Sentenza 30 gennaio 2003
Commentario • 1
- 1. Corte di Cassazione: Sentenza n.16412 del 3 luglio 2007https://www.antonellapedone.com/articoli · 3 luglio 2007
Pres. Carbone, Rel. Botta Svolgimento del processo La controversia origina dall'impugnazione proposta dalla società contribuente avverso l'avviso di mora emesso dalla GE.RI.CO. S.p.a. (Concessionario del servizio riscossione tributi della provincia di Venezia) con riferimento all'anno d'imposta 1991 e notificato in data 4 dicembre 1998, senza, tuttavia, essere preceduto dalla notifica della cartella esattoriale. Il ricorso era proposto sia nei confronti dell'Ufficio delle Entrate di Venezia, sia nei confronti del sunnominato concessionario, contestando la legittimità dell'avviso di mora sotto più profili: a) per mancata previa notifica della cartella esattoriale; b) per carenza degli …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 30/01/2003, n. 1430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1430 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2003 |
Testo completo
C.C. 62276 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 6 E 8 N 9 LA 1 5 E SUPREMA DI CASSAZIONE O I Oggetto Z / 6 A 2 R T SE . T Tributaria R S . I A . G D E Magistrati: gli ll L R G S A T I A Giovanni S 1 I PAOLIN Fresidente R.G.N. 21649/9 N E 3 E R T S È I . N MONACI Consigliere Cron. 3104 T A E Stefano N S A E 3 M Dott. Vittorio Glauco EBNER Rel Consigliere Rep. Dott. Francesco RUGGIERO Consigliere Ud. 23/05/02 Dott. Francesco Antonio GENOVESE - Consigliere ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CAMPIONE CIVILE S ENTENZA N. 62276 sul ricorso proposto da: MINISTERO DELIE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DET PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lc rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente
contro
DIDA SRL, in persona dell'amministratore e legale rappresentante pro Lempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE F. BUOZZI 32, presso 10 studio dell'avvocato MARTUCCELLI, di fesa dall'avvocato GIORGINO ANTONIO, giusta procura a margine;
2002 2308 controricorrente -i- avverso la sentenza п. 165/98 della Commissione tributaria regionale ci MILANO, depositala i.l 09/09/98; udita 1 relazione della causa svolla nella pubblica udienza del 23/05/02 dal Consigliere Dott. Vittorio Glauco EBNER;
udito per il resistente, 'Avvocato GIORGINO, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- Svolgimento del processo L'Ufficio delle Imposte Dirette di Milano notificava in data 8.2.1994 alla ID srl un'avviso di mora per soprattasse ed interessi relativi a ritardato versamento di acconti di irpeg ed ilor relativi all'anno 1987. Contro tale avviso la società proponeva ricorso alla Commissione Tributaria di primo grado di Milano,deducendone la tardività non essendo stato quell'atto preceduto dalla notifica della cartella csattoriale. L'adita Commissione accoglieva il ricorso. L'Ufficio proponeva appello.deducendo che þá l'avviso di mora era stato sì notificato solo in data 8.2.1994 ma che il ruolo cra stato consegnato alla Direzione Regionale delle Entrate nel giugno del 1993, anteriormente alla scadenza del termine 31.12.1993 stabilito dall'art.17 comma primo - DPR 602/1973. La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia,con sentenza n.165/02/98 depositata il 9.9.1998, rigettava l'impugnazione ritenendo da un lato necessaria la previa notifica della cartella esattoriale ai sensi degli artt.25 e ss.DPR 602/1973,e,dall'altro, la mancanza di prova della avvenuta tempestiva consegna dei ruoli aila Direzione Regionale per le Entrate nel giugno del 1993. Ricorre per cassazione il Ministero delle Finanze, deducendo violazione degli artt.30 e 17 DPR 602/1973; 43 DPR 600/1973;nonché omessa e/o insufficiente motivazione. Si è costituita e resiste con controricorso la ID srl,la quale ha anche depositato delle note difensive. Motivi della decisione 11 ricorrente assume, in primo luogo,che la notifica dell'avviso di mora equivale