Sentenza 10 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 10/01/2003, n. 168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 168 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE Azioni a difera dell Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: vu. Confessoria Dott. Antonio VELLA esidente C G.N. 9562/00 Dott. Alfredo NSIT Consigliere Cron. 344 Dott. Giovanni SETTIMJ Consigliere Rep. 63 Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO Consigliere Ud.26/09/02 Dott. Umberto GOLDONI Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SENT ENZA sul ricorso proposto da: PP, elettivamente TITONE AGOSTINO, SIELI LEVICO 9, presso lo studio domiciliati in ROMA VIA FABRIZIO, che li difende, dell'avvocato GIANCARLO му giusta delega in atti;
ricorrenti
contro
MO NZ;
- intimato avverso la sentenza n. 361/99 del Tribunale di MARSALA, depositata il 29/07/99; 2002 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 1249 udienza del 26/09/02 dal Consigliere Dott. Umberto -1- GOLDONI;
udito l'Avvocato Aldo LUCHINI, con delega depositata in udienza dell'Avv. FABRIZIO Giancarlo, difensore del my ricorrente che ha chiesto accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonietta CARESTIA che ha concluso per accoglimento del ricorso per quanto di ragione. -2- Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato il 28.2.1981, GO IT e PA IE convennero in giudizio davanti al Pretore di Marsala ZO LL e, premesso di essere proprietari di un fondo, sito in Marsala nella c.da Addolorata, asseritamente avvantaggiato da una servitù di passaggio gravante sul limitrofo fondo di proprietà dello stesso convenuto, esercitata mediante un viottolo posto a confine tra i due fondi ed abusivamente occluso dal LL con la costruzione di un muro, chiesero al giudice adito di dichiarare l'esistenza dell'invocata servitù di passaggio, ordinare al convenuto la rimozione del tratto di muro indicato nonché condannarlo al pagamento delle spese del giudizio. Si costitui ritualmente il convenuto deducendo che "nessun viottolo esisteva o era mai esistito nel terreno (proprio)" e chiedendo il rigetto della domanda degli attori e la condanna degli stessi al pagamento delle spese processuali. Il Pretore adito, in data 24.2.1987, rigettava la domanda degli attori e regolava le spese. decisione hanno interposto appello il IT e la Avverso tale IE. Si costituiva l'appellato contrastando totalmente i motivi d'appello e chiedendo conseguentemente il rigetto dell'impugnazione e la conferma della sentenza di primo grado. Con sentenza in data 3.5/28.7.1999, il Tribunale di Marsala rigettava l'appello, regolando le spese. Osservava il tribunale adito, premessi alcuni cenni sui principi che regolano la materia, che gli appellanti, oltre ad elencare indistintamente tutti gli elementi di prova connessi alla produzione dei documenti indicati, alle prove testimoniali assunte in primo grado, concernenti la sussistenza di un viottolo a confine dei terreni in questione, nonché alle conclusioni del CTU dott. Nicolò Piazza, implicanti l'affermazione della preesistenza sui luoghi del predetto viottolo, tuttavia non erano riusciti, probabilmente in ragione di una prospettazione in diritto poco chiarificatrice sugli esatti presupposti giuridico fattuali della domanda, a valorizzare l'indicato frutto delle proprie deduzioni istruttorie in modo che lo stesso potesse risultare sufficiente per far ritenere raggiunta, con ragionevole certezza, la prova della sussistenza della invocata servitù di passaggio. Inoltre, le pur apprezzabili valutazioni in fatto che avevano condotto il CTU nominato dal tribunale stesso a ritenere effettivamente sussistenti sui luoghi tracce significative della preesistenza del viottolo in questione, non potevano ritenersi decisive nel senso preteso dagli appellanti atteso che, integrando, per le considerazioni già svolte proposito della precedente censura soltanto il sostrato fattuale