Sentenza 2 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 02/02/2001, n. 1469 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1469 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2001 |
Testo completo
NA IA L ITA * 50431 ICA A 0 1 4 6 9 / 01 BL B U P E R 0 , 8 6 E 9 8 I NOME DE RPOL ITAL. NO 1 9 N 5 I / 1 . O / 4 R I 4 / N / Z 6 A - 6 A LA RTE SUPRE 2 II CASSAZIONE T 2 R B U Oggetto T S B I . SEZIONE TRIBUTARIA A R D Tributaria . T L B Conolono me L. E A D T A dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: I A 413191 1 S D I 3 N R E T E . I T R.G.N. 11204/98Dott Mario DELLI PRISCOLI Presidente N N A A A S E Dott. Giovanni PAOLINI - el. Consigliere Cron. 3/20 Dott. Giulio GRAZIADEI Consigliere Rep. Dott. Giuseppe MARZIALE Consigliere Ud.11/10/00 Dott. Salvatore DI PALMA Consigliere E VARIE DCV ha pronunciato la seguente SENT ENZA sul ricorso proposto da: O MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, tempore, UFFICIO COPIE Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo presso 000 rappresenta e difende ope legis;
per diritti L. 6 FEB. 2001 ricorrente - IL CANCELLIERE
contro
NI AR;
intimato avverso la decisione n. 18/97 della Commissione tributaria regionale di FIRENZE, depositata il 2000 30/04/97; 1641 udita la relazione della causa svolta nella pubblica . N -1- udienza del 11/10/00 dal Consigliere Dott. Giovanni PAOLINI;
udito per il ricorrente, 1'Avvocato dello Stato POLIZZI, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Poli 24 -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO CA DI, con atto del 29 novembre 1988, impugnò dinanzi alla Commissione Cributaria di primo grado di Prato, all'epoca operante, l'avviso accertamento n. 377, notificatogli il 12 di novembre 1988, con il quale l'ufficio distrettuale II. DD. del suindicato capoluogo provinciale toscano aveva rettificato, in aumento, i redditi da assoggettare ad IRPEF e ad ILOR da lui dichiarati per il 1982. Il DI, in seguito, si avvalse del meccanismo di definizione agevolata delle pendenze tributarie previsto dalla L. 30.12.1991 n. 413. In conseguenza di ciò, la suddetta commissione tributaria di primo grado, con decisione del 4 же febbraio 1993, dichiarò cessata la materia del contendere. Sull'appello dell'Ufficio distrettuale II.DD. di Prato, la Commissione tributaria regionale della Toscana, cui la vertenza era stata attribuita a mente dall'art. 72 d.lgs. 31.12.1991 n. 546, con sentenza del 30 aprile 1997, dichiarò inammissibile il gravame. La commissione tributaria regionale, dopo aver dato atto che la p.a. appellante "sosteneva che era 3 errato affermare che il sig. DI aveva definito la propria posizione anche per l'anno 1982, dal momento che la dichiarazione integrativa (da lui presentata) ai sensi della L. 516/82 ricomprendeva soltanto gli anni compresi fra il 1976 e il 1981", motivò la resa statuizione rilevando "che la pronuncia di estinzione formulata dalla Commissione di primo grado ha solo effetti processuali ed è stata emessa su conforme richiesta dell'Ufficio", sicchè "detta nessunpronuncia ulteriori iniziative effetto riverbera su dell'Ufficio tributario e quest'ultimo, in assenza di un pregiudizio concreto ed attuale, non aveva alcun interesse a proporre impugnazione”. Z Il Ministero delle finanze ricorre, con un o motivo, per la cassazione della sentenza di secondo c grado dianzi indicata, assunta, non notificata. CA DI, cui il ricorso è stato notificato l'11 giugno 1998, si è astenuto da ogni attività difensiva nella presente sede. MOTIVI DELLA DECISIONE Il Ministero delle finanze, con il mezzo articolato per suffragare il ricorso, deduce che la sentenza nei sensi illustrati resa sulla fattispecie dalla Commissione tributaria regionale 4 della Toscana si appaleserebbe inficiata da "violazione dell'art. 57 n. 413/91 (e da) contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360 n. 5 c.p.c.): in (cui è definitiva, prospetta che "la conclusione pervenuta la commissione anzidetta) non condivisibile"" perché "fondata su una motivazione che, nella sua estrema sinteticità, non è chiara", dovendosi "precisare che l'ufficio non aveva richiesto la cessazione della materia del contendere, bensì la conferma dell'accertamento nei confronti del contribuente DI, per non aver questi presentato alcuna dichiarazione integrativa per l'anno 1982, a differenza della titolare dell'impresa", e che "l'erroneità della decisione ore impugnata consiste inoltre nel fatto di avere esteso gli effetti della chiusura agevolativa C richiesta dalla sola impresa per l'anno 1982 ai sensi dell'art. 57 legge n. 413/91 anche al Sig. DI che tale dichiarazione non aveva, come sopra detto, presentato: per tale motivo, ritenendo definiti vertenza, la Commissione ha la dichiarato inammissibile l'appello anziché esaminare la legittimità dell'avviso di accertamento impugnato". 5 La censura è immeritevole di ingresso. La contestata pronuncia della commissione tributaria regionale ha dichiarato inammissibile l'appello, a suo tempo, prodotto dall'amministra- zione finanziaria avverso l'altrove ricordata decisione della Commissione tributaria di primo grado di Prato in data 4 febbraio 1993, recante declaratoria di cessazione della materia del contendere, sul rilievo della valenza unicamente processuale di tale decisione e della inettitudine di questa ad ostare ad ulteriori iniziative impositive della p.a. appellante ed a pregiudicare gli interessi sostanziali della stessa (per quanto вде è dato comprendere dalla lettura del testo della pronuncia il giudice ha ravvisato riducibile la decisione cennata alla figura dell'ordinanza estintiva del giudizio, revocabile, di cui all'art. 34, comma 5, L. 30.12.1991 n. 413). Le doglianze come sopra articolate dal ricorrente non investono, in nessun modo, la ratio decidendi e il dictum, nella precisata guisa ricostruiti, della pronuncia in argomento e sollevan questioni che nulla hanno a che vedere con il contenuto elle considerazioni alle quali il giudice del merito ha ancorato le statuizioni rese. Mon Nel contesto dato, il ricorso non può essere disatteso. CA DI, intimato, non ha svolto attività difensiva nella presente sede, e, perciò, non deve provvedersi su sue spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione tributaria della Corte Suprema di Liereni Podlimi, Cassazione, 1'11 ottobre 2000. ertemon Maris Hell. Susade IL CANCELLIERE C1 EN TI DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi 02 FEB 2001 IL ELLIERE C1 EN TI A I R 6 A E 8 . T 9 N N 1 U / O - I 4 B Z / B I 6 A . R 2 L R T . L T R . A S I P . . G B D A E A L I R T E R D 1 A E 3 I 1 T S D N . A E E S N T M I N A E S E