Sentenza 6 agosto 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 06/08/2001, n. 10847 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10847 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE S PREM10847 /01 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Oggetto SEZIONE TERZA CIVILE Fideiussione Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N. 9613/00 Dott. Gaetano FIDUCCIA Dott. Roberto PREDEN Rel. Consigliere Cron. 23467 Dott. Italo PURCARO Consigliere Rep. 3703 Dott. Giuliano LUCENTINI Consigliere Ud. 31/05/01 Dott. Alberto TALEVI Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA IL SOLE 24 ORE sul ricorso proposto da: 3000 0 6 AGO. 2001 TE CO, domiciliato in ROMA presso LA CORTE 15 DI CASSAZIONE, difeso dall'avvocato MICHELE BIA, con studio in 70100 BARI VIA SAGARRIGA VISCONTI,11 giusta CANCELLERIA delega in atti;
ricorrente 0010435 contro elettivamente domiciliato in ROMA LABIANCA GIUSEPPE, VIA LUCRINO 5, presso lo studio dell'avvocato CARLA EFRATI, difeso dall'avvocato ANTONIO DE PALO, giusta delega in atti;
2001 controricorrente 1220 avverso la sentenza n. 227/99 della Corte d'Appello di BARI, Seconda Sezione Civile emessa il 29/1/1999, depositata il 05/03/99; RG.846/1996; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 31/05/01 dal Consigliere Dott. Roberto PREDEN;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario RUSSO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto notificato il 29.6.1989, CO Lastel- la esponeva di aver versato ad LO De IO, tra il 1986 ed il 1988, la complessiva somma di £. 46.000.000 R/M perché fosse impiegata in fondi di investimento;
dedu- ceva che il De IO gli aveva rilasciato, a garanzia della restituzione, due assegni, postdatati al 31.12.1988, di £. 42.000.000 a fine giugno 1988 e di £. 60.000.000 il 4.7.1988, rimasti entrambi insoluti;
af- fermava che EP AB aveva dichiarato, in va- rie occasioni, di garantire l'adempimento dell'obbligazione di restituzione delle somme affidate- gli assunta dal De IO;
conveniva i predetti, nella rispettiva qualità di debitore e di fideiussore davanti al Tribunale di Bari per sentirli condannare in solido al pagamento della somma di £. 46.000.000, oltre inte- ressi e rivalutazione. 2 I convenuti resistevano. Il tribunale, con sentenza del 19.10.1995, rigetta- va la domanda proposta dal AS nei confronti del AB, ritenendo non provata la fideiussione e CO- munque operante la decadenza di cui all'art. 1957 c.C.; accoglieva la domanda proposta dall'attore nei confron- ti del De IO, nei limiti di £. 31.000.000, tenuto conto della dedotta restituzione di £. 15.000.000. Avverso la sentenza proponeva appello il AS, ེ་ ར་ censurando entrambe le statuizioni. Il De IO ed il AB resistevano. La Corte d'appello di Bari, con sentenza del 5.3.1999, in parziale riforma della sentenza impugnata, condannava il De IO al pagamento della somma di £. 46.000.000, oltre interessi legali a decorrere dal 31.12.1988. Avverso la sentenza il AS ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi. Ha resisto, con controricorso, il AB. Entrambe le parti hanno depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia: vio- lazione e falsa applicazione dell'art. 1937 C.C.; di- fetto di motivazione sul giudizio di ammissione della prova su punto decisivo della controversia;
errata ap- 3 plicazione di norme processuali (art. 244 c.p.c.). Deduce che la corte d'appello ha dichiarato inam- missibile, per genericità, la prova testimoniale, muo- vendo dall'erroneo presupposto della necessaria contem- poraneità dell'insorgenza del debito principale e della prestazione della fideiussione.
2. Il motivo è fondato. La Corte d'appello ha osservato: che il AS sostenuto che, tra la fine del mese di giugno del aveva 1988 ed il 4.7.1988 il De IO aveva emesso a suo fa- 1: vore l'assegno postdatato al 31.12.1988 di £. 42.000.000, a copertura delle operazioni precedenti, e quello di £. 60.000.000, con pari scadenza, come corri- spettivo della somma in contanti di £. 31.000.000 dal predetto versatagli;
che, per poter utilmente invocare la garanzia fideiussoria, il AS avrebbe dovuto provare che il EL aveva prestato la propria fide- iussione esattamente in tali occasioni;
che la prova testimoniale articolata dal AS non conteneva il minimo riferimento ai fatti suindicati, e si rivelava, pertanto, generica ed inammissibile. La menzionata statuizione muove da una erronea pre- messa, costituita dalla necessità che la fideiussione sia prestata in coincidenza del sorgere dell'obbligazione principale. Ma così non è, poiché è 4 pacifico che la fideiussione può essere prestata anche in epoca successiva al sorgere dell'obbligazione prin- cipale. E, nella specie, la prova testimoniale artico- lata dall'appellante tendeva appunto (come risulta dal tenore dei capitoli, riportati nel ricorso) a dimostra- re quanto affermato nell'atto di appello, e cioè che in varie occasioni, in ероса successiva al rilascio dei due assegni postdatati ed in prossimità della matura- zione della loro scadenza, il AB aveva dichiarato e confermato la sua garanzia personale per l'obbligazione assunta dal De IO. Il giudizio di genericità della prova testimoniale risulta quindi in- ficiato dal suindicato errore di diritto, e sul punto dovrà pronunciarsi nuovamente il giudice di rinvio.
3. Il secondo motivo, con il quale viene denuncia- ta l'errata applicazione degli artt. 1386 e 1957 C.C. va dichiarato assorbito, dovendosi sulla sussistenza stessa della fideiussione pronunciarsi il giudice di rinvio.
4. In conclusione, l'impugnata sentenza va cassata la causa rinviata per nuovo esame ad altra sezione e della Corte d'appello di Bari, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo;
dichiara assor- 5 bito il secondo;
cassa in relazione e rinvia, anche per ad altra sezione della Corte d'appello di Ba- le spese, ri. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la terza sezione civile della Corte di cassazione, il 31.5.2001. IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE Датель Fiduccin IL CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista Depositata In Cancelleria oggi, li 6.060-2001. IL CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista [10S 250.000 hoooo TOP 290000 LATE ROMA ? 4 Registrato in a27 SET. 2001 UFFICIO DELLE 290.000 cn.42855. versat DUECENTO: p. Il Dirigento Arce's vizi (D.ssa Maria Grazia DR LIPPO) Gudiziari Il Responsabile Servizio (Dr. M. FACCIA L L E D