Sentenza 21 settembre 2010
Massime • 1
La pena edittale stabilita per il furto pluriaggravato dall'art. 625, ultimo comma, cod. pen. è la stessa tanto se concorrano tutte le aggravanti specifiche previste nel primo comma dello stesso articolo, quanto se concorrano una o più delle suddette aggravanti specifiche ed una o più delle aggravanti comuni previste dall'art. 61 cod. pen..
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 21/09/2010, n. 36829 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36829 |
| Data del deposito : | 21 settembre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MARZANO Francesco - Presidente - del 21/09/2010
Dott. D'ISA Claudio - Consigliere - SENTENZA
Dott. BIANCHI Luisa - rel. Consigliere - N. 1106
Dott. IZZO Fausto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MARINELLI Felicetta - Consigliere - N. 14441/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) LA NE N. IL *15/02/1987*;
avverso l'ordinanza n. 309/2010 TRIB. LIBERTÀ di BOLOGNA, del 05/03/2010;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BIANCHI Luisa;
lette le conclusioni del PG Dott. Cons. DE SANDRO Anna Maria per il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale della libertà di Bologna ha respinto l'istanza di riesame avverso l'ordinanza con la quale il Tribunale di Reggio Emilia ha applicato a CI MI la misura cautelare della custodia in carcere per plurime imputazioni di furto aggravato. Ricorre per cassazione il difensore dell'imputato lamentando la violazione della legge processuale sotto il profilo della competenza territoriale. Sostiene che avrebbe dovuto affermarsi, come dal medesimo eccepito, la competenza del giudice di Brescia, dovendosi considerare reato più grave il furto contestato al capo h), commesso in quel territorio, in quanto aggravato, oltre che dalla violenza sulle cose e perché commesso da più persone, anche dall'aver cagionato un danno patrimoniale di rilevante gravità; secondo il ricorrente, la violazione più grave, cui fa riferimento l'art. 16 c.p.p., deve essere intesa come quella che in concreto presenti maggiore gravità, e dunque sicuramente quella di cui al capo h) che vede contestata una aggravante in più rispetto alle altre imputazioni.
Il ricorso non merita accoglimento.
Ancora di recente questa Corte (sez. 2, 19.1.2003 n. 48784 rv. 228335) ha ribadito il principio secondo cui ai fini della individuazione della competenza per territorio in caso di procedimenti connessi, la comparazione dei reati sotto il profilo della gravità, secondo il disposto dell'art. 16 c.p.p., comma 3, va effettuata con riguardo esclusivo alle sanzioni edittali, restando priva di rilevanza, nel caso che queste si equivalgano, la maggiore o minore entità del danno in concreto provocato dalle singole condotte criminose.
È pertanto assolutamente esatto quanto osservato dal Tribunale di Bologna, e cioè che l'art. 16 c.p.p., comma 3, proprio al fine di determinare la competenza per territorio determinata da connessione, prevede che per reato più grave si debba intendere quello per cui è prevista la pena più elevata nel massimo, ovvero, in caso di pari gravità, la pena più elevata nel minimo. Con riferimento al caso di specie, viene in rilievo l'art. 625 c.p., u.c. a norma del quale "Se concorrono due o più delle circostanze prevedute dai numeri precedenti, ovvero se una di tali circostanze concorre con altra fra quelle indicate nell'art. 61, la pena è della reclusione da tre a dieci anni e della multa da Euro 206 a Euro 1549". Tale regola trova applicazione anche nel presente caso, in cui due circostanze ad effetto speciale concorrono con una comune, dovendosi ribadire il principio già affermato con una lontana sentenza di questa Corte (sez. 2, 20.2.1970 n. 200 rv 117002; cfr. sez. 5, 18.10.1991 n. 12069 rv 188681) secondo cui la pena edittale stabilita per il furto pluriaggravato nell'art. 625 c.p., u.c., è la stessa tanto se concorrano tutte le aggravanti specifiche previste nel comma 1 dello stesso articolo quanto se concorrano una o più delle suddette aggravanti specifiche e una o più delle aggravanti comuni indicate nell'art. 61 c.p.; tale principio trova la sua logica giustificazione nella opportunità di attribuire lo stesso "peso" alle varie combinazioni di circostanze, in presenza di una disposizione, come quella contenuta nella prima parte della norma in esame, che testualmente prevede la medesima pena per la contemporanea presenza di due o più circostanze ad effetto speciale.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte:
- Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmesso al direttore dell'istituto penitenziario competente perché provveda a quanto stabilito dall'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
Così deciso in Roma, il 21 settembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2010