Sentenza 19 gennaio 1999
Massime • 1
Nella deduzione con la quale il committente fa valere le difformità ed i vizi dell'opera al fine di opporsi alla domanda di pagamento del corrispettivo preteso dall'appaltatore, non va ravvisata una domanda, bensì un'eccezione che, ai sensi dell'art. 345 cod. proc. civ., può essere proposta per la prima volta anche in appello, risolvendosi nell'allegazione di un fatto impeditivo del diritto vantato dalla controparte.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 19/01/1999, n. 446 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 446 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Gaetano GAROFALO - Presidente -
Dott. Michele ANNUNZIATA - Consigliere -
Dott. Alfredo MENSITIERI - Consigliere -
Dott. Roberto Michele TRIOLA - Consigliere -
Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSIO - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MOVER S.R.L. in persona del legale rapp.te pro-tempore Turchi Anna, elettivamente domiciliata in ROMA P.ZZA MAZZINI 8, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE CRIMI, che la difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
COGEME S.R.L. in persona dell'Amm.re Unico STEFANO FOIS, elettivamente domiciliata in ROMA VIA GERMANICO 197, presso lo studio dell'avvocato VINCENZO MARONE, che la difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1071/96 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 21/03/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/07/98 dal consigliere Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO;
perudito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Francesco MELE che ha concluso per il rigetto del ricorso. Fatto
Con atto notificato il 14/6/1990 la s.r.l. CO proponeva opposizione al decreto emesso dal residente del tribunale di Roma in data 6/4/1990,con il quale le era stato ingiunto di pagare alla s.r.l. OV la somma di L 24.911.324, oltre accessori, a titolo di corrispettivo per l'esecuzione di lavori di verniciatura di pannelli per pareti mobili. Assumeva l'opponente che la verniciatura di fondo e di copertura era stata mal eseguita tanto che i pannelli erano risultati di colori diversi per cui essa CO era stata costretta ad incaricare altra ditta per il rifacimento della verniciatura con un esborso di circa 51 milioni. Rilevava altresì che nel decreto era stata conteggiata una fattura saldata per L. 621.967. Chiedeva pertanto la revoca del decreto e, in via riconvenzionale, la condanna della OV al pagamento della somma di L 26.749.593 ( pari alla differenza tra quanto pagato per la riverniciatura e quanto pattuito con la OV ) nonché di quella di L 200 milioni a titolo di risarcimento dei danni subiti.
La società OV si costituiva e chiedeva il rigetto dell'opposizione nonché la condanna della CO al pagamento di ulteriori L 12 milioni per lavori extra e L 120 milioni per risarcimento danni.
Con sentenza dell'1/12/1993 il Tribunale di Roma, ravvisata l'esistenza dei denunciati difetti, revocava l'opposto decreto e respingeva ogni altra domanda ritenendo coincidenti la somma versata dalla CO per la riverniciatura e quanto pattuito per lo stesso lavoro con la OV.
Avverso la detta sentenza la s.r.l. OV proponeva appello al quale resisteva la CO.
La corte di appello di Roma, con sentenza depositata il 21/3/1996, rigettava il gravame osservando: che, come era risultato in causa, la OV doveva verniciare i pannelli in questione e non si era impegnata solo per la copertura di un fondo antiruggine;
che dalle risultanze processuali era altresì emersa l'esistenza di rilevanti difetti nel lavoro eseguito dalla OV, tanto che la CO era stata costretta a rifare a sue spese la verniciatura;
che, in ordine alle cause dei vizi, era generica e di parte la relazione della ditta KE fornitrice dei materiali di pittura;
che, come affermato dal primo giudice, i vizi della lavorazione effettuata dalla OV erano da attribuire a cattiva ed errata esecuzione delle opere - solo in piccola parte al trasporto ed al montaggio - e non alla scelta dei prodotti, di tipo scadente, in quanto non provata;
che correttamente il tribunale aveva liquidato alla CO la minor somma, rispetto a quella richiesta, di L 29.288.250 di poco superiore a quanto pattuito con la OV il che garantiva di per sè la congruità della somma liquidata e rendeva superflua una prova rigorosa di conferma delle fatture prodotte dalla società appellata.
La cassazione della sentenza della corte di appello di Roma è stata chiesta dalla s.r.l. OV con ricorso affidato a tre motivi al quale ha resistito con controricorso la s.r.l. CO.
