Cass. civ., sez. III, sentenza 09/10/2003, n. 15063
CASS
Sentenza 9 ottobre 2003

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime2

L'inammissibilità del ricorso per cassazione per violazione dell'obbligo di deposito degli atti e dei documenti sui quali il ricorso stesso si fondi è legittimamente predicabile nel solo caso in cui la mancata produzione riguarda atti o documenti (già acquisiti al giudizio di merito) il cui esame sia necessario per la decisione della causa, a prescindere dalla circostanza dell'avvenuto deposito, o meno, degli interi fascicoli dei gradi precedenti. A tal fine, il giudizio sulla sufficienza o meno degli atti depositati è rimesso al criterio valutativo del giudice e non della parte.

Le norme del codice della strada che si applicano, a norma dell'art. 1, sulle strade pubbliche o aperte al pubblico transito, vanno osservate quali norme di comune prudenza anche sulle strade private in qualsiasi modo adibite al traffico veicolare.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 09/10/2003, n. 15063
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 15063
    Data del deposito : 9 ottobre 2003

    Testo completo