Cass. pen., sez. IV, sentenza 23/02/2023, n. 7869
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Sentenza 23 febbraio 2023

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La sentenza analizzata è stata emessa dalla Corte di Cassazione, con relatore il Consigliere Emanuele Di Salvo. Il ricorrente ha contestato la decisione della Corte d'Appello di Milano, che aveva confermato la condanna per guida in stato di ebbrezza, sostenendo la violazione di legge e un vizio di motivazione riguardo al rigetto della richiesta di concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 del codice penale. Il ricorrente ha argomentato che il danno riparato, anche se causato da un reato, avrebbe dovuto consentire l'applicazione dell'attenuante, in quanto il risarcimento era stato effettuato prima del giudizio e non vi erano stati danni fisici.

Il giudice ha respinto il ricorso, affermando che la contravvenzione di guida in stato di ebbrezza è un reato di mera condotta, in cui non è necessario dimostrare un danno effettivo per integrare il reato. La Corte ha chiarito che l'attenuante in questione non si applica in questo contesto, poiché il risarcimento del danno non incide sugli elementi costitutivi del reato. La decisione ha ribadito che il risarcimento può influenzare la determinazione della pena, ma non modifica la configurazione del reato stesso. Pertanto, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna alle spese processuali.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 23/02/2023, n. 7869
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7869
    Data del deposito : 23 febbraio 2023

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