Sentenza 6 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 06/03/2002, n. 3191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3191 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2002 |
Testo completo
LA CORTE SUPREMA3194/02 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Oggetto Circolazione stradale. Precedenza in autostrada. SEZIONE TERZA CIVILE Affidamento del veicolo impegnato nella corsia di Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: accelerazione R.G. N. 5393/99 Presidente Dott. Angelo GIULIANO Consigliere Dott. Ernesto LUPO Consigliere Cron. 7469 PREDEN Dott. Roberto Consigliere Rep. 840 Dott. Michele LO PIANO Ud.20/11/01 Dott. Giovanni Battista PETTI - Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SENTENZA UFFICIO COPIE Richiesta copia studio sul ricorso proposto da: IL SOLE 24 ORE dal Sig. persona del legale per diritti € 1,55 DITTA XAVER HEINLOTH, in 2003 rappresentante Franz IL AN LB, elettivamente domiciliata in ROMA VIA G PISANELLI 4, presso lo studio €1,55 L.3000 dell'avvocato GIUSEPPE GIGLI, che la difende anche CANCELLERIA disgiuntamente all'avvocato ARTURO GIULIANO, giusta delega in atti;
DG708985 ricorrente -
contro
TO SI SCARL, con sede in Verona, in persona del Direttore e legale rappresentante pro tempore Dott. 2001 Ezio Paolo Reggia, elettivamente domiciliata in ROMA +-1977 PZZA MARTIRI DI BELFIORE 2, difesa dall'avvocato PIERFILIPPO COLETTI, giusta delega in atti;
controricorrente nonchè
contro
TT LM, TT MA IS;
intimati avversO la sentenza n. 354/98 del Tribunale di TRENTO, emessa il 02/04/98 e depositata il 12/05/98 (R.G. 2199/95); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/11/01 dal Consigliere Dott. Giovanni Battista PETTI;
udito l'Avvocato Giuseppe GIGLI;
udito l'Avvocato Pierfilippo COLETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore concluso per Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione del 28 ottobre 1993 la ditta VE IN, con sede in Roth (D) conveniva dinanzi al Pretore di Trento, nella veste di danneggiata, Vetto- retto NS quale proprietario della vettura, Vetto- retto IA NA, quale conducente della medesima e responsabile dell'incidente stradale, e l'impresa assi- curatrice Cattolica di assicurazioni. Secondo la versione dell'attore, il giorno 8 marzo 2 M 1993, sulla autostrada A22 allo sbocco del casello di San Michele d'Adige, la fiat panda, condotta dalla gio- vane VE, immettendosi in autostrada, non aveva Osservato la precedenza nei confronti dell'autotreno che viaggiava sulla sua destra. L'autovettura fiancheggiava l'autotreno per circa 300 metri, tentando di superarlo sulla destra e finendo inevitabilmente contro detto mezzo, che non poteva al- largarsi sulla corsia di sorpasso, per la presenza di una ininterrotta colonna di veicoli. Si costituivano i convenuti, eccependo il difetto di legittimazione passiva di VE NS, e con- testando la versione proposta dall'attore. Il Pretore, con sentenza del 30 marzo 1995 acco- glieva la domanda e condannava i convenuti in solido al pagamento della somma di lire 2.500.000 oltre interessi dalla pubblicazione della sentenza al saldo, ma compen- sava le spese nella misura del 50%. La decisione era impugnata: a. con appello principale dalla ditta VE in ordine all'applicazione della presunzione ex art. 2054 C.C. ed all'erronea liquidazione del quantum e della compensazione delle spese;
b. con appello incidentale dai convenuti. Il Tribunale di Trento, con sentenza del 12 maggio 3 Z 1998, così decideva: .rigetta l'appello principale;
. accoglieva parzialmente l'appello incidentale ed in riforma della sentenza dichiara il concorso di colpa nella produzione dell'incidente nella misura del 60% a carico del conducente dell'autocarro e del 40% a carico della conducente della panda;
.compensa per la metà le spese del grado, ponendo la metà residua a carico dell'appellante. Contro la decisione ricorre la ditta VE IN deducendo unico articolato motivo;
resiste la sola im- presa assicuratrice;
non hanno svolto difese le
contro
- parti. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso non merita accoglimento per le seguenti considerazioni. Deduce il ricorrente, nell'unico articolato motivi, tre censure tra di loro correlate: l'error iuris, l'error in iudicando ed il vizio della motivazione. la tesi è che gli articoli 145 e 176 comma primo lettera c) e comma secondo lettera 1 del codice della strada (vigente nel marzo 1983) imponevano l'obbligo di dare la precedenza. Tale obbligo non risulta osservato dalla conducente VE, che si trovava sulla corsia di immissione 4 per accellerazione e che aveva adoperato anche la cor- sia di emergenza nel tentativo di sorpassare sulla de- stra l'autotreno. La motivazione, si assume, è contraddittoria e in- sufficiente su tale punto decisivo, che rivela la colpa esclusiva della conducente, così superandosi la presun- zione di colpa di cui all'art. 2054 c.c. In senso contrario devesi rilevare come il giudice del riesame, attraverso una complessa, quanto analiti- ca, ricostruzione della dinamica dell'incidente (ff. 9 a 12 della motivazione), abbia valutato in concreto gli apporti causali (come nesso di causalità oggettivo) ed il concorso di colpe (come nesso di causalità soggetti- VO o di imputabilità) così superando la presunzione le- gale di cui all'art. 2054 c.c. Ed è insindacabile, in quanto adeguatamente motiva- ta, la decisione sul maggior concorso di colpa del con- ducente dell'autotreno, che dapprima favorì l'ingresso della piccola auto lungo la corsia di accellerazione, addirittura speronandola, ma poi ne impedi l'uscita, il sorpasso, trovando la corsia quando questa tentò chiusa da un grosso blocco di neve, ben avvistabile an- che dal detto conducente (v. ff. 12 della motivazione, che riporta la deposizione del teste Zeni). Non sussiste dunque alcuna delle tre censure rife- 5 rite, posto che la conducente della panda confidava in una situazione di precedenza di fatto, già concessa dal conducente dell'autocarro, e nessun altro error in iu- dicando o vizio della motivazione su punto decisivo ri- sulta verificato. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricor- rente alla rifusione delle spese del grado in favore della società Cattolica assicurazioni, nella misura in- dicata nel dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente in fa- vore della Società Cattolica di assicurazioni, alla ri- fusione di spese ed onorari di questo giudizio di cas- sazione, che liquida in lire 130.000 = € 67,14 per spese ed in lire ottocentomila per onorari - €413,17- 2,56 Roma 20 novembre 2001. 149.77 IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE EST. Bethl ви фир Depositata in Cancelleria A Boggi, li 6. . IL AN C1 M E 02 R Gina Cast P IL AN C Ging Face" 6