Sentenza 19 novembre 2009
Massime • 1
È abnorme il provvedimento con il quale il G.u.p. abbia revocato "de plano", su richiesta del P.M., la declaratoria di nullità della richiesta di rinvio a giudizio per omessa notifica al difensore dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari (nella specie, rilevandone successivamente la ritualità), poiché detta declaratoria - pur se in ipotesi erronea - comportava comunque il regresso del procedimento dall'udienza preliminare alla fase delle indagini preliminari, privando il G.u.p. di ogni residuo potere giurisdizionale.
Commentario • 1
- 1. La restituzione degli atti al p.m.: l’erronea asserzione di nullità del decreto di citazione a giudizio e la conseguente regressione del provvedimento è da…Carlo Dell'Agli · https://www.filodiritto.com/ · 19 giugno 2011
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 19/11/2009, n. 46623 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46623 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 19/11/2009
Dott. PAGANO Filiberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. FUMU Giacomo - Consigliere - N. 1569
Dott. TADDEI Margherita - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MANNA Antonio - rel. Consigliere - N. 11076/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DJ YE;
avverso il decreto 9.2.09 del GUP del Tribunale di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita in Camera di consiglio la relazione del Consigliere Dr. Antonio Manna;
lette le conclusioni del Procuratore Generale nella persona del Dr. Vincenzo Geraci.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con decreto adottato de plano il 9.2.09 il GUP del Tribunale di Napoli revocava il proprio provvedimento del 23.12.2008 con cui, dichiarata la nullità della richiesta di rinvio a giudizio di DJ YE per omessa notifica al suo difensore dell'avviso di conclusione delle indagini ex art. 415 bis c.p.p., aveva disposto la restituzione degli atti al PM.
La ragione della revoca - sollecitata dal PM medesimo - risiedeva nel rilievo che, re melius perpensa, era emerso che il numero di fax al quale era stato inviato l'avviso era stato indicato dallo stesso difensore destinatario (avv. Vincenza Luciano) e che, pertanto, la notifica doveva considerarsi validamente eseguita. Ricorre DJ YE contro tale decreto lamentandone l'abnormità essendosi ormai il GUP spogliatosi del processo con il precedente provvedimento dichiarativo della nullità della richiesta di rinvio a giudizio per omessa notifica al difensore dell'avviso ex art. 415 bis c.p.p.; inoltre, trattandosi di revoca disposta de plano, la stessa era lesiva del principio del contraddittorio.
1- Si premetta che, a prescindere dall'esattezza o meno dell'originario provvedimento revocato, che qui non viene in rilievo, in casi analoghi a quello in oggetto si rinvengono due precedenti di questa S.C. in senso diametralmente opposto: da un lato Cass. Sez. 2^ n. 40229 del 28.9.05, dep. 7.11.05, rv. 232982, Brancaccio, nega l'abnormità della revoca dell'ordinanza con cui il giudice abbia dichiarato la nullità e disposto la rinnovazione della notifica del decreto di citazione, non essendo la revoca atto estraneo all'ordinamento giuridico ed anzi mirando - senza creare stasi alcuna del procedimento - a ricondurre nella fisiologia del sistema un atto viziato;
dall'altro, invece, Cass. Sez. 3^ n. 35380 del 13.5.08, dep. 16.9.08, rv. 240740, Baicchi, afferma il contrario. Ritiene questo Collegio di dover aderire a quest'ultimo orientamento. Invero, la regola generale è che al giudice è precluso ritornare sui propri provvedimenti di carattere definitorio e che siano autonomamente impugnabili (cfr. Cass. S.U. n. 36168 del 14.7.04, Pangallo;
Cass. Sez. 1^ n. 5099 del 22.9.99, Papurello). La declaratoria di nullità dell'avviso di conclusione della indagini preliminari perché non notificata al difensore, pur se in ipotesi erronea, comunque comportava un regresso del processo dall'udienza preliminare alla fase delle indagini preliminari che avrebbe dovuto indurre il PM ad impugnare il provvedimento con le forme ordinarie anziché provocare, fuori udienza ed in assenza di contraddittorio, un provvedimento di revoca di un'ordinanza che, presentando i caratteri della definitività, faceva sì che con detta decisione il GUP si fosse spogliato del processo.
Infatti, avendo già disposto la restituzione degli atti al PM ed essendo ormai il processo regredito alla fase delle indagini preliminari, il giudice non aveva più alcun residuo potere giurisdizionale e non poteva quindi decidere sull'istanza di revoca avanzatagli dal PM medesimo.
Anche Cass. Sez. 5^ n. 17529 del 2.3.06, Belotti, ha affermato che il provvedimento con cui il giudice dichiara la nullità del decreto di citazione a giudizio e dispone la restituzione degli atti al PM costituisce esplicazione del potere decisorio conferito ex art. 552 c.p.p., così attribuendosi carattere di definitività al provvedimento medesimo.
Inoltre, ove un'ordinanza decida non su questioni contingenti o temporanee di rito o di merito, ma su determinate situazioni giuridiche con carattere di definitività, il provvedimento stesso deve ritenersi, al pari delle sentenze, irrevocabile, con la conseguenza che, essendosi esaurita con la sua emanazione la potestà decisoria, è per ciò solo sottratta all'organo giurisdizionale la possibilità di tornare sulla decisione assunta, salvo che la legge preveda la possibilità che la questione venga riproposta sulla base di elementi nuovi (cfr. Cass. Sez. 1 n. 5099/99 cit.). Ritiene dunque il Collegio che la revoca della precedente ordinanza sia - almeno nel concreto caso di specie - un atto abnorme, in quanto per la sua atipicità si pone al di fuori di ogni schema processuale, al punto da risultare impugnabile con ricorso per cassazione (v. in senso diverso, in generale, Sez. 2, 28 settembre 2005, n. 40229, Brancaccio, m. 232982; Sez. 5, 11 aprile 2003, n. 30874, Stefani, m. 226500), unico rimedio esperibile. E ciò perché il provvedimento revocato non si era limitato a decidere su questioni contingenti e temporanee, ma aveva carattere di definitività, al punto da esaurire la potestà decisoria del giudicante, che non poteva rivivere solo a seguito di un'irrituale istanza del pubblico ministero.
2- In conclusione, deve annullarsi senza rinvio il provvedimento impugnato, con ordine di trasmissione degli atti al PM presso il Tribunale di Napoli.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione Penale, annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al PM presso il Tribunale di Napoli.
Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2009.
Depositato in Cancelleria il 3 dicembre 2009