Sentenza 15 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 15/10/2003, n. 15436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15436 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2003 |
Testo completo
- REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE Opposizione A Decreto InGIUNTIVO Composta dagli Ill.mi Sigg,ri Magistrati: 15436/03 idente R.G.N. 22930/00 Dott. Mario SPADON on. 31377 Dott. Alfredo MENSITI_RI * Rep. 4075 Dott. Giovanni SETTIMJ Consigliere Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO Consigliere Ud.29/05/03 Dott. Giovanna SCHERILLO Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SPORTAU IMPORT EXPORT DI G LL & C SA, in AND persona del legale rappresentante pro tempore LL RL, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANTONIO BENNICELLI 27, presso lo studio dell'avvocato GIULIO CEVOLOTTO, che lo difende unitamente all'avvocato ROBERTO RISCICA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE FURLAN FRANCO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A UFFICIO COPIE Richieste copia esecutiva 2003 CHINOTTO 1, presso lo studio dell'avvocato ERMANNO PRASTARO dal Sig. per diritti € 14.46 903 PRASTARO, che lo difende unitamente all'avvocato il 15.12.03 IL CANCELLIERE -1- ROBERTO VEROI, giusta delega in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 442/00 della Corte d'Appello di VENEZIA, depositata il 09/03/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/05/03 dal Consigliere Dott. Alfredo MENSITIERI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato FINOCCHI GHERSI che ha concluso it per rigetto del ricorso. - ну -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO proponeva opposizione, dinanzi al CO LA Tribunale di Treviso, al decreto ingiuntivo emesso il 10.10.1992 dal Presidente di quell'Ufficio Giudiziario che gli intimava di pagare alla SRL SPORT AU la somma di £. 79.227.240 complessivamente recata da nove pagherò cambiari da esso LA emessi tra il 1983 e il 1985 a favore della predetta società. Affermava l'opponente che i titoli azionati erano stati rilasciati in garanzia e che la somma dovuta t l per il rapporto fondamentale - acquisto di A un'autovettura da tal AR, legale rappresentante della PO AU - era stata già pagata senza che gli fossero restituite le numerose cambiali da lui sottoscritte. Chiedeva pertanto la revoca del decreto con l'ordine al AR di restituirgli tutti i titoli che questi indebitamente tratteneva e con condanna del medesimo ai sensi dell'art. 96 cpc. Si costituiva la SPORT AU SRL sostenendo che il LA aveva acquistato tra 1''80 e 1''81 tre diverse autovetture senza pagarne il prezzo;
che l'acquirente non aveva onorato le cambiali originariamente emesse che erano state rinnovate e 3 via via restituite all'emittente; che la somma di cui era stato ingiunto il pagamento corrispondeva al dovuto per corrispettivo, interessi concordati e spese bancarie per i rinnovi. e, in via Chiedeva quindi la conferma del decreto riconvenzionale, la condanna del LA a risarcire il danno da svalutazione monetaria. Espletata una CTU contabile, con sentenza del 16.2.1995 il Tribunale revocava il decreto ordinando alla PO AU la restituzione al LA dei nove titoli cambiari azionati. Proposti gravami, principale, dalla PO AU SA → (già SRL) e, incidentale dal LA, con sentenza del 9 marzo 2000 la Corte d'appello di Venezia li rigettava entrambi condannando la Società alle c maggiori spese del grado. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione la PO AU sulla base di due motivi. Resiste con controricorso CO LA. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso si denunzia, in riferimento all'art. 360 n. 3 cpc, violazione e/o falsa applicazione dell'art. 345 comma terzo stesso codice. Non riguardando il divieto di nuove prove in appello i documenti, censura la ricorrente il diniego da parte del giudice del gravame di merito, di rinnovazione della CTU espletata in prime cure che aveva operato una erronea ricostruzione dei rapporti contabili tra le parti non avendo potuto l'ausiliare, pur avvertito della necessità di una dilazione, avvalersi di documenti di rilevante importanza, già archiviati dal precedente amministratore della società, e ritrovati soltanto dopo il deposito della relazione. La censura non coglie nel segno. Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente la Corte veneta non ha dichiarato l'inammissibilità, in base all'art. 345 terzo comma cpc, perché prova nuova, della produzione documentale di seconde cure, ma ha affermato, con motivazione congrua ed esente da vizi logici, l'irrilevanza e l'assoluta mancanza di valenza probatoria di tale documentazione, dimessa a sostegno dell'asserito maggior credito,e costituita da tutta una serie di fatture per interessi e spese che tra l'altro non risultavano essere state inviate al LA, mai prodotte in primo grado, ivi anchericomprese per interessifatture per presunte riparazioni e 5 relativi anche alle prime due autovetture, quando queste erano state già riconsegnate e non erano più nella disponibilità del predetto. Tale giudizio, tra l'altro neppur contestato dalla ricorrente se non con riguardo ad una asserita segnalazione al CTU di prime cure, in sede di operazioni peritali, della necessità di ottenere una dilazione del termine per il deposito peritale, stante la difficoltà di dell'elaborato documentazione contabile relativa al reperire la periodo in cui la POauto aveva un diverso amministratore, costituisce, come noto, apprezzamento di fatto riservato al giudice del merito e pertanto insindacabile nell'attuale sede di legittimità. Con il secondo mezzo si deduce l'erroneità del riconoscimento della debenza da parte del mancato di interessi a tasso superiore a quello LA legale, come evidenziato dalla documentazione prodotta in sede di appello. La doglianza non può essere accolta. Nel disattendere il secondo motivo del gravame di merito con il quale era stato dedotto l'errore del primo giudice nel non aver riconosciuto, in mancanza di apposita pattuizione scritta, anche per il 6 credito relativo al primo contratto (vendita della Mercedes 230) la debenza di interessi convenzionali ad un tasso superiore a quello di legge, dovendosi secondo l'attuale ricorrente ritenere che vi era stato a tal proposito un accordo verbale e costituendo comunque il pagamento delle relative cambiali adempimento di obbligazione naturale, come tale non ripetibile, con motivazione adeguata, del pari esente da vizi logici come da errori giuridici, e quindi incensurabile in questa sede, il ы н giudice d'appello ha ritenuto che, ai sensi а dell'art. 1284 terzo comma CC, per tale credito erano dovuti, in assenza di specifica pattuizione scritta, i soli interessi legali,mentre del tutto fuor di luogo appariva l'asserito riferimento ad un adempimento spontaneo di un'obbligazione " naturale, nella specie mai verificatosi visto che la PO AU aveva agito per ottenere il ristoro di tale asserito credito e che, comunque, essendo state azionate le relative cambali, non si sarebbe mai in ogni caso potuto parlare di spontaneo adempimento. Né vale asserire che la prova della pattuizione di interessi al "tasso bancario" scaturirebbe dalla documentazione prodotta in sede di gravame, posto stata ritenuta dalla Corteche quest'ultima è 7 veneta priva di ogni valenza probatoria con il giudizio, insindacabile in questa sede, richiamato con la disamina del primo motivo di ricorso. Alla stregua delle svolte argomentazioni il proposto ricorso va respinto nella sua integralità s u con la condanna della ricorrente alle spese di A questo giudizio, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore di CO LA, della spese del presente giudizio, che liquida in euro 60,00 oltre ad euro 800,00 per onorari. 2003. Roma 29maggio Mention est. Aljanda Правил IL CANCELLIERE C1 SC TA DEPOSITATO IN CANCELLERIA 15 OTT, 2003 CORTE SUPREMA CASSAZIONE Si attesta la registrazione Roma IL CANCELLIERE C1 presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 il 18-5-2004. serie 4 al n. 15157 versate € 149.77 CE aldi lid apposta in calce alla copia autentica TH (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002) IL CANCELLIERE C1 Roberto Ricer