alla notifica della cartella di pagamento in forza del disposto dell'art.30 comma terzo DPR 602/1973. Inoltre,che l'iscrizione a ruolo non sarebbe avvenuta in violazione del combinato disposto degli artt.43 comma primo e 17 comma primo DDPR 602/1973 citato,in quanto la consegna dei ruoli sarebbe avvenuta nel giugno del 1973( sei mesi prima della scadenza del termine per l'iscrizione a ruolo):ció emergerebbe dall'apposita annotazione apposta sul titolo di riscossione. Il ricorrente si duole che, sul punto, la CTR non abbia dato alcuna motivazione. Le censure sono prive di fondamento. In proposito va rilevato che il carattere prodromico della cartella di pagamento con la notifica della quale viene portata a conoscenza del contribuente la avvenuta iscrizione a ruolo del tributo) rispetto all'avviso di mora è chiaramente desumibile dagli artt 25 e 30 DPR 602/1973(pur nel testo,qui applicabile ratione temporis,antecedente alle modifiche introdotte dagli artt. 11 e 14 D.Lgs.vo n.46/2000). Tuttavia, la mancata notifica dell'atto presupposto qui,la cartella di pagamento)in tanto può determinare la conseguenza della nullità dell'atto conseguente(qui,l'avviso di mora) impugnabile anche per motivi diversi 1 da quelli relativi a vizi propri dell'atto presupposto,in quanto non preceduto dalla notificazione dello stesso ciò,ai sensi dell' art.16 comma 7 terzo DPR 636/1972,applicabile al caso in esame,tenuto conto che il ricorso introduttivo è del 16.3.1994) -in quanto detto avviso non contenga( o comunque dallo stesso non siano desumibili) gli elementi tutti che,ex lege, devono integrare la cartella di pagamento. Orbene, l'art. 17 DPR 602/1973( nel testo,qui applicabile per ragioni temporali,anteriore alle modifiche introdotte dall'art.6 D.Lgs.vo n. 46/1999,con effetti dall'1.7.1999) prevede che le imposte liquidate in base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti siano“ iscritte in ruoli formati e consegnati all'Intendenza di Finanza, a pena di decadenza, entro il termine di cui al primo comma dell'art.43 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n.600". Tale disposizione( art.43 cit. nel testo antecedente alle modifiche introdotte con l'art. 15 comma primo lett.a D.Lgs.vo n. 241/1997) prevede la notifica dell'avviso di accertamento entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione". Pacifico, nella specie,che la dichiarazione venne presentata nel 1988,ne consegue che il relativo termine( per la formazione e la consegna dei ruoli) veniva a scadere inderogabilmente il 31.12.1993. I Giudici di appello,con accertamento in punto di fatto,come tale non sindacabile in questa sede hanno tuttavia rilevato la mancanza di prova della asserita consegna dei ruoli alla DRE( già Intendenza di Finanza) nel giugno del 1993. Il contrario assunto dell'A.F. che dell'avvenuta tempestiva consegna - farebbe invece fede "l'apposita annotazione apposta sul titolo di ウウ riscossione" si risolve in una diversa e non consentita in questa sede) ricostruzione dei fatti né la ricorrente A.F. ha specificato in qual modo la questione sia stata sottoposta all'esame dei Giudici di appello. Pertanto, non è dato a questa Corte di verificare - alla stregua del ricorso in esame,privo com'è della indispensabile autosufficienza la consistenza - della eventuale censura e quindi la rilevanza stessa dell'asserito difetto di motivazione in cui detti Giudici sarebbero incorsi al riguardo. Il ricorso per le ragioni tutte prima esposte deve essere dunque rigettato. Quanto alle spese del presente giudizio,si ravvisano giusti motivi per disporne la compensazione.
PQM
La Commissione,rigetta il ricorso e dichiara compensate le spese del presente giudizio. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 23 maggio 2002 Il Consigliere estensore /II Presidente am ¿ERE it. RIA 30.BEN 2003 Apuille Gree E 6 N A 8 I O S 9 I 1 R . Z / N A 4 A / - T R 0 2 U B T . . E K I R L . G L P R . U A T D P . B L E A A D T A D I I 1 S E R 3 N T 1 E E S N . T E I N A S A E M