e nella qualità di erede di AR NA, elettivamente domiciliato in ROMA 109, presso lo studio dell'avvocato 2001 VIA G CESARE 433 LUCIANO,D'ANDREA che lo difende, giusta delega in -1- F atti;
controricorrente - nonchè
contro
CA SA;
intimata avverso la sentenza n. 233/98 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 28/01/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/03/01 dal COsigliere Dott. Roberto Michele TRIOLA;
udito l'Avvocato GIACCHETTI Carlo, per delega dell'Avv.GUERRA, depositata in udienza, difensore del --- l'accoglimento del ricorrente che ha chiesto ricorso;
་ ་ ་ udito l'Avvocato D'ANDREA difensore del Luciano, resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Francesco MELE che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- o LELOR TO CELL TY cat h Svolgimento del processo notificato il 1 aprile 1987 AS CO TT OR, NA IN e SA CA convenivano davanti al Tribunale di Roma il condominio di via Millesimo 19/55, in Roma, per sentir dichiarare la nullità о annullare la delibera adottata dal condominio in data 28 febbraio 1987, avente ad oggetto il licenziamento di un portiere. Il condominio resisteva alla domanda. CO sentenza in data 20 marzo 1991 il Tribunale di Roma riteneva che ai fini del licenziamento del portiere era necessario il consenso unanime dei condomini, in quanto la previsione del servizio di portierato nel regolamento condominiale aveva attribuito ai condomini un diritto soggettivo alla fruizione piena del servizio stesso. Tale decisione non veniva impugnata e quindi passava in giudicato. CO TT di citazione notificato il 3 giugno 1987 AS OR, NA IN e SA CA convenivano lo stesso condominio davanti al Tribunale di Roma per sentire dichiarare la nullità o l'annullamento della delibera assunta 1'8 maggio 1987, avente ad oggetto la ratifica della delibera 3 in data 28 febbraio 1987. CO TT di citazione notificato il 24 luglio 1987 AS OR, NA IN e SA CA impugnavano davanti allo stesso tribunale la delibera in data 26 giugno 1987, con la quale era stato nuovamente deliberato il licenziamento di uno dei portieri. Il condominio si costituiva in entrambi i giudizi, che venivano riuniti, resistendo alle domande. CO sentenza in data 7 febbraio 1992 il Tribunale in di Roma dichiarava la nullità delle delibere data 8 maggio 1987 e 26 giugno 1987, ritenendo illegittima la riduzione del servizio di portierato senza il consenso unanime dei condomini. Il condominio soccombente proponeva appello, al quale resisteva AS OR, in proprio e nella qualità di erede di NA IN. CO sentenza in data 28 gennaio 1998 la Corte di appello di Roma rigettava 1'impugnazione, ritenendo, in sostanza, che per effetto della sentenza in data 20 marzo 1991 del Tribunale di Roma doveva ritenersi formato il giudicato in ordine alla natura contrattuale della clausola del regolamento di condominio che prevedeva determinate modalità del servizio di portierato, per cui la 4 SPORTS ET JUSTIAGONALE VINT JEZIKU DOS DESTUL DA LIMINE THE RIMAN AT KIT MERHAT modifica del servizio non poteva essere deliberata а assemblea,maggioranza dalla ma richiedeva il consenso unanime dei condomini, a nulla rilevando che nella motivazione della sentenza in questione si era aggiunto che la delibera del 28 febbraio la 1987 non era stata presa "neppure con maggioranza ex art. 1136, 5° comma, C.C.". COtro tale decisione ha proposto ricorso per cassazione il COdominio di via Millesimo 19/55, in Roma, con due motivi. Resiste con controricorso AS OR. Motivi della decisione CO i due motivi del ricorso, che, per la loro stretta connessione, possono essere esaminati congiuntamente, il COdominio di via Millesimo 19/55, in Roma, sostanzialmente deduce che la delibera in data 28 febbraio 1982 sarebbe stata comunque nulla, in quanto la stessa non era stata assunta con la maggioranza minima prevista dall'art. 1136, terzo comma, cod. civ., per cui la questione della necessità о meno del consenso doveva considerarsi unanime dei condomini secondaria dal punto di vista logico. La conseguenza sarebbe che, per effetto della sentenza in data 20 marzo 1992 del Tribunale di 5 Roma, doveva considerarsi formato il giudicato esclusivamente sulla nullità di tale delibera in quanto assunta con una maggioranza insufficiente, senza preclusione della possibilità di assumere in futuro di una delibera di analogo contenuto, ma con maggioranza idonea. La doglianza è infondata. Il Tribunale di Roma, con la sentenza in data 20 marzo 1992, ha (correttamente) ritenuto assorbente la nullità della delibera impugnata per la inesistenza stessa del potere della assemblea di incidere a maggioranza su diritti soggettivi dei condomini che traevano origine da un regolamento adcontrattuale, aggiungendo, poi, semplicemente abundantiam, che comunque la delibera stessa era stata assunta con una maggioranza inidonea. E' evidente che il giudicato si è formato sulla questione ritenuta assorbente. Ne consegue che il problema della necessità o meno di una maggioranza qualificata (e della sua individuazione) per la modifica del sevizio portierato, trattato nel secondo motivo, diventa irrilevante. Il ricorso va, pertanto, rigettato, con condanna del condominio soccombente al pagamento, in favore 6 del resistente, delle spese del giudizio di cassazione, che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso;
condanna il condominio ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in favore del resistente, che liquida nella complessiva somma di lire 3 117100 di cui lire 3.000.000 per onorari. He Prewauk Roma, 9 marzo 2001. Plant Teh IL CANCELLIERE C1 Paolo T o DEPOSITATO IN CANCELLERIA 27 APR. 2001 Roma IL CANCELLIERE C Telen hooos 290000] CORTE SUPREMA CASSAZIONE Si attesta la registrazione presso l'Agenzia 1097 129.11 delle Entrate di Roma 2 il 4.7.2011 4567 30,55 serie 4 al n. 33853 versate € 167,77 apposta in calce alla copia autentica 8067 18,00 (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002) 157, IL 7