Sentenza 9 ottobre 2003
Massime • 2
L'inammissibilità del ricorso per cassazione per violazione dell'obbligo di deposito degli atti e dei documenti sui quali il ricorso stesso si fondi è legittimamente predicabile nel solo caso in cui la mancata produzione riguarda atti o documenti (già acquisiti al giudizio di merito) il cui esame sia necessario per la decisione della causa, a prescindere dalla circostanza dell'avvenuto deposito, o meno, degli interi fascicoli dei gradi precedenti. A tal fine, il giudizio sulla sufficienza o meno degli atti depositati è rimesso al criterio valutativo del giudice e non della parte.
Le norme del codice della strada che si applicano, a norma dell'art. 1, sulle strade pubbliche o aperte al pubblico transito, vanno osservate quali norme di comune prudenza anche sulle strade private in qualsiasi modo adibite al traffico veicolare.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 09/10/2003, n. 15063 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15063 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITTORIA LO - Presidente -
Dott. DURANTE Bruno - Consigliere -
Dott. SEGRETO Antonio - Consigliere -
Dott. MANZO Gianfranco - Consigliere -
Dott. SPIRITO Angelo - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
FI OB, elettivamente domiciliato in ROMA VIA UGO BARTOLOMEI 18, presso lo studio dell'avvocato ELISABETTA MICHELI, che lo difende unitamente all'avvocato SANDRO MURA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
US IE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SANTA CROCE IN GERUSALEMME 10, presso lo studio dell'avvocato ANDREA LIJOI, che lo difende unitamente all'avvocato ALIDINA MATTANA, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 54/99 della Corte d'Appello di CAGLIARI, sezione civile emessa il 27/11/1998, depositata il 13/02/99/; R.G. 261/1996;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/05/03 dal Consigliere Dott. Antonio SEGRETO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato FINOCCHI GHERSI che ha concluso per il rigetto di rinvio;
inammissibilità e in subordine rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata il 19.3.1982 RI BE conveniva in giudizio davanti al tribunale di Oristano US PI LO, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni non coperti da rendita Inail, e cioè il danno biologico ed il danno morale, da lui subiti in conseguenza dell'incidente occorsogli il 5.7.1976, in Oristano, mentre lavorava con la qualifica di meccanico alle dipendenze dell'officina meccanica di cui era titolare TT Adelchi. Assumeva l'attore che, mentre lavorava sotto un veicolo nel cortile dell'officina del TT, era sopraggiunto con un camion il US, che aveva sganciato il rimorchio dalla motrice senza bloccarlo, per cui il rimorchio si era messo in movimento, travolgendo il veicolo sotto cui lavorava e provocandogli fratture multiple al bacino ed altre lesioni, con conseguente invalidità permanente del 30/40%, per la quale aveva ottenuto rendita dell'Inail.
Si costituì il US che resistette alla domanda. Il Tribunale, con sentenza depositata il 30.5.1996, rigettava la domanda. Proponeva appello l'attore. La Corte di appello di Cagliari, con sentenza depositata il 13.2.1999, rigettava l'appello. Riteneva la corte di merito che non vi era la prova di un comportamento colposo del US, avendo lo stesso bloccato il rimorchio con il freno e ponendo alcune pietre dietro le ruote posteriori, come risultava dalla prova testimoniale;
che l'infortunio era addebitabile in via esclusiva alla violazione delle misure antinfortunistiche da parte del datore di lavoro dell'attore, che aveva dato ordine al RI di lavorare sotto un veicolo nel piazzale dell'officina, quando già era presente nello stesso il rimorchio del US.
Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'attore. Resiste con controricorso il convenuto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. Va, anzitutto rigettata l'istanza di differimento dell'udienza avanzata dal ricorrente, al fine di poter effettuare il deposito dei fascicoli delle fasi di merito.
