Sentenza 19 gennaio 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/01/2001, n. 743 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 743 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2001 |
Testo completo
} Aula 'B' LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Oggetto residente43/01 Dott. Alberto SPANO' Lavoro Dott. Mario PUTAT O DATI ISCIDO- Consigliere Consigliere - R.G.N. 10364/00 Dott. Donato FIGURELLI Rel. Consigliere Cron 15682 Dott. Gabriella COLETTI Dott. Maura LA TERZA Consigliere Rep. ha pronunciato la seguente Ud. 06/04/01 ORDINAN sul ricorso proposto da: - INDUSTRIA GRANITI & MARMI DI GE SALVATORE, IGM in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 59, presso lo studio dell'avvocato RAFFAELE MIRIGLIANI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
BA IC, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BOEZIO 92, MARIApresso lo studio dell'avvocato GUALTIERI, rappresentato e difeso dall'avvocato GIOVANNI CARIDI, giusta delega in atti;
controricorrente 2001 avverso la sentenza n. 223/00 del Tribunale di 90 CATANZARO, depositata il 28/02/00 1966/97; -1- udita la relazione della causa svolta nella pubblica A udienza del 06/04/01 dal Consigliere Dott. Gabriella COLETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE che ha concluso per estinzione per cessazione materia del contendere. -2- Svolgimento del processo LA BA, con ricorso al RE di Catanzaro in Davoli, esponeva di essere stato licenziato da LV TI, titolare della ditta IGM, Industria Graniti e Marmi, per aver arrecato gravi offese alla dignità e all'onore della famiglia del detto titolare a causa di un diverbio intervenuto con la moglie di costui;
sosteneva che il licenziamento era illegittimo perché intimato mentre era in malattia e per la mancata osservanza della procedura prevista dall'art. 7 della legge n.300 del 1970; chiedeva, per l'effetto, la declaratoria di illegittimità del recesso e la condanna della IGM a reintegralo nel posto di lavoro nonché a risarcirgli il danno e a pagargli le retribuzioni maturate dalla data del licenziamento fino alla effettiva reintegrazione. Con sentenza in data 18 febbraio 1997 il RE rigettava la domanda. Il lavoratore proponeva appello che il Tribunale di Catanzaro accoglieva con sentenza del 28 febbraio 2000, dichiarando illegittimo il licenziamento e condannando la IGM alla reintegrazione e al pagamento delle retribuzioni dal giorno dell'illegittimo recesso fino a quello della riassunzione. Il Tribunale ha affermato la natura disciplinare del licenziamento, osservando quindi che nella specie non era stata osservata la procedura garantistica dell'art.7 dello Statuto dei lavoratori, ciò che rendeva il recesso ingiustificato e imponeva la reintegrazione del lavoratore nel Л 3 : posto in precedenza occupato, indipendentemente dalla prova della esistenza del requisito dimensionale necessario per l'applicazione della tutela reale, dal momento che tale esistenza non era stata contestata dal datore di lavoro. Chiede la cassazione di questa sentenza la IGM di TI LV con un motivo. Il BA resiste con controricorso. Motivi della decisione Va, preliminarmente, presa in esame l'istanza, depositata in data 5 aprile 2001, con la quale la I.G.M. segnala - producendo la relativa. documentazione - che la vertenza è stata definita tra le parti con verbale di conciliazione dinanzi al Tribunale del lavoro di Catanzaro e chiede che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere. E' noto il pacifico orientamento giurisprudenziale alla stregua del quale deve essere pronunciata, anche di ufficio ed anche nel giudizio di cassazione, la dichiarazione di cessazione della materia del contendere intervenuta successivamente alla proposizione del ricorso “quando sia stata ritualmente acquisita al processo, ovvero risulti concordemente ammessa dalle parti una situazione dalla quale emerga l'avvenuta cessazione di ogni contrasto tra le stesse" (Cass. 1 dicembre 1992 n.12826, 7 maggio 1993 n.5286, 16 settembre 1995 n.9781, 15 maggio 1998 n.4919). A 4 Tale deve considerarsi il contenuto del prodotto verbale di conciliazione dal quale risulta che le parti hanno inteso conciliare, nei termini ivi concordati, l'intera vertenza oggetto del presente giudizio e dichiarato, altresì, di ritenere tra esse integralmente compensate le spese per ogni fase e grado del giudizio stesso. Quanto alla formula da adottare per dare atto dell'intervenuta cessazione della materia del contendere, ritiene il Collegio di aderire alla decisione delle Sezioni Unite in data 18 maggio 2000 n. 368, nella quale si è stabilito che la relativa statuizione non comporta una decisione nel merito della causa e si risolve nella dichiarazione di inammissibilità del ricorso, essendo venuto meno l'interesse ad una definizione del giudizio e, quindi, a una pronuncia sul merito dell'impugnazione (interesse che deve sussistere non solo al momento della impugnazione, ma anche in quello della decisione). Questa formula conclusiva, invero, ha il pregio di contenere una pronuncia sul ricorso e di consentire, perciò, la produzione dei documenti diretti a provare il fatto sopravvenuto dal quale dipende appunto la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell'art.372 c.p.c., dal momento che la transazione della lite o comunque il sopravvenuto difetto di interesse non hanno rilievo sulla base della semplice dichiarazione dei difensori, trattandosi di atto di disposizione del diritto in contesa, che esula dal semplice mandato ad litem (Cass. 17 luglio 1999 n.7580). Essa, inoltre, non contiene alcuna C statuizione relativa alla sentenza impugnata, il cui passaggio in giudicato -deve essere escluso sia nell'ipotesi di accordo transattivo – in quanto il nuovo assetto pattizio voluto dalle parti del rapporto controverso si sostituisce alla regolamentazione datane dalla sentenza impugnata, che resta travolta e caducata e per ciò stesso inidonea a passare in giudicato - sia per tutti gli altri fatti produttivi della cessazione della materia del contendere, perché, facendo venir meno il potere-dovere del giudice di pronunciare sull'originario thema decidendum, escludono anch'essi che si formi il giudicato su una decisione non più richiesta né necessaria. Conclusivamente, avendo le parti allegato e provato l'intervenuta conciliazione con compensazione totale delle spese e chiesto la conseguenziale pronuncia di cessazione della materia del contendere, va provveduto in conformità ai principi esposti.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso per cessazione della materia del contendere;
nullaper le spese. Così deciso in Roma il 6 aprile 2001 Il Presidente Il Cons. estensore Власовый 3 I 0 A 3 1 D Alberto you S 5 . S , T A O . R T L , N Pill L A ' A O L S 3 B L E 7 I E - P S D 8 D - I I 1 IL CANCELLIERE A S N 1 T G N S Depositato in Cancelleria E O O E S P A G I 19 MAG. 2001 A D M SI G A I oggi, E E E R , O A P L U T O D T IL CANCELLER R I A E T T R R T L S T O N E I O I L C N G D E E E S D O R E