Sentenza 11 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/03/2002, n. 3476 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3476 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2002 |
Testo completo
Aula 'A' IN NOME34767 02 REPUBBLICA ITALI LO ITALIAN LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Erminio RAVAGNANI - Presidente R.G.N. 9402/00 Dott. Bruno BATTIMIELLO Consigliere Cron.8332 Dott. Antonio LAMORGESE Consigliere Rep. Dott. Florindo MINICHIELLO Rel. Consigliere Ud. 10/12/01 Dott. Giancarlo D'AGOSTINO Consigliere ha pronunciato la seguente S ENTENZA sul ricorso proposto da: NI MA ZI quale erede di CH GI, elettivamente domiciliata in ROMA presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato CARLO SCARTABELLI, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, 1'Avvocatura Centrale dell'Istituto, 2001 presso rappresentato e difeso dagli avvocati CARLO DE 5305 -1- ANGELIS, MICHELE DI LULLO, giusta delega in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 353/99 del Tribunale di PISTOIA, depositata il 13/11/99 - R.G.N. 41/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/12/01 dal Consigliere Dott. Florindo MINICHIELLO;
udito l'Avvocato E ANGELIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto DE AUGUSTINIS che ha concluso per l'estinzione del ricorso per rinuncia. -2- R. G. 9402/00 Svolgimento del processo Il Tribunale di Pistoia, con la sentenza indicata in epigra- fe, accogliendo l'appello dell'INPS, ha rigettato la domanda proposta da NI IA GR, quale erede di EC ID, per ottenere la rivalutazione del periodo di esposi- zione all'amianto, sul rilievo che il lavoratore era già pen- sionato alla data di entrata in vigore della legge 27 marzo 1992 n. 257, che tale beneficio ha concesso. Avverso questa decisione la NI ha proposto ricorso per cassazione. L'INPS ha resistito con controricorso. La ricorrente ha successivamente depositato "atto di rinun- cia all'azione giudiziaria (ai sensi dell'art. 80, comma 25, della L. 23.12.2000 n. 388"). Motivi della decisione La ricorrente denunciando violazione e/o errata appli- 1. - cazione dell'art. 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992 n. successive modifiche e integrazioni 257 e sostiene l'erroneità della distinzione, ai fini dell'attribuzione del beneficio, tra lavoratori pensionati e lavoratori in attività di servizio, poiché la legge ha inteso accordare un'indennità di carattere risarcitorio per i danni patiti o per i rischi corsi per l'esposizione all'amianto. Deduce, inoltre, che, nel senso limitativo inteso dal Tribunale, la norma sarebbe incostituzionale. fer 1 2. L'esame del ricorso è precluso per l'avvenuto deposito la ricorrente ha dichiarato di dell'atto col quale giudiziaria in corso", ai sensi "rinunciare all'azione 388.dell'art. 80, comma 25, della legge 23 dicembre 2000 n. "In caso di rinuncia all'azione giu- Détta norma prevede che diziaria promossa da parte dei lavoratori esposti all'amianto aventi i requisiti di cui alla legge 27.03.1992 n. 257 e ces- lavorativa antecedentemente alla data di sati dall'attività entrata in vigore della predetta legge, la causa si estingue e le spese e gli onorari relativi alle attività precedenti alla estinzione sono compensati. Non si dà luogo da parte dell'INPS al recupero dei relativi importi oggetto di ripeti- zione di indebito nei confronti dei titolari di pensione in- teressati".
3. Di tale norma, ricorrendone i presupposti, deve quindi farsi applicazione nella specie, con dichiarazione di estin- zione del giudizio e compensazione delle spese dell'intero processo, non rilevando in contrario l'eventuale mancanza о irritualità della notifica all'INPS della dichiarazione di rinuncia, atteso che, secondo i principi generali, la rinun- cia all'azione giudiziaria si concreta nella rinuncia alla domanda, e cioè nella rinuncia al diritto sostanziale dedotto in giudizio. Essa, estinguendo la pretesa di diritto sostan- ziale, ha l'efficacia di una pronuncia di rigetto nel merito della domanda medesima e non ha bisogno di essere accettata Fees 2 dalla controparte, la quale non ha interesse alla prosecuzio- ne del giudizio per ottenere una pronuncia negativa sull'azione rinunciata (Cass. 5 maggio 1962 n. 890).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per rinuncia ai sensi n.388. dell'art. 80, comma 25, della legge 23 dicembre 2000 Compensa le spese dell'intero processo. Così deciso, in Roma, il 10 dicembre 2001 ༼་ངར་གཞི་འ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ང་འ་ར་ལ་ Il Presidente Flower Uficentinels Il Consigliere est. Hill IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria Oggi, 11 MAR. 2002 , IL CANCELLIERE, D R O F N 3 3 A T S O P 7 IM 3 7 A 3 T - 1 1 3