Premesso in fatto che detti fascicoli non risultano depositati in una al ricorso, la questione va risolta a norma dell'art. 369 c.p.c.. Poiché l'art. 369 n. 4 c.p.c. fa obbligo al ricorrente di depositare gli atti ed i documenti sui quali si fonda il ricorso e non gli interi fascicoli dei gradi precedenti, il ricorso per cassazione è inammissibile per violazione del suddetto obbligo solo quando la mancata produzione riguardi atti o documenti (già acquisiti al giudizio di merito), il cui esame sia necessario per la decisione della causa.
A tal fine il giudizio sulla sufficienza o meno degli atti depositati è rimesso al criterio valutativo del giudice e non della parte (Cass. 2.3.1990, n. 1640). Nella fattispecie, quindi, se il ricorso si fosse fondato su atti o documenti contenuti nei fascicoli delle fasi di merito, il mancato deposito degli stessi (e non necessariamente degli interi fascicoli), avrebbe comportato l'inammissibilità del ricorso, senza la possibilità di sanatoria attraverso il rinvio dell'udienza. Poiché invece nella fattispecie il ricorso non si fonda su documenti o atti depositati nelle fasi di merito, in questo caso non è possibile disporre il rinvio dell'udienza di discussione, per permettere il deposito di detti fascicoli, essendo gli stessi irrilevanti ai fini della decisione della causa.
1.2. Con l'unico motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 2043 e segg. c.c. e 47 d.p.r. 15.6.1959, n. 393, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., nonché l'omessa,
insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia.
Assume il ricorrente che non poteva ritenersi che il TT avesse ricevuto già l'incarico di effettuare le riparazioni sulla motrice e che quindi avesse acquisito la custodia della stessa e tanto meno del rimorchio, rimasto sul piazzale privato dell'officina; che in ogni caso la sentenza impugnata aveva violato il disposto dell'art. 47 dell'allora vigente codice stradale, che prevedeva che i rimorchi di peso superiore a q. 35 dovevano avere in dotazione appositi cunei blocca ruote;
che competeva al US fornire la prova di aver adottato tutte le cautele per evitare che dal rimorchio potessero derivare danni a terzi;
che egli aveva adottato un sistema rudimentale per bloccare il rimorchio, non essendo stato provato che tipo di pietra avesse egli adottato per bloccare il proprio mezzo.
2.1. Ritiene questa Corte che il motivo sia infondato e che lo stesso vada rigettato.
Quanto all'assunta violazione dell'art. 47 d.p.r. 15.6.1959, n. 393 (codice della strada vigente all'epoca) va osservato che, contrariamente a quanto assunto dal resistente, il solo fatto che il sinistro si fosse verificato in zona privata (secondo l'accertamento del giudice di merito) non ne esclude in modo astratto ogni rilevanza. Infatti va precisato che, se è vero che le norme del codice della strada si applicano, a norma dell'art. 1, alle strade pubbliche od aperte al pubblico transito, le stesse tuttavia, quali norme di comune prudenza, vanno osservate anche sulle strade o nelle zone private in qualsiasi modo soggette al transito veicolare (Cass. 9 dicembre 1993, n. 12148; Cass. pen. 10.3.1965, ric. Gennari).
In altri termini in questi casi di sinistro in zona privata la violazione del precetto imposto dalla norma attinente alla circolazione stradale non opera quale colpa specifica, proprio perché l'operatività della legge o del regolamento attinente alla circolazione è applicabile esclusivamente alle strade pubbliche o aperte al pubblico transito, ma quale figura sintomatica di colpa generica, ove essa in concreto - e quindi in relazione alle specifiche situazioni del caso - imponga un comportamento che la prudenza e diligenza dell'uomo medio avrebbe richiesto, poiché in questo caso ciò che rileva non è la violazione della norma in sè, ma il contenuto di comportamento esemplificativamente prudenziale, in essa racchiuso.