Diritto
Con il primo motivo di ricorso si denuncia motivazione in sufficiente, contraddittoria ed illogica su un punto decisivo della controversia, nonché travisamento del fatto. Deduce in proposito la società ricorrente che dalla lettura della sentenza impugnata emerge l'errore di valutazione del fatto in cui sono incorsi il tribunale e poi la corte di appello: la ditta KE, quale fornitrice dei materiali di pittura, era stata indicata dalla committente CO e non consigliata da essa OV, per cui l'utilizzazione del detto materiale costituiva modalità dell'appalto. Conseguentemente, ad avviso della ricorrente, deve ritenersi attendibile la lettera del 28/10/1989 in quanto redatta da un terzo estraneo al giudizio: da tale scritto emerge che alla data del 23/10/1989 la CO di sua iniziativa aveva fatto riverniciare la metà dei pannelli con materiali incompatibili con il sottofondo KE, così alterando il lavoro svolto da essa OV e dando causa al rifacimento dell'opera. Con il secondo motivo di ricorso si denuncia motivazione insufficiente, contraddittoria ed illogica su un punto decisivo della controversia. Sostiene al riguardo la ricorrente che i giudici del merito hanno ridotto la pretesa risarcitoria della CO ad un importo - quasi pari al credito di essa OV - determinato tenendo conto del costo dei lavori di riverniciatura e decurtando le spese non imputabili a tale causale e ciò malgrado l'affermazione contenuta nella sentenza di primo grado, fatta propria dalla corte di appello, secondo cui il rifacimento era stato in parte necessario "indipendentemente dalle responsabilità della OV" per cui non vi era "prova di un effettivo credito della CO in relazione ai lavori di riverniciatura eseguiti": pertanto il raggiungimento della prova sull'an è stato escluso dai giudici del merito. Inoltre, deduce la ricorrente, la CO nell'atto di opposizione al decreto ingiuntivo ha chiesto, a titolo di risarcimento del danno, la differenza tra quanto pagato per la riverniciatura e quanto avrebbe dovuto pagare ad essa OV, senza chiedere ne' la riduzione del compenso, ne' la risoluzione del contratto. Non avendo la CO provato gli elementi essenziali della richiesta di risarcimento del danno extracontrattuale, andava conseguentemente riconosciuto il compenso dovuto ad essa OV.
La Corte rileva l'infondatezza delle dette censure che possono essere esaminate congiuntamente per la loro evidente e stretta connessione o interdipendenza, oltre che per ragioni di ordine logico e di economia di motivazione, essendo tutte relative all'asserita omessa motivazione dell'impugnata sentenza circa punti decisivi della controversia o alla contestazione della valutazione, da parte della corte territoriale, dei fatti e delle risultanze probatorie, risolvendosi quindi nella prospettazione di una diversa analisi del merito della causa, inammissibile in sede di legittimità, nonché nella pretesa di contrastare valutazioni ed apprezzamenti dei fatti e delle risultanze probatorie che sono inalienabile prerogativa del giudice del merito e la cui motivazione al riguardo non è censurabile in cassazione se - come appunto nella specie - sufficiente ed esente da vizi logici e giuridici. Spetta, infatti solo al giudice di merito individuare la fonte del proprio convincimento ed apprezzare le prove, controllare l'attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dar prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova. Nè per ottemperare all'obbligo della motivazione il giudice di merito è tenuto a prendere in esame tutte le risultanze istruttorie e a confutare ogni argomentazione prospettata dalle parti essendo, sufficiente che egli indichi - come nel caso in esame gli elementi sui quali si fonda il suo convincimento e dovendosi ritenere per implicito disattesi tutti gli altri rilievi e fatti che, sebbene non specificamente menzionati, siano incompatibili con la decisione adottata.
Inoltre, secondo il costante insegnamento di questa Corte, si ha carenza di motivazione, nella sua duplice manifestazione di difetto assoluto o di motivazione apparente, soltanto quando il giudice di merito omette di indicare nella sentenza gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero indica tali elementi senza però un'approfondita disamina logica e giuridica, ma non, anche nel caso di valutazione delle circostanze probatorie in senso difforme da quello preteso dalla parte.
Parimenti si ha motivazione insufficiente nell'ipotesi di obiettiva deficienza del criterio logico che, ha indotto il giudice di merito alla formulazione del proprio convincimento, ovvero di mancanza di criteri idonei a sorreggere e ad individuare con chiarezza la ratio decidendi, ma non anche quando vi sia difformità rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte sul valore o sul significato attribuito dal giudice di merito agli elementi delibati, vale a dire l'apprezzamento dei fatti e delle circostanze effettuato secondo i compiti propri di esso giudice di rito.
Nella specie, non è ravvisabile il lamentato difetto di motivazione e la sentenza impugnata si sottrae alle critiche di cui è stata oggetto.
La corte di appello, con motivato apprezzamento di merito in relazione alle risultanze istruttorie riportate nell'impugnata sentenza, ha ritenuto raggiunta la prova in ordine: a) all'esistenza dei gravi difetti lamentati dalla ER circa il lavoro eseguito dalla OV;
b) alla responsabilità di quest'ultima con riferimento ai detti vizi;
c) alla spesa sostenuta dalla committente CO costretta a rifare la verniciatura mal eseguita dalla OV;
d) all'ammontare di detta spesa.
