Sentenza 30 dicembre 2009
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In tema di consulenza tecnica di ufficio, il compenso dovuto al consulente è posto solidalmente a carico di tutte le parti, atteso che l'attività posta in essere dal professionista è finalizzata alla realizzazione del superiore interesse della giustizia, che invece non rileva nei rapporti interni tra le parti, nei quali la ripartizione delle spese è regolata dal diverso principio della soccombenza.
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Il CTU può far valere il suo diritto di credito relativo al compenso per le prestazioni svolte, direttamente a ciascuna delle parti in causa, indipendentemente dalla definitiva ripartizione dell'onere delle spese stabilite dal giudice La vicenda Un CTU aveva agito dinanzi al Giudice di Pace di Salerno dichiarando di essere stato nominato come perito in un procedimento civile. In fase di operazioni peritali gli era stata versata la somma di 350 euro a titolo di acconto. All'esito del giudizio, l'adito giudice di pace liquidava 500 euro quale suo compenso professionale; ma la differenza di 150 euro non gli veniva mai corrisposta; quindi la decisione di agire in giudizio. Ebbene la domanda …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 30/12/2009, n. 28094 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28094 |
| Data del deposito : | 30 dicembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIOLA Roberto Michele - Presidente -
Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio - Consigliere -
Dott. ATRIPALDI Umberto - rel. Consigliere -
Dott. MIGLIUCCI Emilio - Consigliere -
Dott. GIUSTI Alberto - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 24459-2004 proposto da:
NA LO [...], elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PRATI FISCALI 284, presso lo studio dell'avvocato MANISCALCO FABIO, rappresentato e difeso dall'avvocato LANCELLOTTI FILIPPO;
- ricorrente -
contro
DELTA IMPIANTI SRL 02165820172, in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LUIGI LUCIANI 1, presso lo studio dell'avvocato CARLEO ROBERTO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato D'APRILE GUIDO;
- controricorrente -
e contro
SANAC SPA in persona del legale rappresentante pro tempore;
- intimata -
avverso la sentenza n. 67/2004 della SEDE DISTACCATA DI TRIBUNALE di IMOLA, depositata il 28/05/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/10/2009 dal Consigliere Dott. ATRIPALDI UMBERTO;
udito l'Avvocato LANCELOTTI Filippo, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato CARLEO Roberto, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Rosario Giovanni che ha concluso per il rigetto del ricorso, condanna di parte soccombente alle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
MO AR ha impugnato, nei confronti della s.r.l. Delta Impianti e della s.p.a. SANAC, con ricorso notificato il 5.11.04, la sentenza del Tribunale di Bologna, depositata il 28.5.04, confermativa di quella di 1^ grado, che aveva revocato l'opposto D.I. di L.
3.745.392 da lui ottenuto nei confronti delle intimate, parti nel procedimento per accertamento tecnico preventivo, nel quale l'adito Trib., a titolo di compenso per l'espletata attività di C.T.U., gli aveva liquidato detta somma ponendola a carico del ricorrente s.r.l. Fonderie Siniglia, risultata insolvente e dichiarata fallita.
Lamenta la violazione dell'art. 61 c.p.c., atteso il "ridimensionamento" effettuato dal Tribunale del principio di diritto secondo cui tutte le parti del processo civile sono solidamente obbligate al pagamento delle spese del C.T.U., limitandone l'applicazione alla sola ipotesi in cui col procedimento di liquidazione il giudice non le abbia poste a carico di una determinata parte. Le intimate resistono.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Infatti il principio di solidarietà, costantemente affermato da questa Corte, fra le parti del processo civile in relazione al compenso dovuto al C.T.U., che ha il suo fondamento nella peculiare natura della prestazione, effettuata a favore di tutti i partecipanti al giudizio in funzione del superiore interesse di giustizia (art. 61 c.p.c.), contrariamente all'assunto del Tribunale, non interferisce in alcun modo, ponendosi su tutt'altro piano, con quello della soccombenza che presiede la regolazione delle spese fra le parti. Il 1 ottiene al rapporto fra il C.T.U., ausiliario esterno del giudice, ed i soggetti, che beneficiando della sua attività sono ex art. 1294 c.c. tenuti in solido al pagamento del corrispettivo dovutogli.
Il 2^, invece, alla cui sfera di efficacia la dedotta situazione giuridica del C.T.U. è completamente estranea (il C.T.U. non può in alcun modo interferirvi) riguarda i rapporti interni fra i condebitori, donde è del tutto irrilevante, per il creditore precedente, che successivamente abbiano avuto regolazione giudiziale, con conseguente costituzione di un titolo esecutivo nei confronti di un coobbligato, risultato insolvente.
Atteso che solo l'avvenuto pagamento, adempimento ex art. 1292 c.c. libera gli altri condebitori ed è quindi preclusivo di ogni azione nei loro confronti da parte del comune creditore. All'accoglimento del ricorso segue la cassazione dell'impugnata sentenza e, nel merito, il rigetto dell'opposizione del D.I., con condanna alle spese dell'intero giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa l'impugnata sentenza e, decidendo nel merito, rigetta l'opposizione al D.I. Condanna la s.r.l. Delta Impianti e la s.p.a. SANAC alle spese in Euro 700,00 di cui 500 per onorari per la presente fase, in Euro 900 per il giudizio di 1 grado, di cui Euro 400,00 per onorari e Euro 300,00 per diritti, ed in Euro 950,00 per il giudizio di appello, di cui Euro 500,00 per onorari e Euro 250,00 per diritti.
Così deciso in Roma, il 29 ottobre 2009.
Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2009