Sentenza 13 marzo 2012
Massime • 1
Il giudice, anche a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 33 legge n. 120 del 2010, deve disporre, con la sentenza di condanna o di patteggiamento, la confisca del veicolo utilizzato per commettere il reato di guida in stato di ebbrezza, anche se essa ha assunto natura di sanzione amministrativa accessoria.
Commentario • 1
- 1. Guida in stato di ebbrezza: si alla confisca del veicolo anche se in comproprietàStudio Legale Calvello · https://www.studiolegalecalvello.it/articoli/ · 22 novembre 2015
Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 18-09-2015) 12-10-2015, n. 40957 IL PASSO SALIENTE DELLA SENTENZA L'appartenenza non in esclusiva proprietà a terza persona del mezzo non ne esclude la possibilità di confisca in quanto sia la lettera che la ratio della disposizione conducono ad escludere che la comproprietà con un terzo estraneo, del veicolo condotto dall'imputato in stato di ebbrezza, sia d'ostacolo all'applicazione della misura stessa, in quanto nel solo caso in cui integralmente il veicolo appartenga ad un terzo, la presunzione assoluta di pericolosità insita nella disponibilità e nell'uso dello stesso può dirsi attenuata, rimanendo al contrario integra in caso di comproprietà, non …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/03/2012, n. 12313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12313 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CONTI Giovanni - Presidente - del 13/03/2012
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. FAZIO Anna Maria - Consigliere - N. 363
Dott. PETRUZZELLIS Anna - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE AMICIS Gaetano - Consigliere - N. 41460/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Brescia;
avverso la sentenza del 18/01/2011 del Tribunale di Mantova, emessa nei confronti di:
1. RI AL, nato a [...] il [...];
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Anna Petruzzellis;
letta la richiesta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale BAGLIONE Tindari che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, e l'emissione del provvedimento di confisca.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Procuratore generale di Brescia ricorre avverso la sentenza del gup del Tribunale di Mantova del 18 gennaio 2011 di applicazione della pena nei confronti di AL RI per la contravvenzione di guida in stato di ebbrezza ed il delitto di resistenza pubblico ufficiale.
Con unico motivo si lamenta violazione di legge per avere il giudice, preso atto della mutata natura del provvedimento di confisca a seguito della novella normativa contenuta nella L. 29 luglio 2010, n.120, qualificata come sanzione accessoria, omesso di provvedere in tal senso, disponendo la restituzione del mezzo al diretto interessato.
Si rileva in senso contrario che, al di là della diversa qualificazione giuridica della misura ablativa, espressamente la norma demanda al giudice di provvedere sulla confisca, anche nell'ipotesi di patteggiamento, incidendo la natura della sanzione esclusivamente sulla fase esecutiva, che deve realizzarsi in necessario raccordo con l'autorità amministrativa competente. Si chiede pertanto l'annullamento della sentenza, limitatamente a tale omissione, con ogni conseguente provvedimento di legge. CONSIDERATO IN DIRITTO
1 Il ricorso è fondato.
Costituisce interpretazione pacifica (Sez. 4, Sentenza n. 45365 del 25/11/2010, dep. 27/12/2010, Imp. Portelli, Rv. 249071) che le modifiche introdotte dalla L. 29 luglio 2010 n. 120, art. 33, non comportino il venir meno dell'obbligo del giudice di disporre la confisca del veicolo utilizzato per commettere il reato di guida in stato d'ebbrezza, con la sentenza di condanna o di patteggiamento, pur se essa ha acquisito natura di natura di sanane amministrativa accessoria, al pari di quel avviene in tema di sospensione della patente di guida, misura anch'essa amministrativa, che viene applicata dal giudice unitamente alla pronuncia di condanna, in raccordo esecutivo con l'autorità amministrativa.
2. conseguentemente deve disporsi l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente all'omesso provvedimento di confisca, con rinvio al giudice del merito indicato in dispositivo, non potendo provvedersi in questa sede all'applicazione della sanzione amministrativa, poiché non risulta con certezza dagli atti la titolarità del mezzo in capo all'agente, titolarità che costituisce il presupposto applicativo di tale sanzione.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla omessa confisca del veicolo e rinvia sul punto al Tribunale di Mantova.
Così deciso in Roma, il 13 marzo 2012.
Depositato in Cancelleria il 2 aprile 2012