La corte di merito è pervenuta alle dette conclusioni attraverso argomentazioni complete ed appaganti, improntate a retti criteri logici e giuridici, nonché frutto di un'indagine accurata, e puntuale delle prove documentali e testimoniali acquisite. Il giudice di appello ha pertanto dato conto delle proprie valutazioni, circa i detti accertamenti in fatto, esaminando compiutamente le risultanze di causa ed esponendo adeguatamente le ragioni del suo convincimento.
Alle dette valutazioni la ricorrente contrappone le proprie, ma della maggiore o minore attendibilità di queste rispetto a quelle compiute dal giudice del merito non è certo consentito discutere in questa sede di legittimità, ciò comportando un nuovo autonomo esame del materiale delibato che non può avere ingresso nel giudizio di cassazione. Quanto alla valore probatorio della lettera del 28/10/1989, va rilevato che la valutazione delle varie risultanze istruttorie nel loro complesso, come operata dalla corte di appello, essendo fondata su una motivazione sufficiente e non contraddittoria, si sottrae al sindacato di legittimità limitato al riscontro estrinseco di una congrua ed esauriente motivazione che consenta di individuare le ragioni della decisione e l'iter argomentativo seguito dal giudice del merito. Peraltro dalla motivazione dell'impugnata sentenza ( i cui tratti salienti sono stati sopra riportati ) risulta chiaro come il giudice di secondo grado, nel porre in evidenza gli elementi favorevoli alla tesi della CO, abbia implicitamente espresso una valutazione negativa per quelli prospettati nella contraria tesi della OV.
È poi evidente la genericità della doglianza relativa all'errata valutazione della citata lettera del 28/10/1989 atteso che per poter configurare il vizio di motivazione su un asserito punto decisivo della controversia è necessario un rapporto di causalità logica fra la circostanza che si assume trascurata e la soluzione giuridica data alla controversia, tale da far ritenere che quella circostanza, se fosse stata considerata, avrebbe portato ad una diversa soluzione della vertenza. Il ricorrente, però, ha l'onere (per il principio di autosufficienza del ricorso in cassazione) di specificare e riportare le risultanze istruttorie non esaminate e di indicare le ragioni del carattere decisivo delle stesse. Solo in tal modo è consentito alla Corte di cassazione valutare - sulla base delle sole deduzioni contenute nel ricorso e senza la necessità di indagini integrative - l'incidenza causale del difetto di motivazione e la decisività della circostanza di fatto non considerata e ritenuta irrilevante. Nel caso in esame la ricorrente non ha precisato il contenuto specifico della prova documentale ( la lettera del 28/10/1989 ) che non sarebbe stata esattamente valutata, ne' ha dimostrato la decisività - neanche tentata - di questa e delle altre risultanze istruttorie, cui genericamente si fa riferimento in ricorso, in quanto afferenti a circostanze tali da poter indurre ad una soluzione diversa da quella adottata.
La ricorrente ha poi ravvisato contraddittorietà nella decisione della corte di appello per aver questa riconosciuto alla CO - a titolo di risarcimento del danno extracontrattuale - l'importo della spesa sostenuta per la riverniciatura, pur avendo confermato il giudizio del Tribunale circa il mancato raggiungimento della prova dell'an debeatur in relazione alla richiesta della committente concernente i lavori di riverniciatura eseguiti e posti a base della domanda di risarcimento del danno.
Al riguardo la Corte osserva che nell'impugnata sentenza non si fa alcun cenno all'asserita affermazione del giudice di primo grado circa il mancato raggiungimento della prova sull'an del credito fatto valere in via riconvenzionale dalla CO. Inoltre, come è noto, non rileva il mero contrasto tra segmenti logici della motivazione ed elementi o dati ad essa estranei, recuperati dagli atti di causa, ne' è significativo il diverso significato che quel materiale può esprimere alla luce di una diversa lettura proposta dal ricorrente, occorrendo invece un contrasto interno all'iter logico, tale da non consentire l'identificazione del procedimento argomentativo che ha condotto alla decisione. Nella specie, come si è già posto in evidenza, la decisione della corte di appello è ampiamente motivata con ragionamento ineccepibile e con argomenti congrui, adeguati e coerenti.
Con il terzo motivo di ricorso, denunciando violazione e falsa applicazione dell'articolo 2697 c.c., la società OV deduce che incombeva alla CO - e non ad essa ricorrente - l'onere di provare quanto affermato in ordine alla quantità ed alla consistenza degli asseriti difetti dell'opera e posto sostegno della domanda riconvenzionale di risarcimento del danno. Sostiene infine la ricorrente, che alla luce degli esposti vizi dell'impugnata sentenza, è da ritenere abnorme la condanna di essa OV al 50% delle spese del giudizio di primo grado ed al totale di quelle di secondo grado. Il motivo è infondato.