2.2. Sennonché nella fattispecie la sentenza impugnata ha ritenuto in punto di fatto, sulla base della deposizione del teste Porcedda, che il US aveva provato che aveva lasciato il rimorchio in condizioni di sicurezza, e cioè con il freno innestato e con le ruote bloccate da pietre poste dietro le ruote gemellari posteriori. Ne consegue che, fermo questo accertamento in fatto, con motivazione non illogica la sentenza impugnata ha escluso che il US avesse tenuto un comportamento colpevole, avendo posto il rimorchio in condizioni di sicurezza, assolvendo all'obbligo di comportamento prudenziale di bloccaggio delle ruote del rimorchio, oltre che con il freno, con altri strumenti posti a contatto con le ruote.
3.1. Quanto alla censure attinenti al vizio motivazionale della sentenza, per avere la stessa ritenuto la responsabilità esclusiva nella produzione dell'evento del datore di lavoro del RI, e cioè del TT Adelchi, avendo impartito all'attore l'ordine di lavorare sotto un camioncino nel piazzale, quando già il rimorchio si trovava nel piazzale a breve distanza, e quindi in condizione di violazione delle norme antinfortunistiche, e non anche la responsabilità concorrente del US, osserva questa Corte che le stesse, fondandosi su una diversa ricostruzione del fatto, così come ritenuto dal giudice del merito, non sono ammissibili in questa sede di legittimità.
3.2. Infatti nel controllo in sede di legittimità della adeguatezza della motivazione del giudizio di fatto contenuto nella sentenza impugnata, i confini tra da un lato - la debita verifica della indicazione da parte del giudice di merito di ragioni sufficienti, senza le quali la sentenza è invalida, e - dall'altro il non ammissibile controllo della bontà e giustizia della decisione possono essere identificati tenendo presente che, in linea di principio, quando la motivazione lascia comprendere le ragioni della decisione, la sentenza è valida. Tale rilievo non esclude la necessità che dalla motivazione (alla luce del disposto del n. 5 dell'art. 360) risulti il rispetto, nella soluzione della questione di fatto, dei relativi canoni metodologici, dall'ordinamento direttamente espressi o comunque da esso ricavabili. Deve rimanere fermo, però, che la verifica compiuta al riguardo può concernere la legittimità della base del convincimento espresso dal giudice di merito e non questo convincimento in se stesso, come tale incensurabile. È in questione, cioè, non la giustizia o meno della decisione, ma la presenza di difetti sintomatici di una possibile decisione ingiusta, che tali possono ritenersi solo se sussiste un'adeguata incidenza causale dell'errore oggetto di possibile rilievo in cassazione (esigenza a cui la legge allude con il riferimento al punto decisivo. In relazione, poi, al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione e del carattere limitato del relativo mezzo di impugnazione, il vizio di motivazione non può costituire oggetto di una generica doglianza, ma sussiste l'onere del ricorrente di indicare le relative circostanze ed elementi, con riferimento anche all'incidenza causale dell'errore in questione (Cass. 16 gennaio 1996, n. 326). Infatti la parte, che, in sede di ricorso per cassazione, lamenti vizi di motivazione della sentenza impugnata, ha l'onere di indicare in modo esaustivo le circostanze di fatto che potevano condurre, se adeguatamente considerate, ad una diversa decisione, in quanto il detto ricorso deve risultare autosufficiente e, quindi, contenere in sè tutti gli elementi che diano al giudice di legittimità la possibilità di provvedere al diretto controllo della decisività dei punti controversi e della correttezza e sufficienza della motivazione della decisione impugnata, non essendo sufficiente un generico rinvio agli atti difensivi del pregresso giudizio di merito (Cass. 4 novembre 1995, n. 11517).
3.3. Nella fattispecie, invece, il ricorrente si limita a ritenere che la prova della colpa del US fosse in re ipsa, per essersi verificato l'incidente e che il datore di lavoro TT non avesse acquisito la disponibilità della motrice e del rimorchio, trattandosi di un piazzale con molti mezzi, per cui la censura si risolve in una diversa lettura delle risultanze processuali non ammissibile in sede di sindacato di legittimità.
Esistono giusti motivi per compensare per intero tra le parti le spese del giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, il 15 maggio 2003.
Depositato in Cancelleria il 9 ottobre 2003