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Sentenza 23 novembre 2023
Sentenza 23 novembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 23/11/2023, n. 47098 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47098 |
| Data del deposito : | 23 novembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da RI OR nata in [...] il [...] avverso l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Trento in data 27/6/2023 visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020, convertito nella L. 18/12/2020 n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dall'art. 16 del D.L. 30/12/2021, n.228, convertito nella L. 25/02/2022 n. 15); udita la relazione svolta dal consigliere Lucia Aielli;
udita la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale Paola NO ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
letta la memoria di replica dell'avv. Claudio Cicognani con la quale ha insistito nei motivi di ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con decreto del 18.4.2017 il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trento disponeva, ai sensi degli artt. 321, co. 2, c.p.p., 240 bis e 648 bis c.p., il sequestro preventivo della somma di euro 6.900,00 ritenuto .2o Penale Sent. Sez. 2 Num. 47098 Anno 2023 Presidente: DI PAOLA SERGIO Relatore: AIELLI LUCIA Data Udienza: 03/11/2023 profitto di reato e rinvenuto in esito a perquisizione nell'appartamento condotto in locazione dalla ricorrente e dall'indagato IB Florjan. 2.Avverso tale provvedimento proponeva richiesta di riesame la terza interessata RI OR, eccependo l'erroneità del provvedimento per essere la somma di denaro, di provenienza lecita e non riferibile all'indagato, ma destinata a proprie esigenze personali. Il Tribunale con provvedimento in data 27/6/2023, rigettava la richiesta di riesame ritenendo sussistenti tutti presupposti del sequestro preventivo. 3.Avverso il provvedimento del Tribunale del Riesame, propone ricorso per cassazione la Trokki eccependo, sotto diversi profili, violazione di legge. Il Tribunale non avrebbe motivato in merito alla sussistenza dei presupposti del sequestro preventivo ed avrebbe illegittimamente mutato il titolo ablativo da sequestro probatorio, a sequestro preventivo. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Deve, in punto di fatto ed via preliminare, rilevarsi che nel caso di specie, il ricorso è stato proposto dall'avv. Claudio Cicognani, difensore di RI OR, terza interessata e non indagata nel procedimento de quo, nell'ambito del quale è stata disposta la misura cautelare reale del sequestro preventivo;
il ricorso, pertanto;
è inammissibile non essendo sufficiente la procura speciale rilasciata esplicitamente per il solo riesame ( Sez. ez. 2, Sentenza n. 310 del 07/12/2017 Cc. (dep. 09/01/2018 ) Rv. 271722 . 3, Sentenza n. 29858 del 01/12/2017 Cc. (dep. 03/07/2018 ) Rv. 273505 - 6, Sentenza n. 13798 del 20/01/2011 Cc. (dep. 07/04/2011 ) Rv. 249873). 2.Su tale questione sono intervenute peraltro anche le Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 47239 del 30.10.2014), le quali, dopo un'ampia ricostruzione delle coordinate normative e interpretative di riferimento, hanno affermato il principio di diritto secondo cui "la mancanza della procura speciale ai sensi dell'art. 100 c.p.p., delle parti private diverse dall'imputato al difensore non può essere sanata, previa concessione di un termine da parte del giudice, ai sensi dell'art. 182 comma secondo c.p.c., ma comporta l'inammissibilità dell'impugnazione".
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 3/11/2023
preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020, convertito nella L. 18/12/2020 n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dall'art. 16 del D.L. 30/12/2021, n.228, convertito nella L. 25/02/2022 n. 15); udita la relazione svolta dal consigliere Lucia Aielli;
udita la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale Paola NO ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
letta la memoria di replica dell'avv. Claudio Cicognani con la quale ha insistito nei motivi di ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con decreto del 18.4.2017 il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trento disponeva, ai sensi degli artt. 321, co. 2, c.p.p., 240 bis e 648 bis c.p., il sequestro preventivo della somma di euro 6.900,00 ritenuto .2o Penale Sent. Sez. 2 Num. 47098 Anno 2023 Presidente: DI PAOLA SERGIO Relatore: AIELLI LUCIA Data Udienza: 03/11/2023 profitto di reato e rinvenuto in esito a perquisizione nell'appartamento condotto in locazione dalla ricorrente e dall'indagato IB Florjan. 2.Avverso tale provvedimento proponeva richiesta di riesame la terza interessata RI OR, eccependo l'erroneità del provvedimento per essere la somma di denaro, di provenienza lecita e non riferibile all'indagato, ma destinata a proprie esigenze personali. Il Tribunale con provvedimento in data 27/6/2023, rigettava la richiesta di riesame ritenendo sussistenti tutti presupposti del sequestro preventivo. 3.Avverso il provvedimento del Tribunale del Riesame, propone ricorso per cassazione la Trokki eccependo, sotto diversi profili, violazione di legge. Il Tribunale non avrebbe motivato in merito alla sussistenza dei presupposti del sequestro preventivo ed avrebbe illegittimamente mutato il titolo ablativo da sequestro probatorio, a sequestro preventivo. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Deve, in punto di fatto ed via preliminare, rilevarsi che nel caso di specie, il ricorso è stato proposto dall'avv. Claudio Cicognani, difensore di RI OR, terza interessata e non indagata nel procedimento de quo, nell'ambito del quale è stata disposta la misura cautelare reale del sequestro preventivo;
il ricorso, pertanto;
è inammissibile non essendo sufficiente la procura speciale rilasciata esplicitamente per il solo riesame ( Sez. ez. 2, Sentenza n. 310 del 07/12/2017 Cc. (dep. 09/01/2018 ) Rv. 271722 . 3, Sentenza n. 29858 del 01/12/2017 Cc. (dep. 03/07/2018 ) Rv. 273505 - 6, Sentenza n. 13798 del 20/01/2011 Cc. (dep. 07/04/2011 ) Rv. 249873). 2.Su tale questione sono intervenute peraltro anche le Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 47239 del 30.10.2014), le quali, dopo un'ampia ricostruzione delle coordinate normative e interpretative di riferimento, hanno affermato il principio di diritto secondo cui "la mancanza della procura speciale ai sensi dell'art. 100 c.p.p., delle parti private diverse dall'imputato al difensore non può essere sanata, previa concessione di un termine da parte del giudice, ai sensi dell'art. 182 comma secondo c.p.c., ma comporta l'inammissibilità dell'impugnazione".
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 3/11/2023