Occorre preliminarmente rilevare che, in tema di contratto di appalto, l'appaltatore è tenuto a prestare la sua opera completa, efficiente, conforme a quella prevista e pattuita nel contratto, rispondendo, in mancanza, di inadempimento o inesatto adempimento. Pertanto, nel caso di domanda volta ad ottenere il pagamento del corrispettivo per l'esecuzione dell'opera commissionata, incombe all'istante appaltatore l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto fatto valere in giudizio e che condizionano la sua esistenza e la sua efficacia. Tale onere investe tutti gli elementi essenziali che integrano la fattispecie dalla quale il diritto stesso scaturisce, qualora essi non siano pacifici e debbano pertanto essere provati al fine di rendere fondata la pretesa della quale si chiede il riconoscimento.
Nella specie la società OV ha agito per il pagamento del prezzo dell'appalto e sulla stessa gravava l'onere di dimostrare che l'opera richiesta dalla committente era stata eseguita secondo le caratteristiche pattuite. Del pari incombeva alla CO l'onere di provare la mancata corrispondenza dell'opera eseguita al progetto stabilito o l'imperfetto adempimento quale fatto idoneo ad impedire l'efficacia del diritto dell'appaltatore al conseguimento del prezzo, attraverso lo strumento dell'autotutela da parte del committente della sospensione della prestazione. L'onere probatorio del committente presuppone, però, che l'appaltatore abbia provato l'esistenza del credito dimostrando di avere esattamente eseguito l'opera secondo le caratteristiche pattuite.
In ogni caso, pertanto, i giudici del merito avrebbero dovuto esaminare la fondatezza delle implicite eccezioni in proposito sollevate dalla CO, necessariamente e logicamente contenute nei fatti posti a base della proposta domanda riconvenzionale e relativi ai denunciati vizi e difetti dell'opera.
Al riguardo occorre osservare che, come più volte affermato nella giurisprudenza di questa Corte, anche nell'appalto si applicano i principi generali in materia di contratti a prestazioni sinallagmatiche ( tra le tante, sentenza 29/8/1997 n. 8235 ) in quanto le disposizioni speciali in tema di inadempimento del contratto di appalto - e di cui agli articoli 1667, 1668 e 1669 c.c. - integrano ma non escludono le norme in materia di inadempimento contrattuale ( sentenze 16/10/1995 n. 10772 ; 24/9/1994 n. 7851;
11/1/1988 n. 49 ) . In particolare l'azione del committente per il risarcimento dei danni derivanti dalle difformità e dai vizi o dalla mancanza di qualità dell'opera appaltata, si aggiunge a quella diretta all'eliminazione a spese dell'appaltatore delle difformità e dei vizi o alla riduzione del prezzo specificatamente previste dall'articolo 1668 c.c. (sentenze 21/2/1996 n. 1334; 10/1/1996 n. 169;
24/9/1994 n. 7851). Inoltre nella deduzione con la quale il committente fa valere le difformità ed i vizi dell'opera al fine di opporsi alla domanda di pagamento del corrispettivo preteso dall'appaltatore non va ravvisata una domanda bensì un'eccezione che, a norma dell'articolo 345 c.p.c., può essere proposta per la prima volta anche in appello risolvendosi nell'allegazione di un fatto impeditivo del diritto vantato dall'altra parte ( sent. 28/9/1996 n. 8567). Nella specie la detta eccezione è stata ritualmente proposta dalla CO la quale peraltro - secondo quanto incensurabilmente accertato dai giudici del merito alla luce delle risultanze processuali - ha fornito la prova sia dell'esistenza dei rilevati difetti dell'opera eseguita dalla OV sia di essere stata costretta a sostenere spese per l'affidamento ad altra ditta dell'incarico del lavoro di verniciatura in precedenza commissionato alla OV. Del tutto insussistente è pertanto la lamentata violazione dell'articolo 2697 c.c. in quanto la corte di appello ha correttamente applicato i principi dettati da detta norma in tema di onere della prova.
In relazione infine alla censura concernente il governo delle spese dei giudizi di merito è appena il caso di rilevare che trattasi di materia nella quale il sindacato di questa corte è limitato all'ipotesi - che nel caso in esame non ricorre - nella quale le spese del processo siano state poste a carico della parte totalmente vittoriosa.
In definitiva, in base alle considerazioni che precedono, il ricorso va rigettato, con la conseguente condanna della società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessive lire 124.400, oltre lire 2.500.000 a titolo di onorari. Così deciso in Roma, il 3 luglio 1998
Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 1999.