CASS
Sentenza 14 settembre 2023
Sentenza 14 settembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 14/09/2023, n. 37481 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37481 |
| Data del deposito : | 14 settembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: SC IO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 22/06/2022 della CORTE APPELLO di TORINO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
,dettto il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FERDINANDO LIGNOLA che ha concluso chiedendo c61..,_ Penale Sent. Sez. 4 Num. 37481 Anno 2023 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: DAWAN DANIELA Data Udienza: 02/05/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della sentenza resa all'esito di giudizio abbreviato dal Tribunale di Cuneo - per avere riconosciuto le circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle contestate aggravanti e, in conseguenza, rideterminato la pena, altresì revocando le statuizioni civili - ha confermato la responsabilità di AN IZ in ordine al reato di cui all'art. 590, commi 2 e 3, cod. pen. 1.2.11 AN, avendo ricevuto l'incarico di abbattere e rimuovere alcuni alberi presso il terreno di proprietà di EN Riberi, mentre si trovava alla guida del mezzo semovente forestale, procedendo in retromarcia, investiva OC GI, il quale si trovava a terra nei pressi del mezzo intento a misurare la lunghezza dei tronchi abbattuti, in forza della pregressa stipula di un contratto di collaborazione tra la ditta del OC e la ditta dell'imputato. Per colpa consistita in negligenza ed imprudenza, avendo effettuato la manovra di retromarcia con il mezzo semovente omettendo di controllare previamente con la dovuta attenzione la presenza di altre persone e, in particolare, della persona offesa che sapeva essere nell'immediata vicinanza, nonché per colpa specifica consistita nella violazione dell'art. 71, comma 30, d.lgs. 81/2008, in quanto ommetteva di adottare le necessarie precauzioni volte ad evitare l'investimento dei lavoratori a terra, atteso che il mezzo utilizzato a causa delle sue grosse dimensioni preclude una completa visuale della zona di avanzamento. 2. Il ricorrente ha proposto due motivi. Con il primo, ha dedotto violazione di legge per errata applicazione dell'aggravante della violazione delle norme sulla sicurezza e, dunque, in assenza di colpa specifica, per improcedibilità dell'azione in difetto di querela;
con il secondo, ha dedotto vizio di motivazione in relazione alla condotta imprevedibile ed abnorme del OC, che avrebbe escluso il nesso di causalità tra la condotta e l'evento. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. 4. In data 26/04/23, è pervenuta memoria di replica alle anzidette conclusioni a firma del difensore dell'imputato, avv. Nadia Beltramo. CONSIDERATO IN DIRITTO I 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo, laddove esclude la prova in giudizio del mancato rispetto dell'art. 26 del d.lgs. 81/2008, sulla base di una diversa lettura delle disposizioni del DUVRI (Documento unico di valutazione dei rischi interferenti), e, più in generale, delle prove in giudizio, dalle quali non emergerebbe alcuna violazione delle norme sulla sicurezza, non è consentito in sede di legittimità perché volto a proporre una diversa ricostruzione dei fatti che ha peraltro trovato adeguata confutazione nella sentenza impugnata (pp. 4, 5 e 6). 2.1. Il secondo motivo è manifestamente infondato, poiché contesta la giurisprudenza assolutamente consolidata, secondo la quale la condotta colposa del lavoratore può ritenersi abnorme e idonea ad escludere il nesso di causalità tra la condotta del datore di lavoro e l'evento lesivo solo quando esorbiti dalle mansioni affidate al lavoratore oppure sia tale da attivare un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia (ex multis, Sez. 4, n. 7012 del 23/11/2022, dep. 2023, Cimolai Mario, Rv. 284237 - 01). Non questo è all'evidenza il caso di specie, in cui il OC era intento a svolgere un'attività rientrante nei sui compiti (misurare la lunghezza dei tronchi abbattuti), e ciò proprio in forza della pregressa stipula di un contratto di collaborazione tra la ditta individuale di cui egli è titolare e la ditta THUNDER coop s.r.I., facente capo all'imputato, avente ad oggetto l'abbattimento, la sezionatura e il carico della legna ricavata. 3. Alla declaratoria di inammissibilità nel ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2 maggio 2023 Il Consigliere estensore Il Pres•dente
udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
,dettto il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FERDINANDO LIGNOLA che ha concluso chiedendo c61..,_ Penale Sent. Sez. 4 Num. 37481 Anno 2023 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: DAWAN DANIELA Data Udienza: 02/05/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della sentenza resa all'esito di giudizio abbreviato dal Tribunale di Cuneo - per avere riconosciuto le circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle contestate aggravanti e, in conseguenza, rideterminato la pena, altresì revocando le statuizioni civili - ha confermato la responsabilità di AN IZ in ordine al reato di cui all'art. 590, commi 2 e 3, cod. pen. 1.2.11 AN, avendo ricevuto l'incarico di abbattere e rimuovere alcuni alberi presso il terreno di proprietà di EN Riberi, mentre si trovava alla guida del mezzo semovente forestale, procedendo in retromarcia, investiva OC GI, il quale si trovava a terra nei pressi del mezzo intento a misurare la lunghezza dei tronchi abbattuti, in forza della pregressa stipula di un contratto di collaborazione tra la ditta del OC e la ditta dell'imputato. Per colpa consistita in negligenza ed imprudenza, avendo effettuato la manovra di retromarcia con il mezzo semovente omettendo di controllare previamente con la dovuta attenzione la presenza di altre persone e, in particolare, della persona offesa che sapeva essere nell'immediata vicinanza, nonché per colpa specifica consistita nella violazione dell'art. 71, comma 30, d.lgs. 81/2008, in quanto ommetteva di adottare le necessarie precauzioni volte ad evitare l'investimento dei lavoratori a terra, atteso che il mezzo utilizzato a causa delle sue grosse dimensioni preclude una completa visuale della zona di avanzamento. 2. Il ricorrente ha proposto due motivi. Con il primo, ha dedotto violazione di legge per errata applicazione dell'aggravante della violazione delle norme sulla sicurezza e, dunque, in assenza di colpa specifica, per improcedibilità dell'azione in difetto di querela;
con il secondo, ha dedotto vizio di motivazione in relazione alla condotta imprevedibile ed abnorme del OC, che avrebbe escluso il nesso di causalità tra la condotta e l'evento. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. 4. In data 26/04/23, è pervenuta memoria di replica alle anzidette conclusioni a firma del difensore dell'imputato, avv. Nadia Beltramo. CONSIDERATO IN DIRITTO I 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo, laddove esclude la prova in giudizio del mancato rispetto dell'art. 26 del d.lgs. 81/2008, sulla base di una diversa lettura delle disposizioni del DUVRI (Documento unico di valutazione dei rischi interferenti), e, più in generale, delle prove in giudizio, dalle quali non emergerebbe alcuna violazione delle norme sulla sicurezza, non è consentito in sede di legittimità perché volto a proporre una diversa ricostruzione dei fatti che ha peraltro trovato adeguata confutazione nella sentenza impugnata (pp. 4, 5 e 6). 2.1. Il secondo motivo è manifestamente infondato, poiché contesta la giurisprudenza assolutamente consolidata, secondo la quale la condotta colposa del lavoratore può ritenersi abnorme e idonea ad escludere il nesso di causalità tra la condotta del datore di lavoro e l'evento lesivo solo quando esorbiti dalle mansioni affidate al lavoratore oppure sia tale da attivare un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia (ex multis, Sez. 4, n. 7012 del 23/11/2022, dep. 2023, Cimolai Mario, Rv. 284237 - 01). Non questo è all'evidenza il caso di specie, in cui il OC era intento a svolgere un'attività rientrante nei sui compiti (misurare la lunghezza dei tronchi abbattuti), e ciò proprio in forza della pregressa stipula di un contratto di collaborazione tra la ditta individuale di cui egli è titolare e la ditta THUNDER coop s.r.I., facente capo all'imputato, avente ad oggetto l'abbattimento, la sezionatura e il carico della legna ricavata. 3. Alla declaratoria di inammissibilità nel ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2 maggio 2023 Il Consigliere estensore Il Pres•dente