del diritto reale reclamato, avrebbero dovuto essere corroborate da elementi di prova idonei, nel contesto di una congruente deduzione, a dimostrare la sussistenza dello specifico titolo d'acquisto dello stesso diritto. Nulla poteva dirsi, in ordine alla denunciata persistenza di una interclusione del fondo di proprietà degli appellanti, se non che tale tesi, in presenza della contestazione di controparte ed in mancanza di qualsivoglia allegazione probatoria decisiva, era rimasta nel corso della trattazione relegata allo stato di pura asserzione. Per la cassazione di tale sentenza hanno proposto ricorso, sulla base di due motivi, il IT e la IE. L'intimato non ha svolto attività difensiva. 2 Motivi della decisione I due motivi su cui si articola il ricorso devono essere precisati nei loro effettivi e concreti limiti, atteso che la sentenza impugnata si basa su due considerazioni che il Tribunale considera determinanti. La prima considerazione è quella secondo cui la domanda è volta ad ottenere il riconoscimento di una servitù di passo con bestie da soma, contestata dal LL, proprietario del fondo finitimo. La seconda è basata sulla constatazione (dello stesso Tribunale) secondo cui non sarebbe stata provata la sussistenza dello specifico titolo di acquisto del diritto di servitù. Avverso tale sentenza si deduce violazione degli artt. 1079, 1067 e 1031 c.c. in relazione all'art.360, nn.3 e 5 cpc. Ora, è pacifico in causa che numerosi atti pubblici hanno riguardato i terreni interessati;
peraltro, mentre è possibile dedurre che il viottolo (la cui esistenza a confine tra i fondi risulta accertato con CTU) sarebbe in comproprietà tra i due titolari dei fondi stessi, non risulta mai affermata la costituzione di una servitù. Di tanto (v. atto di appello) si avvedono anche gli odierni ricorrenti che parlano di servitù "(rectius: comproprietà)"," peraltro non riferendosi più a tale dato in questa sede. È evidente che il Tribunale di Marsala, esaminati gli atti, non ha ritenuto che fosse stata proposta una domanda basata sulla comproprietà del viottolo, ma soltanto una domanda di riconoscimento di servitù di passo, il cui titolo non si rinveniva negli atti. Il riferimento all'acquisto della servitù per usucapione è fuorviante, nel caso che ne occupa. In effetti, fermo il brocardo nemini res sua servit, è evidente che se di comproprietà del viottolo si trattava, non poteva operare il diverso diritto 3 di servitù, che avrebbe ricompreso una parte di viottolo già di proprietà (pro quota) degli odierni ricorrenti. Le considerazioni svolte sono tali quindi da vanificare il primo motivo di ricorso. Quanto al secondo mezzo (vizio di motivazione su punto decisivo esistenza del titolo, accertamento a mezzo di prova testimoniale, risultanze della CTU) ci si duole del fatto che il giudice di appello esclude che le prove acquisite in ordine all'esistenza di opere visibili e permanenti siano idonee a dimostrare l'avvenuta costituzione della servitù. È evidente che in una non sempre limpida enunciazione degli argomenti utili al fine, il Tribunale non si è soffermato sulle deposizioni testimoniali richiamate in ricorso, ma sul problema del titolo che, come si è chiarito in precedenza, dimostra la comproprietà ed esclude la servitù, che non può concernere quanto meno la quota di comproprietà del viottolo di spettanza del IT. Attraverso una esposizione alquanto confusa la sentenza impugnata giunge comunque a dimostrare che si era chiesto il riconoscimento di una servitù di passaggio;
e che di tale diritto non era stato indicato e provato un titoli idoneo. Il ricorso deve essere pertanto respinto: non v'ha luogo a provvedere sulle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, il 26.9.2002 Il Presidente Antonio Villy Il Consigliere estensore Market aplatom IL CANCED MERE C1 Francesco Catania DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma 10 GEN. 2003 IL CANCELLIERE C1 Catania